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QUESITO del 24/10/2023

Affari generali

Nomina Presidente e CdA di istituzione culturale

Il Sindaco deve procedere al rinnovo del Presidente e Cda di un'istituzione .
1) Ha pubblicato un avviso per raccogliere candidature secondo i criteri ed indirizzi approvati dal Consiglio con apposito atto deliberativo.
Presenta la candidatura anche il Presidente uscente.
Nei criteri adottati dal Consiglio si prevede:
14. Rinnovo degli organi amministrativi di competenza del Comune
1. Gli organi amministrativi di competenza del Comune, attivi, consultivi e di controllo, comunque denominati, devono essere ricostituiti entro il termine della loro scadenza.
2. In caso di riconferma nell’incarico di un membro già nominato/designato, il Sindaco procede senza la previa pubblicazione dell’avviso attraverso proprio decreto.
Si chiede se si condivide con lo scrivente che questa sia solo un'opzione di semplificazione di procedere senza bando ma che il Sindaco stante la possibilità codificata di un rinnovo possa comunque procedere alla nomina del Presidente anche dopo l'avviso pubblico.
L'evidenza pubblica, come principio generale, comunque consente di "riscegliere" il candidato, anche a seguito di un migliore contemperamento dell'interesse pubblico rivalutando più curriculum, che poteva essere "confermato" anche senza avviso.
Tesi opposta potrebbe basarsi sull'uso indicativo di procedere (Sindaco procede) ma non può passare il principio che uno non può essere rinnovato dopo un iter pubblico di trasparenza.
2) Gli stessi criteri consiliari prevedono altresì :
12. Durata degli incarichi
1. Gli amministratori restano in carica per tutto il mandato del sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all’insediamento dei nuovi amministratori, salvo che disposizioni contenute negli statuti, atti costitutivi, regolamenti o qualsiasi altro atto degli organismi esterni dispongano diversamente.
2. Gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura comunale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del
nuovo Consiglio comunale.
E' corretto sostenere che avendo questi incarichi la durata pari a quella del mandato del Sindaco non si applica non essendo una società partecipata in house , in forza del rinvio espresso operato dal già citato art. 1, 3° comma,
TUSP la cd. prorogatio di 45 giorni prevista dal codice civile .
Per tutte le società a partecipazione pubblica diverse dalla società in house, trova infatti applicazione la disciplina codicistica della “cessazione degli amministratori” di cui all’art. 2385 c.c., il cui 2° comma dispone che «la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito».
La previsione in parola – applicabile a tutte le società a partecipazione pubblica, diverse dalle in house – ha inteso dunque garantire la continuità di funzionamento della società, evitando che la cessazione della carica possa creare situazioni di vuoto o stallo dell’organo amministrativo, pregiudizievoli per la conduzione dell’impresa. Vale anche per l'istituzione ? od opera la prorogatio di 45 giorni ?

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