10 giugno 2025
Dal Memoweb n.109 del 10/06/2025
A seguito delle numerose richieste di chiarimenti circa l’applicazione del cd. bonus rifiuti, che comporta l’inserimento di un’ulteriore quota perequativa (UR3a) nell’ambito della bollettazione della TARI e della tariffa corrispettiva, la Fondazione IFEL ha pubblicato una nuova Nota contenente le informazioni attualmente disponibili.
Dal 2025, i Comuni devono applicare nella bollettazione TARI/Taric una nuova quota perequativa UR3a di 6 euro per ciascuna utenza (domestica e non domestica).
La misura è prevista dal DPCM 21 gennaio 2025 e dalla delibera ARERA n. 133/2025; il prelievo è retroattivo dal 1° gennaio 2025.
Le quote perequative vanno contabilizzate come partite di giro (entrate Tit. IX, uscite Tit. VII), secondo le indicazioni MEF-SIOPE.
I Comuni possono inserire la quota UR3a nella rata della TARI 2025 che ritengono più opportuna.
Se la bollettazione TARI 2025 è già avvenuta, è possibile inserire la quota nella bolletta 2026 (ad esempio, nella prima rata).
Ogni Comune, con proprio regolamento, può fissare le scadenze e il numero delle rate, purché l’ultima sia successiva al 1° dicembre (per eventuali conguagli).
Il termine per approvare tariffe e regolamenti TARI/Taric per il 2025 è stato prorogato al 30 giugno 2025 (art. 10-ter, DL 25/2025).
Il bonus sociale rifiuti spetta agli utenti domestici con ISEE non superiore a 9.530 euro e consiste in una riduzione del 25% sulla TARI/Taric.
Ad oggi, però, non sono ancora state definite le modalità operative per l’individuazione e la gestione dei beneficiari (si attende provvedimento ARERA, dati da INPS ecc.).
La campagna informativa partirà solo dopo il provvedimento attuativo ARERA.
I Comuni devono compilare la dichiarazione CSEA entro il 31 gennaio di ogni anno, indicando la quota UR3a inserita nelle bollette.
Entro il 15 marzo di ciascun anno va effettuato il versamento a CSEA delle somme riscosse per la quota UR3a.
Le scadenze potrebbero variare in funzione delle istruzioni attuative di ARERA.
Le componenti UR1a e UR2a dovevano già essere inserite nella TARI 2024.
La quota da riversare a CSEA dovrebbe, secondo ANCI/IFEL, essere calcolata sulla TARI effettivamente riscossa e non su quella semplicemente fatturata.
Dal 2025 i Comuni sono tenuti ad applicare una nuova quota perequativa UR3a di 6 euro/utenza nella TARI/Taric, con modalità flessibili di riscossione. L’effettiva erogazione del bonus sociale avverrà solo dopo provvedimenti attuativi ARERA e l’interscambio dati tra INPS, SGAte, Comuni e gestori. Restano in vigore precisi adempimenti di rendicontazione e versamento verso CSEA
Memo del 16 aprile 2025
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