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QUESITO del 31/10/2023

Personale

Ferie pregresse

Un dipendente posizione organizzativa di un comune senza dirigenza nominato ai sensi dell’art. 109, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 responsabile del servizio di polizia locale è transitato per mobilità presso il nostro comune, che a sua volta non ha la dirigenza, per svolgere le stesse funzioni (con attribuzione quindi di analoga posizione organizzativa).
Tale dipendente che presso il primo ente aveva accumulato un numero di ferie pregresse pari a gg. 171 chiede oggi, a distanza di circa due anni dalla mobilità, di poterne usufruire.
In considerazione del fatto che il dipendente svolgeva funzioni dirigenziali in base al citato articolo, per cui nell’esercizio del potere di autodeterminazione del periodo di godimento delle ferie, avrebbe dovuto attribuirsi il periodo di ferie quando era in servizio nell’ente di provenienza, senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, che è decorso molto tempo dalla maturazione delle ferie, e tenuto conto del grave disservizio che causerebbe la sua assenza prolungata, si chiede se, questo ente sia tenuto a fare fruire le ferie maturate e non godute nel precedente rapporto di lavoro. In aggiunta si evidenzia che, pur prendendo atto che con l’avvenuta mobilità la cessione del rapporto di lavoro è avvenuta tra i due Enti, se il nostro Ente si dovesse fare carico della mancata fruizione, si determinerebbe (al netto della legittimità) un indiretto arricchimento dell’Ente di iniziale provenienza. Infatti, alla luce della normativa contrattuale sul riporto delle ferie e delle disposizioni contenute nel D. lgs. 66/2003, le ferie suddette riguarderebbero annualità pregresse che non legittimano la conservazione poiché eccedono numericamente il numero di ferie annue (ipotizzando, a tutto concedere, che il periodo massimo conservabile in caso di mobilità sia pari a quello dell’anno in corso per la quota non utilizzata). Ad avviso di questo Ente il riconoscimento di periodi eccedenti, di per sé illegittimo, determinerebbe prima ancora di un danno erariale un indebito arricchimento dell’Ente di provenienza.

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