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Modulistica

10 risultati di 1942
PRATICA COD. 852961.17

INFORMAZIONI

Il certificato serve a dimostrare l’iscrizione nelle liste elettorali e la capacità elettorale del cittadino, cioè la sua facoltà di esercitare il diritto di voto. Viene rilasciato dal Comune di residenza del soggetto cui si riferisce (anche in caso di certificato storico).

La capacità elettorale è attribuita a tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età e che non si trovino nelle seguenti condizioni:

  • essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata;
  • avere subito l'interdizione dai pubblici uffici.

Può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (salvo nei procedimenti elettorali, quando ne è espressamente richiesta la presentazione a corredo della presentazione delle liste o relativamente alla presentazione di candidature) nei modi previsti dalla normativa in materia di documentazione amministrazione (D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

COME OTTENERLO

È possibile rivolgersi, in qualsiasi momento, all’ufficio elettorale negli orari di apertura, o con le altre modalità previste (fax, PEC, email con richiesta sottoscritta digitalmente ecc.).

NOTE

Mentre il certificato di godimento dei diritti civili ha validità di sei mesi, il certificato storico ha validità illimitata.

INFORMAZIONI

È il certificato che attesta l’iscrizione dell’interessato nelle liste elettorali del comune di residenza. Per essere iscritti non serve alcuna richiesta in quanto l’iscrizione avviene d’ufficio.

Tale certificato viene richiesto per essere candidati alle elezioni o per essere presentatori di lista o candidatura. Il questo caso il certificato deve essere rilasciato dal competente ufficio entro ventiquattro ore dalla richiesta.

È richiesto anche per sottoscrivere proposte di referendum popolare o di iniziativa legislativa. In tale caso il certificato deve essere rilasciato entro quarantotto ore dalla richiesta.

Il certificato può essere in forma individuale o collettiva e può essere sostituito dall’autocertificazione, salvo quando ne è espressamente richiesta la presentazione:

  • quando deve essere presentato a corredo dell’accettazione della candidatura in una lista per le elezioni;
  • quando deve essere presentato a corredo della firma che il cittadino appone per sostenere una lista di candidati alle elezioni, una proposta di referendum o una proposta di legge di iniziativa popolare.

COSA SERVE

Richiesta, preferibilmente in forma scritta o anche verbale, indicando in ogni caso con precisione i nominativi e i principali dati anagrafici delle persone cui si riferisce.

QUANDO

La richiesta di tale certificato può essere fatta in qualsiasi momento. Si invita a contattare l’ufficio elettorale per agevolare l’adempimento in tempi adeguati.

DOVE

Per tutte le informazioni e gli adempimenti è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale.

INFORMAZIONI

I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle specifiche liste elettorali e residenti in uno Stato che garantisca condizioni adeguate per il voto (e con cui il Governo italiano abbia quindi sottoscritto un’apposita convenzione, in assenza della quale è possibile esclusivamente il voto in Italia) possono votare per corrispondenza in occasione:

  • della elezione della Camera dei Deputati e/o del Senato della Repubblica;
  • dei referendum abrogativi o costituzionali.

Per l’elezione delle camere sono state individuate le seguenti ripartizioni territoriali:

    • Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia
    • America meridionale
    • America settentrionale e centrale
    • Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Negli stati con una convenzione attiva, l’elettore può scegliere (c.d. “opzione”) di votare in Italia, nel Comune di iscrizione nelle liste elettorali, oppure di esprimere il voto all’estero, ricevendo pertanto dal competente consolato un plico con il materiale necessario. Qualora decida di votare in Italia, l’opzione andrà esercitata con una comunicazione scritta indirizzata al Consolato di residenza entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

Dal 2016 la possibilità di votare all’estero per corrispondenza è estesa anche ai cittadini temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche, dietro apposita opzione che va indirizzata al Comune di residenza, entro i dieci giorni successivi dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (con possibilità di revoca entro lo stesso termine). Tale opzione è valida per un’unica consultazione.

DOVE

L’opzione per votare in Italia dei cittadini AIRE deve essere esercitata presso il competente Consolato italiano, preferibilmente utilizzando l’apposito modello reperibile presso il Consolato stesso, i patronati, le associazioni, i “COMITES” oppure in via informatica sul sito web del Ministero degli Affari esteri: www.esteri.it o su quello del Consolato di competenza.

Per i cittadini italiani temporaneamente all’estero si veda quanto detto in precedenza.

NOTE

Possono votare per corrispondenza, rivolgendosi al competente Consolato italiano, anche coloro che si trovano all’estero in servizio o in missione internazionale.

PRATICA COD. 898762.96.modul

Informazioni

È facoltà del cittadino cui sia stata contestata o notificata un’infrazione al Codice della Strada che preveda una sanzione amministrativa pecuniaria presentare ricorso con una delle seguente modalità:

  • ricorso al Prefetto: entro 60 giorni dalla contestazione o notifica dell'infrazione direttamente al Prefetto o presso il comando di Polizia Municipale, il quale registrerà il ricorso e provvederà a inoltrarlo al Prefetto con le proprie controdeduzioni. All'istanza possono essere allegati documenti idonei a comprovare le proprie ragioni e può contenere la richiesta per l'audizione personale.
  • ricorso al Giudice di Pace: entro 30 giorni e sempre qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso al Giudice di Pace. Il ricorso deve essere depositato direttamente all'Ufficio del Giudice di Pace.

Si può ricorrere al Giudice di Pace anche per le sanzioni amministrative accessorie: ritiro patente, ritiro sospensione carta circolazione, sequestro veicolo ecc..

Ulteriori informazioni

Per dubbi sulle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada che risultassero comminate dalla Polizia Municipale è possibile richiedere informazioni e delucidazioni all’ufficio competente negli orari di ricevimento o con gli altri mezzi di contatto resi disponibili.

Informazioni

È possibile richiedere alla Polizia Municipale l’accesso a:

  • atti di accertamento del Codice della Strada;
  • relazioni di servizio redatte da operatori di P.M. e atti relativi a violazioni amministrative;
  • rapporti informativi relativi agli incidenti stradali.

L’accesso potrà sostanziarsi nella presa di visione, nel rilascio di copie semplici o nel rilascio di copie “conformi all’originali” (autenticate).

Soggetti titolari del diritto di accesso

Per accedere agli atti ai sensi del Capo V della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. occorre essere tra i soggetti titolari del diritto, ovvero avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (es. per incidenti: conducente, proprietario, delegato dalla compagnia assicurativa ecc.).

Alla richiesta di accesso si applica quanto previsto dalla normativa in materia, anche in termine di informazione ai controinteressati e di documenti esclusi dall’accesso (per es. in caso di indagini in corso).

L’eventuale diniego all’accesso dovrà essere motivato e recare gli estremi per il ricorso.

Modalità di accesso

La richiesta di accesso va formulata sugli appositi modelli, e sconta l’imposta di bollo qualora si richieda copia conforme degli atti.

Per la produzione di copia degli atti potrà essere richiesto il pagamento di una tariffa, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Comunale.

Cosa serve

  • Documento di identità del richiedente
  • Domanda di rilascio delle copie, con l’esatta indicazione degli atti richiesti
  • Copia del versamento effettuato per il rilascio delle copie
  • (eventuale) Marche da bollo (una per la richiesta, una ogni quattro pagine degli atti rilasciati)

Dove

La richiesta deve essere rivolta con le modalità consentite per le istanze di accesso agli atti. È opportuno rivolgersi all’ufficio per ulteriori informazioni.