1 ottobre 2026
Dal Memoweb n.186 del 01/10/2026
Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza è disciplinata dagli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall’Allegato II.4 del Codice dei Contratti Pubblici, come modificati dal D.Lgs. n. 209/2024.
Il sistema mira a verificare che l’amministrazione disponga di organizzazione, personale, esperienza e competenze proporzionati alla complessità delle procedure da svolgere.
La qualificazione è acquisita alla data di presentazione dell’istanza sul servizio di qualificazione e dura due anni. Non esistono più finestre temporali rigide o una scadenza generalizzata uguale per tutte le amministrazioni.
Il biennio mobile decorre quindi dalla data in cui ciascuna stazione appaltante presenta la propria domanda.
Qualora una stazione appaltante intenda progettare e affidare autonomamente un appalto di lavori, servizi e forniture di valore superiore alle soglie previste dall’articolo 62 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e fatti salvi i casi di deroga previsti dal predetto articolo, le stazioni appaltanti sono obbligate ad ottenere la qualificazione per la progettazione e l’affidamento distintamente per lavori e servizi e forniture, a seconda delle seguenti livelli organizzati per fasce di importo:
Lavori
a) qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 di euro;
b) qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea;
c) qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo.
Servizi e forniture
a) qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro;
b) qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 di euro;
c) qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo.
Dal 1° giugno 2025, la qualificazione per progettazione e affidamento abilita la stazione appaltante anche alla gestione della fase di esecuzione, entro il medesimo settore e fino al corrispondente livello di importo.
Resta comunque possibile richiedere una qualificazione autonoma e più elevata per l’esecuzione.
A decorrere da tale data, infatti, le stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e per l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono eseguire contratti per i livelli superiori a quelli di qualifica sulla base del soddisfacimento dei requisiti previsti dall’articolo 8 dell’Allegato II.4 e precisamente:
rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati de tenute o gestite dall’ANAC;
partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.
Tali requisiti sono definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l’esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l’esecuzione di servizi e forniture.
Al tempo stesso, le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono eseguire contratti al di sopra delle soglie di cui all’articolo 62, comma 1, del codice (pari o inferiore a 500.000 lavori/ inferiore a 140.000 servizi e forniture) se:
iscritte all’AUSA;
sono in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP;
soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 8 dell’Allegato II.4, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l’esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l’esecuzione di servizi e forniture.
La formazione è uno dei requisiti rilevanti per il conseguimento e il mantenimento della qualificazione, soprattutto per la fase di esecuzione dei contratti.
L’Ente deve considerare i corsi di formazione non solo come mera attività di aggiornamento del personale, ma come requisito da spendere nella domanda di qualificazione ANAC.
Dal 1° gennaio 2025, ai fini della qualificazione sono validi esclusivamente i corsi accreditati dalla SNA, erogati da soggetti formatori anch’essi accreditati dalla SNA, secondo il Regolamento SNA approvato con Decreto 25 settembre 2025, n. 156 e le relative procedure di accreditamento.
Ogni corso accreditato SNA deve subordinare il rilascio dell’attestato finale (c.d. open badge) in favore del partecipante ad un limite massimo di assenza e al superamento della prova di valutazione finale.
Ad esempio:
Un corso di formazione base valido per l’istanza di qualificazione per la progettazione e l’affidamento, il rilascio dell’open badge è subordinato:
alla frequenza del corso, con il limite massimo del 20% di assenze;
al superamento della prova di valutazione finale che deve consistere in un test di almeno 30 domande a risposta multipla, con minimo tre alternative di risposta per ciascuna domanda; il superamento della prova è subordinato a una percentuale di risposte esatte pari o superiore a 2/3 delle domande.
Un corso di formazione base L3 valido per l’istanza di qualificazione per l’esecuzione, il rilascio dell’attestato finale (open badge) deve essere subordinato:
alla frequenza del corso, con il limite massimo del 20% di assenze;
al superamento della prova di valutazione finale, che deve consistere in un test di almeno 5 domande a risposta multipla, con minimo tre alternative di risposta per ciascuna domanda; il superamento della prova è subordinato a una percentuale di risposte esatte pari o superiore a 2/3 delle domande.
Per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento, il sistema considera la formazione come componente del criterio “Sistema di formazione e aggiornamento del personale”.
Il punteggio è attribuito in relazione ai corsi realizzati nel triennio precedente alla presentazione della domanda da parte dei dipendenti appartenenti alla SOS (Struttura Organizzativa Stabile).
Si riporta la parte della Tabella C che indica il peso della formazione nel sistema di qualificazione:
Le categorie formative previste dal regolamento SNA n. 156/2025 sono:
formazione di base (della durata non meno di 20 ore);
formazione specialistica (della durata non meno di 60 ore);
formazione avanzata (della durata non meno di 150 ore);
formazione di aggiornamento (della durata non meno di 30 ore).
Diversamente, nel sistema della qualificazione “autonoma” dell’esecuzione, la formazione è un requisito specifico collegato al livello richiesto.
Il personale della SOS o comunque coinvolto nella gestione della fase esecutiva del contratto deve possedere una preparazione formativa coerente con lavori oppure servizi e forniture, secondo le rispettive Tabelle C-bis (lavori) e C-ter (forniture e servizi)
Nello specifico, per i lavori, la Tabella C-bis prevede:
mentre, per le forniture e i servizi, la Tabella C-ter prevede:
Di seguito una tabella sinottica che sintetizza il percorso formativo per la qualificazione per l’esecuzione.
Livello di qualificazione | Corso richiesto | Durata minima | Ambito tematico |
L3/SF3 | Corso base L3 | 6 ore | I corsi di formazione di livello base L3 hanno a oggetto sia l’esecuzione dei contratti di lavori che l’esecuzione dei contratti di servizi e di forniture. |
L2/SF2 | Corso intermedio L2 | 10 ore | I corsi di formazione di livello intermedio L2 hanno a oggetto l’esecuzione dei contratti di lavori o l’esecuzione dei contratti di servizi e forniture. |
L1/SF1 | Corso avanzato L1 | 14 ore | I corsi di formazione di livello intermedio L1 hanno a oggetto l’esecuzione dei contratti di lavori o l’esecuzione dei contratti di servizi e forniture. |
Formazione accreditata SNA per la qualificazione delle Stazioni AppaltantiPercorsi formativi dedicati a chi opera nel settore dei contratti pubblici Grafiche E. Gaspari S.r.l. è soggetto accreditato SNA per lo svolgimento di attività formative in materia di contratti pubblici – ID 2556182. Omnia Formazione propone corsi accreditati dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), utili ai fini del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti previsto dal D.Lgs. 36/2023 e dall’Allegato II.4. Percorsi operativi, in diretta webinar, pensati per aggiornare le competenze necessarie alla gestione delle diverse fasi del ciclo dei contratti pubblici. |
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