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Quesito

Quesito del 14 ottobre 2026

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: SCIA e canone unico patrimoniale

L’art. 4 della legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10 (BUR n. 32/2001) stabilisce che «l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi, può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal comune ed è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri».
Si chiede se, in tale ipotesi, l’operatore economico debba presentare domanda di autorizzazione ovvero SCIA — assolvendo l’imposta di bollo — con indicazione delle giornate e dell’orario in cui si svolge l’attività, e se debba essere richiesto il pagamento del canone unico patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico.
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