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Memo

25 agosto 2025

Autovelox: emanato dal MIT il decreto relativo alla piattaforma telematica per la trasmissione dei dati relativi ai dispositivi

Dal Memoweb n.158 del 25/08/2025

Decretate le modalità di istituzione e funzionamento della piattaforma telematica per la trasmissione dei dati sui dispositivi per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità e comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

In data 18 agosto 2025 è stato pubblicato sul portale istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il decreto dirigenziale n. 305 del 18/08/2025 che regola le modalità di istituzione e funzionamento della piattaforma telematica per la trasmissione dei dati sui dispositivi per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità e la comunicazione dei dati al Ministero.

Il provvedimento, composto di sei articoli, in sintesi stabilisce:

Articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

  • dare concreta attuazione all’obbligo (introdotto dal DL 73/2025, art. 5, co. 3-bis) per tutte le amministrazioni e gli enti da cui dipendono organi di polizia stradale (art. 12 CdS) di trasmettere i dati riguardanti i dispositivi per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

  • la comunicazione tramite piattaforma diventa condizione necessaria per il legittimo utilizzo di questi dispositivi.

Articolo 2 (Definizioni)

  • Amministrazione/ente competente: ogni amministrazione o ente da cui dipendono gli organi di polizia stradale che comunicano i dati.

  • Dispositivo o sistema: qualunque strumento, dispositivo, apparecchiatura o mezzo tecnico omologato/approvato per il rilevamento della velocità ex art. 142 CdS.

  • Piattaforma telematica: il sistema informatico istituito per la trasmissione dei dati.

Articolo 3 (Piattaforma telematica e modalità di comunicazione dei dati)

  • Istituzione della piattaforma presso il centro elaborazioni dati della Direzione Generale Motorizzazione.

  • Le amministrazioni accedono al sistema per trasmettere via piattaforma i dati dei dispositivi/sistemi, inserendo informazioni puntuali (es. ente, codici, estremi approvazione/omologazione, modello, marca, matricola, etc.).

  • Ogni variazione nei dati precedentemente trasmessi deve essere tempestivamente aggiornata via piattaforma.

  • I dati inviati vengono pubblicati e sono accessibili per la consultazione e la verifica di legittimo utilizzo dei dispositivi.

Articolo 4 (Accesso alla piattaforma telematica)

  • Le amministrazioni accedono alla piattaforma tramite il Portale dell’Automobilista o il Portale del Trasporto, usando le credenziali fornite dal centro elaborazioni dati.

  • L’accesso copre la possibilità di consultare, inserire, aggiornare e sostituire le informazioni come previsto.

Articolo 5 (Pubblicazione dei dati)

  • Tutti i dati trasmessi sono pubblicati sul portale istituzionale MIT tramite interoperabilità della piattaforma.

  • Viene creato un elenco nazionale dei dispositivi/sistemi legittimamente utilizzati, aggiornato costantemente in base alle comunicazioni degli enti.

Articolo 6 (Disposizioni finali)

  • Il decreto è pubblicato sul portale MIT ed entra in vigore lo stesso giorno.

  • La piena efficacia (avvio operativo della piattaforma) decorre dalla data che sarà indicata con provvedimento successivo del Direttore Generale, pubblicizzato sul portale MIT.

  • Applicazione obbligatoria degli adempimenti (art. 1, comma 2) dopo 60 giorni dall’entrata in operatività della piattaforma.

Polizia

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