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Quesito

Quesito del 11 marzo 2025

Limitazioni altezze interne locali destinati ad attività di tatuatore, gerarchia normativa

Il regolamento della Regione Marche n. 2/2016 per l'esercizio dell'attività di tatuatore, all'art. 4, comma 2, stabilisce che l'altezza dei locali non debba essere inferiore a 2,70 metri, salvo diverse disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali. Il regolamento edilizio comunale del 1992 prevede deroghe per le altezze nei centri storici, mentre il successivo regolamento comunale specifico per le attività di tatuatori, approvato nel 2022, non contempla tali deroghe. Si chiede se le deroghe previste dal regolamento edilizio comunale possano comunque essere applicate alle attività di tatuatore, in virtù di una possibile prevalenza gerarchica del regolamento edilizio comunale rispetto a quello specifico di settore.
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Tecnico LL. PP.Commercio

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