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MEMOWEB n. 178 del 28/09/2017

Personale

Polo unico visite fiscali Inps: chiarimenti sull'accreditamento delle PA al servizio telematico

L'Inps fornisce delucidazioni in merito alla richiesta di credenziali per l'accesso al servizio on line di "Richiesta visita medica di controllo"

Con messaggio n.3685/2017 del 26 settembre, l'Inps ha fornito chiarimenti in merito alla metodologia di accreditamento delle PA al servizio telematico "Richiesta visita medica di controllo", con specifico riferimento alle credenziali per l'accesso al servizio online contenute nella circolare 118/2011, dove si prevede che, in caso di datore di lavoro pubblico, il modulo di richiesta delle credenziali debba essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente.

L'Inps chiarisce in primis che titolato ad autorizzare la richiesta di abilitazione in favore dei funzionari individuati è il legale rappresentante, un suo delegato, ovvero i soggetti da questi ultimi espressamente incaricati.

Inoltre si segnala che è stata unificata la modulistica per aziende private e pubbliche: i modelli SC65 e SC62 devono essere usati rispettivamente per la richiesta di abilitazione del datore di lavoro e per la richiesta di abilitazione presentata direttamente dal dipendente individuato per l'accesso al servizio (in questo caso, il modulo prevede sia la firma del dipendente, che del datore di lavoro/legale rappresentante dell'ente o soggetto da questi delegato o soggetto incaricato per autorizzazione).

Infine, per facilitare le operazioni di richiesta e rilascio delle credenziali di accesso, si evidenzia che la presentazione delle richieste ed il ritiro del PIN, da parte delle PA, possono essere effettuate anche come di seguito esposto (oltre che come già indicato nella citata circolare 118/2011)

  1. compilazione e sottoscrizione del modulo (modello SC65 o SC62);
  2. invio a mezzo PEC del modulo compilato e sottoscritto alla sede dell’INPS territorialmente competente allegando:
    1. copia/e del/i documento/i di riconoscimento del/i sottoscrittore/i
    2. l'eventuale provvedimento di conferimento di delega o incarico da parte del legale rappresentate qualora l’autorizzazione non sia sottoscritta direttamente da quest’ultimo;
  3. la sede INPS, dopo aver provveduto all’attivazione del PIN, comunica all'ente richiedente, a mezzo PEC, la disponibilità dello stesso e lo invita a ritirarlo. Il ritiro potrà essere effettuato da parte di un soggetto a ciò incaricato dal legale rappresentante e/o suo delegato come sopra previsto;
  4. l'operatore INPS, al momento del ritiro, verifica che l’incaricato sia munito di apposita delega al ritiro del PIN e fa sottoscrivere allo stesso una ricevuta di consegna dei PIN ritirati.

In allegato: