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QUESITO del 25/11/2022

Personale

Art.92, comma 1, TUEL 267/2000 – Possibilità di due contratti di lavoro a tempo indeterminato parziale con due distinte Pubbliche Amministrazioni – PARERE ARAN CFL 136

La regola generale del divieto di cumulo dei rapporti di pubblico impiego trova alcune eccezioni, tra cui quella sancita dall’art. 92 del T.U.E.L.;
Dalla lettura dell’orientamento applicativo in oggetto si evince che possono aversi più rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato; ovviamente vanno rispettate le prescrizioni imposte dal medesimo art. 92 TUEL e dalle norme contrattuali;
Fatta questa premessa, si chiede di conoscere se i due rapporti di lavoro (distinti) debbano prevedere complessivamente un orario non superiore alle 36 ore settimanali (es: 18h presso un Comune e 18h presso altro Comune), oppure, proprio perché distinti, possano prevedere un orario di lavoro (nel complesso) anche maggiore, purché non superiore alle 48 ore settimanali e, cioè, al limite massimo fissato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003.
Si chiede infine di sapere se possono instaurarsi rapporti di lavoro con 3 (tre) Comuni diversi, con singola prestazione lavorativa non inferiore al 30% di quella a tempo pieno come previsto dall’art.54 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018.

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