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Quesito

Quesito del 29 aprile 2026

Trascrizione di atti di stato civile a seguito di sentenza e necessità del certificato di passaggio in giudicato

Un avvocato richiede la trascrizione degli atti di stato civile a seguito di ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., avente ad oggetto il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Alla richiesta non viene allegato il certificato di passaggio in giudicato. Nell’accompagnatoria, tuttavia, l’avvocato precisa quanto segue: “La Corte di Cassazione, con ordinanza n. …, ha espressamente rilevato che non è necessario il certificato di passaggio in giudicato di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. per provare il giudicato interno, ritenendo sufficiente la prova che il provvedimento non sia stato appellato e iscritto a ruolo presso la competente Corte d’Appello nei termini di legge”. Si chiede, pertanto, se, in assenza del certificato di passaggio in giudicato, sia comunque possibile procedere alla trascrizione degli atti di stato civile richiesti.
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