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Memo

15 maggio 2020

Abitazioni principali: la dimora è decisiva per l'esenzione IMU

Dal Memoweb n. 92 del 15/05/2020

Cassazione: anche se due coniugi risiedono in comuni diversi, anziché nello stesso comune, non spetta l'esenzione Imu sull'abitazione principale a entrambi i coniugi, poiché l'agevolazione può essere riconosciuta una sola volta al nucleo familiare

Con le ordinanze 4166 e 4170 del 19 febbraio 2020, la Corte di Cassazione (Civile, Sez.VI) si è pronunciata sull'esenzione Imu per l'abitazione principale.

Anche se due coniugi risiedono in comuni diversi, anziché nello stesso comune, non spetta l'esenzione Imu sull'abitazione principale a entrambi i coniugi, poiché l'agevolazione può essere riconosciuta una sola volta al nucleo familiare, a meno che i due coniugi non risultino formalmente separati o divorziati.

Sebbene riferite alla "vecchia" IMU, le ordinanze citate assumono rilevanza anche con la "nuova" IMU in quanto la definizione di abitazione principale è rimasta invariata.

Anche l'art. 1, comma  741, lett. b), della legge di bilancio 2020, prevede infatti che "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;"

Ciò comporta, la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente.

In altre parole, "in caso di “spacchettamento” della famiglia non è possibile riconoscere l’abitazione principale." (FAQ IFEL del 6 marzo 2020)

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