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Guida mensile per i servizi demografici

“Intrascrivibilità” del divorzio pronunciato presso il consolato straniero in Italia

L’articolo 19 comma 1 del dPR 3 novembre 2000, n. 396, stabilisce che “Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano, formati all’estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera.” Inoltre, il successivo comma 3 riporta “L’ufficiale dello stato civile può rilasciare copia integrale dell’atto trascritto a richiesta degli interessati”. Alla luce di ciò, di seguito, viene riportato un caso alquanto peculiare e di innegabile interesse.
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