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QUESITO del 29/01/2024

Personale

Progressioni economiche nella stessa area

Il quesito in oggetto riguarda la valutazione della posizione di un dipendente pervenuto in mobilità nel 2021, che chiede di valorizzare il proprio status pregresso nell’ambito della selezione per le progressioni economiche. Il CCI parte giuridica 2023-2025 ed economica 2023 è stato sottoscritto il 29.12.2023. Per la partecipazione alla selezione viene stabilito dallo stesso per il 2023 il requisito minimo di tre anni di permanenza nella posizione economica. Quindi gli anni oggetto di considerazione sono il 2022-2021-2020.
Sotto il precedente CCNL 2018 la Giurisprudenza (es. Cass. Lavoro 16135/2018) aveva elaborato il principio che nei trasferimenti d’azienda il lavoratore ha diritto a mantenere il trattamento economico e normativo acquisito, ma non alla parificazione totale a ogni effetto con i dipendenti già in servizio presso il datore di destinazione, non potendo il prestatore far valere l’anzianità pregressa maturata presso l’azienda cedente per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario, sul presupposto che l'art. 2112 c.c. non legittima l'assoluta parificazione dei dipendenti trasferiti a quelli già in servizio presso il cessionario.
L'art. 14 del CCNL 2022 fissa invece direttamente i criteri di selezione e al c. 2 lett. d dispone che l'esperienza da valutare è quella "nella stessa od altra amministrazione".
Si chiede:
1) se l’antinomia rilevata tra l’art. 2112 C.C. come interpretato dalla Cassazione e l’art. 14, c.2, lett. d, n.2, vada risolta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 165/2001 dal quale si evince che la legge si sostituisce al contratto, ad eccezione che la stessa contrattazione collettiva sia successiva.
2) se è corretto applicare il CCNL 2022 considerando l’anno 2021 “coperto” dalla previsione dello stesso, e quindi valutare l’anno maturato l’anno maturato presso altra amministrazione, considerando anche che, ai sensi dell’art. 2, c.1 del medesimo, la parte giuridica ed economica concerne il periodo 2019/2021.

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