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Quesito

Quesito del 23 marzo 2026

Annotazione separazione personale fra i coniugi

Nel caso in cui il Tribunale trasmetta la richiesta di annotazione della separazione personale dei coniugi (ex art. 473-bis.51 c.p.c.) e dalla sentenza risulti che gli stessi, con il ricorso introduttivo, abbiano chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), ma sull’atto non risulti apposta l’annotazione del ricorso congiunto di cui alla formula n. 174 per separazione personale e scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, si chiede se si possa procedere comunque all’annotazione della separazione con formula n. 175-bis, oppure se sia necessario richiedere preventivamente al Tribunale la trasmissione del ricorso congiunto per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Si evidenzia, inoltre, che nel dispositivo della sentenza è riportata la seguente formula: “Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi”. In tale ipotesi, nell’annotazione con formula n. 175-bis, è corretto indicare: “Con provvedimento del …, in data …, n. …, è stata omologata la separazione consensuale …”?”
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