QUESITO del 16/03/2023
Tecnico LL. PP. Ragioneria Affari generali
CIG affidamenti servizi sociali
Prima delle linee guida Anac del 27/07/2022 (richiamando la determinazione 4/2011 per le prestazioni socio-sanitarie, di ricovero anche stabile in struttura per minori, anziani e disabili, prestazioni erogate da soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, su quale è stato acquisito il parere del Ministero dell’Interno e della Avvocatura Generale dello stato) si ritiene che, attesa la formulazione letterale dell’art.3,comma 1,della legge n. 136/2010, tali prestazioni non sono soggette agli obblighi di tracciabilità e, di conseguenza, non si richiede il CIG.
Nelle nuove linee il concetto viene ribadito nella SEZIONE A-ASPETTI GENERALI SULLA TRACCIABILITA’.
A8- “quali sono le fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG AI FINI DELLA TRACCIABILITA’" - poi smentito al punto E11 - le somme che le amministrazioni comunali versano ai gestori di strutture sanitarie di collocazione di soggetti fragili a titolo di compartecipazione e, nel punto E15, dove invece pare che lo Smart CIG vada preso.
Nel nostro caso non abbiamo in essere convenzioni, ci sono dei contratti d’ingresso sottoscritti tra strutture/famiglie, eventualmente in alcuni casi compare il comune per compartecipare al pagamento, mentre per le comunità dei minori vengono dettati questi collocamenti da decreti.
Si chiede pertanto se è necessario acquisire il CIG e/o se necessario lo Smart CIG
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