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QUESITO del 27/04/2020

Personale

Scorrimento graduatorie di altri Enti per la copertura di posti concernenti profili della categoria D

Questo Comune ha programmato la copertura di un posto vacante di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D1, mediante scorrimento di graduatoria di altro Ente approvate a seguito di svolgimento di concorso a tempo indeterminato.
La richiesta di disponibilità all’utilizzo di graduatorie è stata riscontrata positivamente da diversi Enti, ivi compreso un comune detentore di graduatoria, approvata nel 2012, relativa al profilo professionale di Funzionario Tecnico Categoria D3.
Le due categorie D1 e D3 sono state considerate differenti e in merito si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con Sentenza n. 17 del 2017, con la quale ha precisato che il sistema di classificazione delineato dal c.c.n.l. Comparto Regioni Enti locali del 31 marzo 1999 configura, nell’ambito della categoria D, posizioni differenziate non solo sotto il profilo economico ma anche sotto quello professionale in relazione alla diversa professionalità di provenienza (nella specie, per le ex VII e VIII qualifica funzionale, confluite, rispettivamente, nella categoria D, posizioni economiche D1 e D3), atteso che l’art. 4 dell’accordo collettivo – come ribadito dall’art. 9 del c.c.n.l. del 5 ottobre 2001 – prevede per il passaggio all’interno della stessa categoria D ad una delle posizioni economiche superiori la medesima procedura selettiva stabilita per il passaggio da una categoria all’altra.
Una delle condizioni richieste dall'ordinamento ai fini del corretto e legittimo utilizzo della graduatoria di altro ente è la sussistenza dell’omogeneità tra il posto richiesto e quello della graduatoria con riguardo al profilo, categoria professionale e regime giuridico (es. part-time – tempo pieno).
Ciò premesso, dovendo approvare l’elenco delle graduatorie da ammettere alla procedura per l’individuazione di quella da utilizzare ai fini dell’assunzione programmata, si devono ritenere persistenti tali differenze e quindi escludere la graduatoria di Funzionario Tecnico D3 sopra citata?
Oppure è corretto ammetterla, potendo considerare le due categorie (D1 e D3) e profili professionali (Istruttore Direttivo Tecnico e Funzionario Tecnico) omogenei, alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 12 del nuovo CCNL, che ha eliminato la posizione giuridica D3?
Ad ogni buon fine si precisa che il posto da ricoprire (vacante dal 2015) è sempre stato classificato in categoria D1.

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