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MEMOWEB n. 181 del 03/10/2017

Tributi Ragioneria

Tarsu: le aliquote tariffarie sono decise dalla giunta comunale

Cassazione: in materia di Tarsu, la determinazione delle aliquote tariffarie è di competenza della Giunta comunale e non del Consiglio

E' la giunta comunale, e non il consiglio, l'unico organo competente a determinare le aliquote in materia di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani (Tarsu).

Lo ha affermato la Corte di Cassazione (Civile, Sez. V) con ordinanza 22545/2017 del 27 settembre, con la quale è stata esaminata la controversia che affronta la questione del controllo di legittimità della delibera di Giunta, con cui sono state approvate le tariffe Tarsu di un comune, per incompetenza funzionale dell'organo deliberante, da cui è conseguito l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento oggetto di impugnazione.

Gli ermellini evidenziano che "alla Giunta comunale competono tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del TUEL, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o del Presidente della provincia o degli organi di decentramento (articolo 48, comma 2, del TUEL)".

Pertanto, stabilire che è attribuzione esclusiva del Consiglio comunale o provinciale "l'istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote" equivale ad affermare che, di per sé, la nozione di "istituzione e ordinamento" non comprende nel suo interno anche la determinazione del quantum della prestazione tributaria.

In sostanza, precisa la Corte, il legislatore del TUEL ha pensato la norma in modo tale che da essa risultasse che la fissazione delle aliquote rappresenterebbe un momento diverso ed ulteriore rispetto alla regolamentazione del tributo, introducendo una disposizione innovativa che individua nella giunta l'unico organo competente a determinare le aliquote e contemporaneamente avvalora la tesi secondo cui il previgente e corrispondente art. 32, comma 2, lett.g), della legge 142/1990 attribuisse tale competenza al consiglio.

In definitiva, "in materia di Tarsu, deve ritenersi che, secondo la normativa applicabile alla fattispecie in esame, determinazione delle aliquote tariffarie sia di competenza della Giunta comunale e non del Consiglio".

In allegato, l'ordinanza 22545/2017 della Corte di Cassazione.