QUESITO del 06/12/2019
Ragioneria Affari generali Tecnico LL. PP.
Contributi comunali a favore della scuola dell'infanzia
Si premette che questo Comune ha una convenzione in essere con la parrocchia che prevede quanto testualmente riportato di seguito:
"ART. 12 – CONTRIBUTO DEL COMUNE
I contributi che il Comune erogherà sono intesi come forma di riconoscimento ed utilità sociale sulle spese di gestione normale, relative al funzionamento della scuola dell’infanzia e possono essere cumulabili con altri finanziamenti, sia pubblici che privati.
Nel caso di un eventuale avanzo attivo di gestione, dovuto al ritardato introito di provvidenze regionali/statali/comunali inerenti la gestione di anni precedenti, e/o da erogazioni liberali, provvidenze da parte di enti, aziende e privati, il Consiglio di gestione della Scuola sarà tenuto a fornire apposita relazione a giustificazione, in occasione della redazione del rendiconto consuntivo e nella quale siano chiaramente indicati e riscontrabili tutti i fattori di provenienza della predetta tipologia di avanzo, i soggetti erogatori ed i tempi di erogazione; ovvero che risulti chiaramente che l’avanzo sia determinato, in quella misura, solo dai fattori tecnici sopra elencati.
In presenza di avanzo di gestione dovuto a fattori tecnici indicati al comma precedente il contributo non può essere ridotto.
La Scuola dovrà altresì, entro il 31 luglio di ogni anno, presentare copia del rendiconto economico consuntivo dell’anno solare precedente ed il preventivo per l’anno in corso. La presentazione di tale rendiconto economico consuntivo è obbligatoria.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune provvede alla quantificazione dell’ammontare complessivo del contributo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, sulla base del numero di bambini iscritti e frequentanti per l’anno scolastico di riferimento.
A tal fine la scuola dovrà preventivamente comunicare, entro il 30 settembre di ogni anno il numero di bambini iscritti per l’anno scolastico di riferimento (o in corso) e residenti nel Comune di xxx.
In caso di variazioni intervenute nel numero di iscritti, evento che si presenta generalmente all’inizio di ogni anno scolastico, il Comune, in sede di liquidazione, procederà alla rideterminazione del contributo sulla base delle variazioni intervenute nel corso dell’anno in relazione al numero di bambini iscritti; tale variazione viene determinata calcolando in dodicesimi il contributo spettante, sulla base delle modifiche numeriche intervenute e facendo la differenza in più od in meno con la somma spettante per quel periodo in assenza di modificazioni.
I contributi concedibili sono:
a) Contributo annuo fino ad un massimo di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) per ogni bambino iscritto alla Scuola dell’Infanzia regolarmente residente a xxx.
Il contributo sarà liquidato, compatibilmente con la disponibilità di cassa del Comune, come segue:
• Con un acconto pari al 40% entro il 31 marzo;
• Con un acconto pari al 30% entro il 31 luglio;
• Il saldo pari al 30% entro il 30 novembre, sempre dello stesso anno"
Un tanto premesso nel mese di settembre 2018 il numero dei bambini iscritti e residenti - comunicati dalla scuola al comune - è stato pari a 61 (sessantuno) bambini.
Di conseguenza la Giunta Comunale nel 2019 ha concesso:
un primo acconto di euro 18.300 entro il 31 marzo pari al 40 per cento di 45.750 euro (45.750 = 61 bambini per 750 euro); un secondo acconto di euro 13.725 entro il 31 marzo pari al 30 per cento di 45.750 euro. Ora a saldo rimane, in base alla convenzione in essere, da erogare il saldo pari al 30 per cento.
Si chiede se il predetto saldo debba essere determinato sulla base dei bambini iscritti nell'anno 2018/2019 (N. 61) o sulla base del numero di bambini iscritti e residenti nell'anno 2019/2020, comunicati nel mese di settembre 2019 pari a 46?
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