20 novembre 2025

L’INPS, con il messaggio 6 novembre 2025, n. 3344, fornisce le regole operative per accedere agli incentivi contributivi destinati alle imprese che si uniscono attraverso processi di aggregazione, introdotti dall’articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4.
La misura, sperimentale per il biennio 2024-2025, punta a favorire i processi di aggregazione tra imprese e a sostenere la tutela occupazionale, incentivando la formazione e la riqualificazione professionale per i lavoratori.
Il provvedimento riconosce ai datori di lavoro che costituiscono nuove imprese tramite operazioni di fusione, cessione, conferimento o acquisizione - da cui derivi un organico pari o superiore a 1.000 lavoratori - un esonero fino al 100% dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi INAIL), per un periodo massimo di 24 mesi, entro il limite di 3.500 euro annui per ciascun lavoratore.
L’esonero è prorogabile per ulteriori 12 mesi, fino a 2.000 euro annui per lavoratore.
Il beneficio è concesso alle imprese che abbiano sottoscritto, in sede governativa, un accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comprendente un progetto industriale e di politica attiva che preveda almeno 200 ore di formazione o riqualificazione per ciascun lavoratore.
L’INPS riconoscerà il beneficio a seguito della trasmissione da parte del Ministero del Lavoro dell’elenco delle imprese ammesse e dell’ammontare dell’esonero calcolato dal medesimo Ministero, nei limiti delle disponibilità finanziarie e secondo la proiezione dei costi indicati nell’accordo.
Le imprese beneficiarie si impegnano a mantenere i livelli occupazionali per almeno 48 mesi dalla data dell’operazione societaria, salvo i casi di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa, dimissioni volontarie o strumenti incentivanti con consenso del lavoratore.
In caso di violazioni o mancata realizzazione delle attività formative, l’INPS procederà alla revoca del beneficio e al recupero dei contributi, con l’applicazione delle sanzioni civili previste.
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