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QUESITO del 25/11/2022

Personale

Mobilità diretta tra comuni

Si necessita di un chiarimento in merito al trasferimento di un dipendente tra due comuni nel raggio di 50 km.
L’art. 30 c. 2 del D.Lgs 165/2001 prevede che “Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti.
Sembra di capire che se il comune A ha necessità, ad esempio di un geometra, potrebbe acquisirlo per mobilità diretta dal comune B, senza bandire alcun bando ma solo attraverso un accordo con il comune B, purché le due sedi di lavoro non distino più di 50 km.
E purché, aggiungo io, la mobilità esterna sia prevista tra le modalità di assunzione nel Fabbisogno triennale del personale del Comune di destinazione del dipendente.
E’ corretta questa interpretazione?
La norma non parla di un eventuale consenso del lavoratore, pertanto si ritiene che questa non sia necessaria, per quanto, ovviamente sarebbe sicuramente opportuna per non creare situazioni di disagio nel comune di destinazione, presso il quale il lavoratore potrebbe essere invogliato a non operare al massimo delle proprie capacità.

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