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Memo

10 giugno 2025

Bonus Rifiuti: chiarimenti sull'applicazione

Dal Memoweb n.109 del 10/06/2025

La Fondazione IFEL pubblica chiarimenti sull'applicazione della nuova quota perequativa (UR3a) alla bollettazione TARI

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti circa l’applicazione del cd. bonus rifiuti, che comporta l’inserimento di un’ulteriore quota perequativa (UR3a) nell’ambito della bollettazione della TARI e della tariffa corrispettiva, la Fondazione IFEL ha pubblicato una nuova Nota contenente le informazioni attualmente disponibili.

Introduzione della quota perequativa UR3a

  • Dal 2025, i Comuni devono applicare nella bollettazione TARI/Taric una nuova quota perequativa UR3a di 6 euro per ciascuna utenza (domestica e non domestica).

  • La misura è prevista dal DPCM 21 gennaio 2025 e dalla delibera ARERA n. 133/2025; il prelievo è retroattivo dal 1° gennaio 2025.

Gestione contabile

Le quote perequative vanno contabilizzate come partite di giro (entrate Tit. IX, uscite Tit. VII), secondo le indicazioni MEF-SIOPE.

Modalità e tempistiche di riscossione

  • I Comuni possono inserire la quota UR3a nella rata della TARI 2025 che ritengono più opportuna.

  • Se la bollettazione TARI 2025 è già avvenuta, è possibile inserire la quota nella bolletta 2026 (ad esempio, nella prima rata).

  • Ogni Comune, con proprio regolamento, può fissare le scadenze e il numero delle rate, purché l’ultima sia successiva al 1° dicembre (per eventuali conguagli).

Proroga approvazione tariffe

Il termine per approvare tariffe e regolamenti TARI/Taric per il 2025 è stato prorogato al 30 giugno 2025 (art. 10-ter, DL 25/2025).

Gestione dell’agevolazione sociale

  • Il bonus sociale rifiuti spetta agli utenti domestici con ISEE non superiore a 9.530 euro e consiste in una riduzione del 25% sulla TARI/Taric.

  • Ad oggi, però, non sono ancora state definite le modalità operative per l’individuazione e la gestione dei beneficiari (si attende provvedimento ARERA, dati da INPS ecc.).

  • La campagna informativa partirà solo dopo il provvedimento attuativo ARERA.

Adempimenti annuali

  • I Comuni devono compilare la dichiarazione CSEA entro il 31 gennaio di ogni anno, indicando la quota UR3a inserita nelle bollette.

  • Entro il 15 marzo di ciascun anno va effettuato il versamento a CSEA delle somme riscosse per la quota UR3a.

  • Le scadenze potrebbero variare in funzione delle istruzioni attuative di ARERA.

Ulteriori precisazioni

  • Le componenti UR1a e UR2a dovevano già essere inserite nella TARI 2024.

  • La quota da riversare a CSEA dovrebbe, secondo ANCI/IFEL, essere calcolata sulla TARI effettivamente riscossa e non su quella semplicemente fatturata.

In sintesi

Dal 2025 i Comuni sono tenuti ad applicare una nuova quota perequativa UR3a di 6 euro/utenza nella TARI/Taric, con modalità flessibili di riscossione. L’effettiva erogazione del bonus sociale avverrà solo dopo provvedimenti attuativi ARERA e l’interscambio dati tra INPS, SGAte, Comuni e gestori. Restano in vigore precisi adempimenti di rendicontazione e versamento verso CSEA

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