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QUESITO del 29/01/2024

Tecnico LL. PP.

Stato legittimo immobile

L’immobile è composto da due unità immobiliari, una ad uso artigianale autorizzata con licenza n. 13/1968 e una ad uso residenziale autorizzata con licenza n. 14/1969. Per entrambe è stato rilasciato rispettivamente il certificato di agibilità e abitabilità.
Il certificato di abitabilità autorizza semplicemente l’utilizzo dell’edificio a civile abitazione. Nelle premesse però viene citato un verbale di ispezione tecnico-sanitaria in data 05.11.1969. Nel verbale (che in realtà è una dichiarazione) dell’Ufficio Tecnico si dichiara che la costruzione è stata eseguita in conformità al progetto approvato con licenza n. 13/1968 e variante n. 14/1969.
Il certificato di agibilità recita: “… dichiara l’agibilità dell’edificio adibito laboratorio artigianale …” e poi indica il n. di vani e le superfici. Nelle premesse cita solo la licenza di costruzione n. 13/1968 e nessun verbale/sopralluogo del tecnico comunale. Nella documentazione allegata alla richiesta del certificato di agibilità vi è una relazione dell’ufficio tecnico nella quale viene scritto: “Effettuati gli opportuni controlli in data 05.11.1969 si dichiara che la costruzione è stata eseguita in conformità al progetto approvato e alle prescrizioni contenute nella licenza di costruzione” e non viene citato il numero.
Successivamente non sono stati rilasciati titoli abilitativi che non coinvolgessero l’immobile.
L’immobile in oggetto è stato messo in vendita, e a seguito delle verifiche, è risultato che l’unità a destinazione artigianale risulta più larga di circa 5 mt rispetto agli elaborati grafici allegati alle concessioni 13/1968. Le opere sono state eseguite al momento della realizzazione originaria (1968) e non sono state ampliate successivamente.
Ai fini della legittimità dell’immobile, ai sensi dell’art. 9bis del D.P.R. 380/2003, i certificati di abitabilità e agibilità rilasciati sono sufficienti come titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa?

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