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Pratica

Pratica Cod. 22216S.5.3.a

Eventi fino a 200 partecipanti che si concludono entro le ore 24.00

TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di spettacolo e intrattenimento fino ad un massimo di 200 partecipanti e che sì svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, sono le seguenti:

  • avvio dell’attività.

DESTINATARI

Imprese e privati che intendono esercitare attività di spettacolo e trattenimento fino ad un massimo di 200 partecipanti e che sì svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio.

DESCRIZIONE

Per eventi fino a 200 partecipanti che si svolgono entro le 24 del giorno d'inizio, ai sensi degli artt. 68, c.2 e 69, c.2 del Tulps, la licenza di pubblico spettacolo e intrattenimento è sostituita dalla SCIA ex art. 19, L. 241/1990 da presentare al Suap o altro ufficio analogo prima dell’evento medesimo.

Tali eventi, la cui partecipazione non può superare le 200 persone, presuppongono la presentazione di apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno, che consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940).

Vi rientrano eventi a carattere musicale, sportivo, danzante, espositivo etc. (concerti, sfilate di moda, serate danzanti, luna park), che si svolgono in forma temporanea, in luoghi privati o pubblici in concessione, al chiuso o all’aperto con le caratteristiche su indicate.

L’attività è disciplinata dagli artt. 68, 69 e 71 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

·         Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);

·         Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);

·         L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e allegato B; D.P.R. n. 59/2013;

·         Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

·         D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”;

·         D.M. 19/08/1996, D.M. 22/11/2022, D.P.R. 151/2011, Direttiva 18/07/2018 (ove ne ricorrano le condizioni).

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente, in caso di esercizio dell’attività in forma imprenditoriale, è necessario:

·         costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;

  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

·         l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico o ufficio analogo del Comune stesso;

  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

ATTIVITA’

REGIME AMMINISTRA

TIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Attività di spettacolo o trattenimento fino a 200 partecipanti che si concludono entro la mezzanotte del giorno di inizio

 

 

 

 

 

 

In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:

a)       se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;

  

b)       in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione

Scia ex art. 19, L. 241/1990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a) Scia più autocertificazione/comunicazione di impatto acustico

 

 

b) Scia condizionata (Scia più nulla osta di impatto acustico)

La Segnalazione, unitamente alla relazione tecnica asseverata deve essere presentata al SUAP o altro ufficio analogo che la trasmette alla Commissione di vigilanza per gli eventuali controlli di cui all’art. 141, c.1, lett. e), R.D. 635/1940.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a) Scia per l’attività di spettacolo/intrattenimento più comunicazione/autocertificazione di impatto acustico da presentare contestualmente

 

b) Scia per l’attività di spettacolo/intrattenimento più nulla osta di impatto acustico:

La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate contestualmente alla Scia e l’attività può essere iniziata solo dopo il rilascio del nulla osta di impatto acustico.

Tulps (R.D. n. 773/1931, art. 68/69 comma 2

Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. 635/1940)

L. n. 447/1995, art. 8;

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e allegato B;

L. n. 241/1990 e s.m.i.;

D.lgs. n. 159/2011.

D.M. 19/08/96; D.M. 22/11/22, D.P.R. 151/2011; Direttiva 18/07/2018.

 

 

Alla presentazione della Segnalazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato, con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 o 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Alcune regioni (come l’Emilia Romagna) configurano la Scia per eventi minori come Scia condizionata all’acquisizione della licenza di agibilità, sul presupposto che gli artt. 68 e 69 Tulps prevedono che la Scia sostituisce la licenza da essi prevista ma non escludono l’applicazione dell’art. 80 dello stesso Tulps. La stessa Regione E.R. evidenzia, tuttavia, che resta salva la possibilità per i Comuni di prevedere procedure semplificate (con Regolamento o su parere della Commissione di Vigilanza) tenendo conto della natura dei luoghi, del tipo di spettacoli etc. ed assumendosi la responsabilità di tali scelte.

Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione area

Art. 68 e 69, Tulps (r.d. n. 773/1931)

Rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'interno

Art. 141, c2, Regolamento per l’esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940)

Rispetto norme di acustica

L. N. 447/1995, art. 8; d.p.r. n. 227/2011, art. 4 e allegato b; d.p.r. n. 59/2013 e specifiche discipline regionali e comunali

Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011

Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011

Requisiti di onorabilità ex artt. 11 e 92 tulps

Artt. 11 e 92, tulps

Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)

Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010

N.B. Per questa tipologia di attività è necessaria l’asseverazione di rispondenza del locale/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno da parte di tecnico abilitato a corredo della Segnalazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Documentazione da allegare alla Segnalazione a pena di irricevibilità (per l’elencazione completa può essere impiegata la check list allegata):

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la domanda

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

Programma e Planimetria dell’area della manifestazione

Sempre obbligatoria

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

Relazione asseverata circa la rispondenza del locale/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno

Sempre, al fine di escludere la necessità del parere, verifiche e sopralluogo della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

Comunicazione di impatto acustico

Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente alla Scia)

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico

Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente alla Scia)

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

  • Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

  • Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali:

  • Rispetto delle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'interno.

  • Rispetto delle vigenti norme di acustica.

  • Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

  • Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[9].

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per effetto della disposizione introdotta dall’art. 1, c.1, lett. i del D.lgs. 28 marzo 2025 n. 43, a far tempo dal 1° gennaio 2026 è stato eliminato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, che si considera assolto con la comunicazione di avvio dell’attività.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

La Segnalazione viene trasmessa dal SUAP alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo unitamente all’apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'interno; tale documentazione consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

L’Attività può essere avviata solo dopo il rilascio del nulla osta di impatto acustico.

I termini del procedimento autorizzatorio inerente l’impatto acustico sono stabiliti da specifiche disposizioni locali.

In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ……… giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

Commercio

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