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Quesito

Quesito del 26 marzo 2026

Applicabilità del criterio estimativo ex art. 40 per area inedificabile censita come vivaio

Un’area classificata come Zona F, assoggettata a vincolo cimiteriale e, per una parte, ricadente anche in fascia di rispetto stradale, risulta di fatto inedificabile.
Trattandosi, dunque, di un’area non edificabile e non agricola, la giurisprudenza in materia di determinazione dell’indennità di esproprio ritiene applicabile il criterio di cui all’art. 40.
Ai fini della stima dell’area, catastalmente individuata nel Catasto Terreni con qualità “vivaio”, ma da considerarsi inedificabile e, pertanto, non valutabile secondo il valore di mercato proprio del terreno agricolo, si ritiene di assumere come parametro di riferimento il V.A.M., applicando tuttavia un coefficiente di riduzione del 30% in ragione dei vincoli sopra richiamati.
Sebbene i proprietari rivestano la qualifica di coltivatori diretti, l’area non risulta, in concreto, adibita a vivaio produttivo, né presenta elementi tipici di tale destinazione, quali impianti di irrigazione o serre; al contrario, essa appare in stato di abbandono. Per tale ragione, non si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dell’indennità aggiuntiva.
Si chiede, pertanto, se il criterio estimativo adottato possa ritenersi giuridicamente praticabile.
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