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QUESITO del 25/01/2023

Personale

Unica posizione organizzativa su tre aree e indennità di risultato complessiva

Secondo Aran RAL_1610_Orientamenti Applicativi in vigenza del precedente CCNL nel caso di conferimento dell’incarico ad interim di una posizione organizzativa a dipendente già titolare di altro e diverso incarico di posizione organizzativa, non era possibile riconoscere al suddetto dipendente un incremento della retribuzione di risultato oltre il limite del 25%, di cui all’art.10 del CCNL del 31.3.1999.
Un dipendente collocato in pensione in vigenza del precedente contratto nel periodo 2016 -2019 ha percepito un'indennità di risultato pari al 25% dell' indennità di 12.000 per essere stato l'unico responsabile di PO pro tempore delle tre aree in cui si articolava la macrostruttura del Comune (Area Ammnistrativa Contabile e Tecnica) può vantare oggi per allora un riconoscimento postumo di un'indennità di risultato per ognuna delle tre aree atteso che per ogni area il NdV e l'amministrazione hanno validato il massimo erogabile (25%). Facendo un ipotesi numerica esemplificativa: X ha ottenuto per ciascuno dei tre anni 3.200 (25% dell'indennità di 12.000 euro circa di indennità di posizione per essere responsabile delle tre aree). Oppure poteva ottenere 3.200 di indennità di risultato per ogni area per un massimo 9.600 all'anno ? Con questa seconda ipotesi non è d'accordo questa amministrazione comunale rispetto all'istante ex dipendente .
Con riferimento al caso di un incarico di posizione organizzativa conferito ad interim ad altro soggetto già titolare di altra posizione organizzativa, la scrivente Agenzia ha sempre escluso che questi possa cumulare, sia pure temporaneamente, una doppia retribuzione di posizione (quella propria e quella relativa alla posizione del dipendente assente).
In tale ipotesi, come evidenziato in alcuni orientamenti applicativi, dovrebbe trovare applicazione la medesima regola valevole nei casi di incarichi ad interim conferiti ai dirigenti per la sostituzione di altri dirigenti nei casi di assenza ed impedimento di questi: attribuzione esclusivamente della retribuzione di risultato eventualmente non corrisposta (in tutto o in parte) al titolare di PO assente, è evidente che l’ammontare della retribuzione di risultato corrisposta al sostituto sarà strettamente connessa agli obiettivi raggiunti nella misura in cui sia dimostrabile la riconduzione degli stessi al suo operato ed alla sua responsabilità.
Il riconoscimento al dipendente già titolare di posizione organizzativa della retribuzione di risultato relativa alla posizione affidata ad interim può avvenire, sempre e, comunque, entro la misura massima consentita del 25%. Infatti, in base all’art.10 del CCNL del 31.3.1999, la retribuzione di risultato che può essere erogata al dipendente titolare di posizione organizzativa non può in alcun modo superare il limite massimo del 25% della retribuzione di posizione connessa all’incarico attribuito.

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