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MEMOWEB n. 21 del 04/02/2020

Affari generali Polizia Amministrazione digitale

Videosorveglianza: linee guida europee sul trattamento dati

Pubblicate le Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso i dispositivi video

Il Comitato europeo per la protezione dei dati ha diffuso le nuove linee guida n.3/2019 sul trattamento dei dati personali in materia di videosorveglianza.

Le linee guida sulla videosorveglianza sono quindi finalizzate a una applicazione uniforme del Gdpr con particolare riferimento agli impianti finalizzati alla tutela del patrimonio e della sicurezza privata, ma possono risultare utili anche per la strutturazione di progetti integrati di videosorveglianza pubblica ad uso interforze.

Nello specifico, segnaliamo il paragrafo 3.2, "Necessità di svolgere un compito svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri conferiti al Titolare, articolo 6, paragrafo 1, lettera e)13", dove si evidenzia che:

  • i dati personali possono essere trattati mediante la videosorveglianza di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), se necessario per l'espletamento di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Può darsi che l'esercizio dei pubblici poteri non consenta tale trattamento, ma altre basi legislative, come "salute e sicurezza" per la tutela dei visitatori e dei dipendenti, possono prevedere un margine di manovra limitato per il trattamento, sempre nel rispetto degli obblighi GDPR e dei diritti degli interessati;
  • gli Stati membri possono mantenere o introdurre una legislazione nazionale specifica in materia di videosorveglianza per adattare l'applicazione delle norme del GDPR, determinando con maggiore precisione i requisiti specifici per il trattamento, purché sia conforme ai principi stabiliti dal GDPR (ad esempio, limitazione della conservazione, proporzionalità). 

Per quel che riguarda le disposizioni di carattere generale, nelle linee guida si evidenzia che:

  • il GDPR non si applica alle telecamere finte, ai sistemi di assistenza alla guida e alle riprese effettuate in ambito familiare e domestica, purché i dati raccolti poi non vengano pubblicati in rete;
  • le telecamere dei privati puntate sulle strade e sulle proprietà dei vicini di casa sono sicuramente illecite;
  • se è proprio necessario installare telecamere, previa adeguata ponderazione, andranno sempre utilizzate informative chiare che potranno essere omesse solo per motivi di polizia, negli impianti pubblici. Il bilanciamento degli interessi dovrà sempre essere al centro di ogni azione progettuale in materia di videosorveglianza, pubblica o privata;
  • è disponibile un nuovo modello di cartello informativo da utilizzare per gli impianti regolati ai sensi del GDPR;
  • le informazioni di secondo livello, più dettagliate, dovranno essere messe a disposizione dell'interessato;
  • sul periodo di conservazione dei filmati vige il principio dell'accountability ma si incoraggia una conservazione media ordinaria di 72 ore;
  • va garantito il rispetto delle misure tecniche ed organizzative più appropriate per mettere in sicurezza i dati ed i sistemi ai sensi dell'art. 32 del GDPR; 
  • gli impianti di videosorveglianza devono rispettare i principi privacy by design e by default ed essere sottoposti a una preventiva valutazione di impatto.