QUESITO del 17/07/2019
Tecnico LL. PP.
Obbligo di gara telematica per lavori pubblici
Con vostro parere del 3.7.2019 codesta Redazione ha affermato che il comune, per l'affidamento dei lavori, può sicuramente procedere autonomamente, attraverso la propria piattaforma elettronica purché iscritto all'AUSA. Ciò posto si chiede di chiarire come si concilia la facoltà per i lavori di procedere autonomamente ovviamente su propria piattaforma elettronica e l'obbligo che al contrario sembrerebbe sussistere dal disposto di cui all'articolo 37, comma 2 del codice dei contratti pubblici il quale recita che: "[omissis]....nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente". Tra le centrali di committenza qualificate non vi è la CONSIP che ha appunto emanato a suo tempo apposito bando per l'abilitazione degli operatori economici per i lavori di manutenzione?
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