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QUESITO del 19/11/2019

Personale

Attività lavorativa presso due Enti differenti e corresponsione TFR

Nel 2008 il Comune di xxx si è avvalso della prestazione lavorativa di un dipendente in servizio a tempo indeterminato presso un altro Ente, attraverso una prestazione di lavoro subordinato a tempo determinato, per un periodo di sei mesi. Al lavoratore venivano fatte sul cedolino le trattenute sia per i contributi pensionistici sia per quelli previdenziali (CPDEL e INADEL). Essendosi verificata una contemporaneità dei servizi prestati (uno a tempo indeterminato e l'altro a tempo determinato) per il periodo di sei mesi appunto, secondo la Circolare dell'allora INPDAP n. 30/2002 "Il diritto al pagamento del TFR sorge alla risoluzione del contratto di lavoro, purché il dipendente non ne abbia sottoscritto un altro (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) decorrente dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del primo con un Ente obbligato ad iscrivere i propri dipendenti all’INPDAP ai fini TFS o TFR. In tal caso l’iscritto avrà diritto al pagamento al verificarsi della prima interruzione di almeno un giorno tra un contratto e l’altro ovvero all’atto della definitiva cessazione dal servizio". Chiedo se è corretto ritenere, secondo quanto sopra, che il Comune di xxx, pur avendo eseguito le trattenute previdenziali INADEL come avvenuto da parte del nostro Ente, non fosse tenuto all'invio del Modello TFR1 utile per la corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto, in quanto secondo lo scrivente, non essendosi verificata alcuna interruzione tra il rapporto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato, nemmeno di un giorno, secondo lo scrivente è logico supporre che nulla fosse dovuto a titolo di TFR, in quanto al dipendente verrà corrisposta l'Indennità Premio di Servizio al momento del pensionamento, calcolata anche sui sei mesi di servizio in contemporanea, previo invio della comunicazione ai fini TFS da parte dell'Ente titolare del rapporto a tempo indeterminato.

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