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Pratica

Pratica Cod. 853544.c

Versamento allo stato di una somma spettante al comune e successiva regolazione verso il comune (art. 1, comma 726, della legge n. 147 del 2013, art. 3, comma 2, e art. 5 del decreto 24 febbraio 2016)

ADEMPIMENTI DELL’ENTE LOCALE

L’ente locale, a norma del comma 1 dell’art. 4 del decreto, una volta ricevute le istanze procede alla verifica della fondatezza delle stesse, completando tale fase istruttoria entro centottanta giorni dal ricevimento delle istanze e dandone contestuale comunicazione al contribuente.

Nel caso di esito positivo dell’istruttoria, l’ente locale comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante le modalità telematiche di cui all’art. 7, l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nei confronti del contribuente e la quota a carico dell’erario da rimborsare al contribuente.

Si deve sottolineare che, a norma del comma 3 dell’art. 4 del decreto, l’ente locale, qualora all’esito delle ordinarie attività di controllo dell’esatto adempimento tributario da parte dei soggetti passivi, si avveda di un versamento eccedente quello dovuto, attiva d’ufficio l’istruttoria e adotta i conseguenti provvedimenti, dandone comunicazione al contribuente e al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 1 dell’art. 6 del decreto.

E’ bene evidenziare che l’ente locale, una volta appurato il diritto al rimborso del contribuente, ha l’obbligo, a norma del comma 724 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 e del comma 1 dell’art. 5 del decreto, di provvedere al rimborso per la quota di propria competenza entro il termine previsto dall’art. 1, comma 164 della legge n. 296 del 2006, vale a dire “entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza”.

Il decreto non esclude, tuttavia, che i comuni possano procedere, all’esito positivo dell’istruttoria sopra descritta, direttamente al rimborso al contribuente delle somme erroneamente versate allo Stato; a questo proposito, si rammenta che il comma 3 dell’art. 5 del decreto, prevede che, nel caso in cui si verifichi detta eventualità, occorre darne comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 4.

Il successivo comma 4 dell’art. 5 del decreto contempla il caso in cui, nelle more dell’approvazione del decreto, l’ente locale abbia già provveduto a liquidare le somme erroneamente versate dal contribuente allo Stato. Anche in tale ipotesi, il comune deve darne comunicazione ai sensi dell’art. 4.

Tributi

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