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Quesito

Quesito del 13 aprile 2026

Adeguamento del limite al trattamento accessorio ai sensi dell’art. 33 del D.L. n. 34/2019

L’art. 33 del D.L. n. 34, in applicazione del D.M. 17 marzo 2020, prevede che: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse destinate a remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Pertanto, qualora si intenda utilizzare il metodo di calcolo basato sui cedolini, risulterebbe un adeguamento pari a circa euro 2.000. Si chiede, quindi, se tale importo debba essere considerato come una somma destinata ad aumentare esclusivamente il limite al trattamento accessorio, oppure se debba incrementare anche il fondo stesso.
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