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Modulistica

10 risultati di 1942

Autorizzazione per l’avvio della vendita da presentare al Suap:
- nell’ambito della Scia condizionata in caso di avvio dell’attività contestualmente all’apertura di esercizio di vicinato;
- unitamente all’istanza di autorizzazione commerciale in caso di avvio dell’attività contestualmente all’avvio di media o grande struttura di vendita;
- autonomamente in caso di avvio dell’attività in esercizio commerciale già attivo;

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale, sono le seguenti:

  • Avvio dell’attività;
  • Modifiche strutturali;
  • Modifiche tipologia attività;
  • Modifiche societarie;
  • Cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.

DESCRIZIONE

Ai sensi dell’art. 4, c.3 del Regolamento 853/2004/CE, l’avvio di uno stabilimento di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti di origine animale destinati ad altre imprese alimentari, per cui sono previsti requisiti ai sensi dell’allegato III del Regolamento (salvo quanto previsto dall’articolo 1, paragrafo 2), oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti dal Regolamento CE 852/2004, può avvenire solo se l'autorità competente (regione territorialmente competente):

  1. ha concesso allo stabilimento il riconoscimento affinché possa operare a seguito di un'ispezione in loco;
  2. oppure
  3. ha fornito allo stabilimento un riconoscimento condizionale.

Pertanto, le imprese che intendono attivare stabilimenti per la macellazione di animali, la lavorazione delle carni, del latte, delle uova o dei prodotti della pesca, prima di iniziare l’attività devono ottenere il RICONOSCIMENTO del possesso di tali requisiti da parte dell’autorità competente (regione).

L’istanza deve essere presentata al SUAP del Comune ove è ubicato lo stabilimento, che la trasmette alla regione territorialmente competente.

Sono esclusi dall’obbligo di riconoscimento, dovendo ottenere la sola REGISTRAZIONE ai sensi del Reg. 852/04, le strutture per:

  • il commercio al dettaglio, inteso come movimentazione e/o trasformazione degli alimenti ed il loro stoccaggio nei punti di vendita diretta al consumatore finale;
  • le attività all'ingrosso che si limitano ad operazioni di trasporto o di magazzinaggio di prodotti di origine animale (esclusa la frigo-conservazione di alimenti non confezionati).

Le eventuali modifiche di tipologia produttiva o impiantistica a stabilimenti riconosciuti devono essere comunicate all’autorità competente (Regione) che provvede, ove necessario, a rilasciare un decreto di riconoscimento aggiornato.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Ai sensi dell’art. 31, c.1 del Regolamento 882/2004/CE, le autorità competenti (Regioni) stabiliscono le procedure che devono seguire gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che chiedono la registrazione del loro stabilimento ed elaborano e tengono aggiornato un elenco degli operatori del settore che sono stati registrati.

Al ricevimento di una domanda di riconoscimento presentata da un operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, la Regione territorialmente competente effettua una visita in loco e riconosce lo stabilimento solo se l'operatore dimostra di soddisfare i pertinenti requisiti della normativa in materia di mangimi e di alimenti. L'autorità competente può concedere un riconoscimento condizionato qualora risulti che lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti relativi alle infrastrutture ed alle attrezzature e concede il riconoscimento definitivo solo qualora da un nuovo controllo ufficiale dello stabilimento, effettuato entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, risulti che esso soddisfi gli altri requisiti della normativa in materia di mangimi o di alimenti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Regolamento n. 853/2004/CE;
  • Regolamento n. 882/2004/CE;
  • D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione dello stabilimento

Art. 4, commi 1, 2 e 3 del regolamento n. 853/2004/ce

Categoria, attività, specie e prodotti soggetti ai requisiti ai sensi dell'allegato III del Regolamento n. 853/2004/CE, di cui si chiede il riconoscimento

Art. 4, commi 1, 2 e 3 del Regolamento n. 853/2004/CE

Conoscenza che uno stabilimento soggetto al riconoscimento può operare solo se l'autorità competente: a) ha concesso allo stabilimento il riconoscimento affinché possa operare a seguito di un'ispezione in loco o b) ha fornito allo stabilimento un riconoscimento condizionale

Art. 4, c.3, regolamento n. 853/2004/ce

Impegno a cessare di operare se l'autorità competente ritira il riconoscimento o, in caso di riconoscimento condizionale, non lo proroga o non concede il pieno riconoscimento

Art. 4, c.4 del regolamento n. 853/2004/ce

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • marca da bollo dell’importo di Euro .................... (istanza di autorizzazione);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • scheda di dettaglio della categoria/attività/specie/prodotti di cui si chiede il riconoscimento (da compilare sul modello approvato con Deliberazione/Determinazione di ogni singola regione);
  • autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività).

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

37

Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro) in:

 

 

Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, art. 4

Regolamento n. 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, art. 31

 

  1. esercizio di vicinato;
  1. Scia condizionata

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;

Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;

Autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.

L’istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette alla Regione, per i casi di cui alla lettera:

  1. contestualmente alla SCIA;
  2. contestualmente all’istanza;
  3. preventivamente ai fini dell’avvio dell’attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.

La Conferenza dei Servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

 

 

  1. media o grande struttura di vendita;
  1. Autorizzazione

 

 

  1. in caso di attività commerciale già avviata.
  1. Autorizzazione

 

NB.

La SCIA condizionata e l’istanza di autorizzazione devono essere presentata al SUAP del Comune ove è ubicato lo stabilimento.

Il SUAP del Comune trasmette l’istanza di autorizzazione, alla regione territorialmente competente. Fino al rilascio dell’autorizzazione l’attività non può essere avviata.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali:

Ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dai soggetti tenuti ai sensi dell’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

Ai sensi dell’art. 67, D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

Oggettivi:

Idoneità dei locali destinati a stabilimento di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti di origine animale rilasciata dall’autorità competente (Regione).

Idoneità dei locali prevista dal procedimento connesso, concernente l’esercizio dell’attività commerciale.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

Procedimento segnalatorio: Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal suo ricevimento, con atto motivato invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata.

Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione competente può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. 241/1990.

Ai sensi dell’art. 14, c.2, lett. c) della L. n. 241/1990 e s.m.i., nell’ipotesi di SCIA condizionata, la Conferenza dei servizi è convocata dall’amministrazione procedente (Comune) entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza e l’attività di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti di origine animale non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

Procedimento autorizzatorio: Il termine di conclusione del procedimento autorizzatorio è fissato da ogni singola Regione con propria Deliberazione/Determinazione e l’attività di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti di origine animale non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione, di cui il SUAP da comunicazione all’interessato.

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10bis L. n. 241/1990, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.

Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ...... giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

Modello di Autorizzazione per l’avvio della vendita di armi da presentare al Suap:
- nell’ambito della Scia condizionata in caso di avvio dell’attività contestualmente all’apertura di esercizio di vicinato;
- unitamente all’istanza di autorizzazione commerciale in caso di avvio dell’attività contestualmente all’avvio di media o grande struttura di vendita;
- autonomamente in caso di avvio dell’attività in esercizio commerciale già attivo;

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita di armi diverse da quelle da guerra, sono le seguenti:

  • Avvio della vendita;
  • Modifiche societarie;
  • Cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare la vendita di armi diverse da quelle da guerra.

DESCRIZIONE

Ai sensi dell’art. 31, c.1, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931, la vendita di armi diverse da quella da guerra è subordinata all’acquisizione di apposita autorizzazione del Questore.

L’istanza deve essere presentata al SUAP del Comune, che la trasmette al Questore territorialmente competente.

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accertamento della capacità tecnica del richiedente oltre che alla sussistenza dei requisiti soggettivi.

Nell’autorizzazione sono indicate specie e quantità delle armi nonché i locali dove esse sono tenute per la vendita e nei quali la vendita deve avvenire.

La validità dell’autorizzazione è di 3 anni.

Sono armi comuni da sparo (artt. 44 e 45, Regolamento di esecuzione del Tulps - R.D. n. 635/1940): tutti i fucili, le rivoltelle o pistole a rotazione, le pistole automatiche con potere di arresto fino a 25 metri, le armi denominate "da bersaglio da sala" e quelle ad aria compressa e gli strumenti da punta e taglio destinati all'offesa alla persona (pugnali, stiletti e simili), esclusi quelli che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno specifica e diversa destinazione, come ad es. gli strumenti da lavoro.

L'”armaiolo”, ossia la persona, fisica o giuridica, che esercita attività professionale di fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, riparazione, disattivazione e locazione delle armi, loro parti e munizioni, deve tenere un registro delle operazioni giornaliere in formato elettronico, in cui sono annotate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute[1], da esibire a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e conservare per 50 anni (al termine dell’attività, deve essere consegnato all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato l’autorizzazione, che ne cura la conservazione).

Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all'ufficio di polizia territorialmente competente, le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro armi, nonché la loro specie e quantità e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

È vietato vendere o cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.

Il Questore può impartire le prescrizioni ritenute necessarie (art 9 T.u.l.p.s.), esercitare controlli (art. 16 T.u.l.p.s.) ed emanare eventuali provvedimenti inibitori (sospensione o revoca dell’autorizzazione).

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

È vietata la vendita ambulante delle armi (è, invece, possibile vendere strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, previa acquisizione di autorizzazione del Questore).

Il commerciante di armi, non può trasportarle fuori del proprio negozio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

I commercianti di armi possono dare incarico ai propri commessi di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel Comune (i commessi devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza e ritirata dal principale dopo la consegna delle armi).

È consentito girare con campioni di armi per commercio, previa autorizzazione del Questore della provincia di partenza, vidimata dai Questori delle province percorse.

È vietata la compravendita di armi comuni da sparo commissionata per corrispondenza, salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del Prefetto della provincia in cui risiede (ogni spedizione deve essere comunicata dalla ditta interessata all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui risiede il destinatario).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931) e Regolamento di esecuzione (R.D. n. 635/1940);
  • Legge n. 110/1975;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9;
  • D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 18;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Nome e cognome del titolare dell'impresa richiedente, se persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se società

Artt. 31, c.1 tulps (r.d. n. 773/1931) e art. 47 regolamento di esecuzione del tulps (r.d. n. 635/1940)

Ubicazione locali adibiti a vendita e loro disponibilità

Art. 32, c.1, tulps (r.d. n. 773/1931) e art. 47, regolamento di esecuzione del tulps (r.d. n. 635/1940)

Specie e quantità delle armi in vendita

Art. 47, regolamento di esecuzione del tulps (r.d. n. 635/1940)

Idoneità psico-fisica (assenza di malattie mentali oppure di vizi che diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, e non assunzione, anche occasionale, di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abuso di alcool)

Art. 9, c.2, l. N. 110/1975 e art. 9 tulps (r.d. n. 773/1931)

Possesso abilitazione tecnica di conoscenza armi ed esplosivi rilasciata dalla Commissione tecnica materie esplodenti

Art. 8, c.3, L. N. 110/1975 e art. 49, Tulps (R.D. n. 773/1931)

Agibilità dei locali destinati a deposito e vendita di materie esplodenti rilasciata dalla Commissione tecnica materie esplodenti

Art. 49 del Tulps (R.D. n. 773/1931)

Messa in opera di idonei sistemi antifurto nei locali in cui sono detenute armi ed esplosivi

Art. 20, l. N. 110/1975 e art. 9 tulps

Conoscenza che le armi non possono essere trasportate fuori del negozio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza

Art. 34, c.1, tulps (r.d. n. 773/1931)

Conoscenza che l’"armaiolo" deve tenere un registro delle operazioni giornaliere in formato elettronico, con indicate le generalità delle persone con cui le operazioni sono compiute, da esibire a richiesta agli organi di pubblica sicurezza e conservare per 50 anni (da consegnare, alla cessazione dell'attività, all'autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato l’autorizzazione)

Artt. 35, commi 1, 2 e 3 tulps (r.d. n. 773/1931)

Conoscenza che l’"armaiolo" deve comunicare mensilmente all'ufficio di polizia territorialmente competente, le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonché specie e quantità delle armi vendute o acquistate ed estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati

Art. 35, c.4, tulps (r.d. n. 773/1931)

Conoscenza che è vietato vendere o cedere armi a privati non muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore

Art. 35, c.5, Tulps (R.D. n. 773/1931)

Conoscenza che è vietata la vendita ambulante delle armi mentre è, invece, permessa la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, previa autorizzazione del Questore

Art. 37, c.1, Tulps (R.D. n. 773/1931)

Consenso dell’eventuale rappresentante e insussistenza di condizioni ostative

Art. 8, c.2, tulps (r.d. n. 773/1931)

Insussistenza delle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 43 e 131 del t.u.l.p.s.

Artt. 11, 43 e 131 tulps (r.d. n. 773/1931)

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • marca da bollo dell’importo di Euro .................... (istanza di autorizzazione);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • dichiarazione di accettazione e insussistenza motivi ostativi del Rappresentante (nel caso di rappresentanza);
  • documentazione a supporto delle eventuali prescrizioni impartite dalla Questura territorialmente competente;
  • SCIA prevenzione incendi nel caso di esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti;
  • autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività).

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

36

Vendita di armi diverse da quella da guerra in:

 

 

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 31, c.1

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 18

D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9

 

  1. esercizio di vicinato;
  1. Scia condizionata

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;

Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;

Autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra.

L’istanza per l’autorizzazione di Pubblica Sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:

  1. contestualmente alla SCIA;
  2. contestualmente all’istanza;
  3. preventivamente ai fini dell’avvio dell’attività di vendita al minuto di armi diverse da quelle da guerra (successivo a quello dell’attività).

La Conferenza dei Servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

Nel caso di esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

 

 

  1. media o grande struttura di vendita;
  1. Autorizzazione

 

 

  1. in caso di attività commerciale già avviata.
  1. Autorizzazione

 

NB.

L’istanza verrà trasmessa dal SUAP del Comune al Questore territorialmente competente.

L’autorizzazione, con validità di 3 anni, è rilasciata dal Questore entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, con operatività del silenzio-assenso (i termini procedimentali decorrono dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore). Fino al rilascio dell’autorizzazione o alla decorrenza del termine del silenzio-assenso l’attività non può essere avviata.

L’autorizzazione del Questore non sostituisce i titoli abilitativi prescritti per l’esercizio del commercio dal D.lgs. n. 114/1998.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti soggettivi:

Idoneità psico-fisica: da comprovare mediante idonea certificazione medica rilasciata da struttura del Servizio sanitario Nazionale o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da cui risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere e non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool.

Abilitazione tecnica alla conoscenza delle armi e degli esplosivi rilasciata dalla Commissione tecnica per le materie esplodenti;

Morali:

Per l’esercizio del commercio occorre essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. e non essere soggetti agli impedimenti soggettivi di cui all’art. 67, D.lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell’art. 11, Tulps, “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

  1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
  2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”.

Ai sensi dell’art. 43, Tulps “…  non può essere concessa la licenza di portare armi:

  1. a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
  2. a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
  3. a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.

Ai sensi dell’art. 131, Tulps Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi”.

Requisiti oggettivi:

Agibilità dei locali destinati a deposito e vendita di materie esplodenti rilasciata dalla Commissione tecnica per le materie esplodenti di cui all’art. 49 del TULPS;

Messa in opera di idonei sistemi antifurto, ai sensi dell’art. 20 della L. n. 110/1975.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

Ai sensi dell’art. 14, c.2, lett. c) della L. n. 241/1990 e s.m.i., nell’ipotesi di SCIA condizionata, la Conferenza dei servizi è convocata dall’amministrazione procedente (Comune) entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza; il termine procedimentale ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte del Questore è fissato in 120 giorni (D.M. 18 aprile 2000 n. 142, Tab B) e l’avvio dell’attività di vendita di armi diverse da quelle da guerra resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione del Questore o al decorso del termine del silenzio-assenso, di cui il SUAP da comunicazione all’interessato.

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.

Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ....... giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

 

[1] Ai sensi dell’art. 54 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940) nel registro occorre annotare la data dell'operazione, della persona o della ditta con cui l'operazione è compiuta, della specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.

PRATICA COD. 22216S.1.10.G

Autorizzazione per l’avvio della vendita da presentare al Suap:
- nell’ambito della Scia condizionata in caso di avvio dell’attività contestualmente all’apertura di esercizio di vicinato;
- unitamente all’istanza di autorizzazione commerciale in caso di avvio dell’attività contestualmente all’avvio di media o grande struttura;
- autonomamente in caso di avvio dell’attività in esercizio commerciale già attivo;

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita di oggetti preziosi, sono le seguenti:

  • Avvio della vendita di oggetti preziosi;
  • Modifiche societarie;
  • Cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare la vendita di oggetti preziosi.

DESCRIZIONE

Ai sensi dell’art. 127, c.1 del T.U.L.P.S., il commercio di oggetti preziosi è subordinato all’acquisizione di apposita autorizzazione del Questore.

L’istanza deve essere presentata al SUAP del Comune, che la trasmette al Questore territorialmente competente.

Sono metalli preziosi il platino, il palladio, l'oro, l'argento (D.lgs. 251/1999 e DPR 150/2002); sono considerati, inoltre, oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi e da coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).

L’autorizzazione del Questore è obbligatoria anche per i commercianti e fabbricanti stranieri che intendono fare commercio di oggetti preziosi da essi importati in Italia, nonché per i loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.

L’autorizzazione ha durata permanente ed è valida per tutti gli esercizi di vendita (c.d "succursali") appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta anche se si trovino in località diverse.

Il Questore può imporre le prescrizioni ritenute necessarie (art 9 T.u.l.p.s.), esercitare controlli (art. 16 t.u.l.p.s.) ed emanare eventuali provvedimenti inibitori (sospensione o revoca dell’autorizzazione).

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Ai sensi dell’art. 128 del Tulps, i commercianti di oggetti preziosi, possono compiere operazioni su cose antiche/usate solo con persone provviste di idoneo documento d'identità e devono tenere un registro delle operazioni, in cui annotano le generalità di coloro con cui le operazioni stesse sono compiute, che deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza a loro richiesta. Il registro deve essere tenuto con le modalità di cui all’art. 247 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773/1931) e Reg.to di esecuzione (R.D. n. 635/1940);
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 codice civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Nome e cognome titolare dell'impresa ed estremi dell’impresa medesima

Artt. 12 e 127, tulps (r.d. n. 773/1931)

Ubicazione locali di vendita e disponibilità degli stessi

Art. 127, c.4, tulps (r.d. n. 773/1931)

Iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione (nel caso di intermediazione di oggetti preziosi)

Art. 127, c.1 tulps (r.d. n. 773/1931)

Qualità di commesso viaggiatore/piazzista o iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio

Art. 127, c.5 e 6, tulps (r.d. n. 773/1931)

Consenso dell’eventuale rappresentante

Art. 8, c.2, tulps (r.d. n. 773/1931)

Sussistenza requisiti morali titolare e soggetti tenuti ai sensi dell’art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.

Art. 71, c.1 e ss. D.l.gs. N. 59/2010 e s.m.i.

Insussistenza condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12 e 131 del tulps

Artt. 11, 12 e 131 tulps (r.d. n. 773/1931)

Consapevolezza che la vendita di oggetti preziosi antichi/usati può avvenire solo con persone provviste di idoneo documento d'identità e previa tenuta del registro delle operazioni con annotate le loro generalità (da esibire ad ufficiali e agenti di pubblica sicurezza a loro richiesta)

Art. 128 del tulps e art. 247, regolamento di esecuzione del tulps

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. Dpr n. 445/2000

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • marca da bollo dell’importo di Euro ........................ (istanza di autorizzazione);
  • copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa;
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • dichiarazione di accettazione e insussistenza motivi ostativi del Rappresentante (nel caso di rappresentanza);
  • documentazione a supporto di eventuali prescrizioni impartite dalla Questura territorialmente competente;
  • autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività).

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

35

Vendita di oggetti preziosi in:

 

 

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 127, c.1 e 128

D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9

 

  1. esercizio di vicinato;
  1. SCIA condizionata

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;

Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;

Autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi.

L’istanza per l’autorizzazione di Pubblica Sicurezza deve essere presentata al Suap, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:

  1. contestualmente alla SCIA;
  2. contestualmente all’istanza;
  3. preventivamente ai fini dell’avvio dell’attività di vendita di oggetti preziosi (successivo a quello dell’attività).

La Conferenza dei Servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore.

L’attività non può essere iniziata prima del rilascio dell’autorizzazione o del decorso del termine per il silenzio-assenso.

 

 

  1. media o grande struttura di vendita;
  1. Autorizzazione/Silenzio-assenso

 

 

  1. in caso di attività commerciale già avviata.
  1. Autorizzazione/Silenzio-assenso

 

NB.

L’istanza di autorizzazione verrà trasmessa dal SUAP del Comune al Questore territorialmente competente.

L’autorizzazione è rilasciata dal Questore entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda con operatività del silenzio-assenso (i termini procedimentali decorrono dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore).

L’autorizzazione del Questore non sostituisce i titoli abilitativi prescritti per l’esercizio del commercio dal D.lgs. n. 114/1998.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali:

Ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale

Ai sensi dell’art. 67, D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

Ai sensi dell’art. 11, Tulps: “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

  1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
  2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione”.

Ai sensi dell’art. 12, Tulps: “Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione”.

Ai sensi dell’art. 131, Tulps: Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi”.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

Ai sensi dell’art. 14, c.2, lett. c) della L. n. 241/1990 e s.m.i., nell’ipotesi di SCIA condizionata, la Conferenza dei servizi è convocata dall’amministrazione procedente (Comune) entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

Il termine di conclusione del procedimento, decorrente dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore, è fissato in 60 giorni (D.M. 18 aprile 2000 n. 142, Tab B) e l’avvio dell’attività resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione del Questore o al decorso del termine del silenzio-assenso, di cui il SUAP da comunicazione all’interessato.

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10bis L. n. 241/1990, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.

Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ....... giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico-industriali destinati all’alimentazione animale, sono le seguenti:

  • Avvio della vendita al minuto;
  • Modifiche societarie;
  • Cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico-industriali, destinati all’alimentazione animale.

DESCRIZIONE

Ai sensi degli artt. 4 e 5 L. n. 281/1963, la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico-industriali, destinati all’alimentazione animale, è subordinata alla presentazione di Scia (qualora esercitata in esercizio di vicinato) ovvero al rilascio di autorizzazione espressa della regione o autorità da questa delegata (qualora esercitata in media o grande struttura di vendita).

La Scia o l’istanza devono essere presentate al SUAP del Comune che le trasmette all’autorità competente (Regione o delegata).

Il venditore deve fornire all'acquirente per iscritto in lingua italiana, le denominazioni, dichiarazioni o indicazioni previste dalla L. n. 281/1963 e dai suoi allegati e decreti applicativi (per i prodotti consegnati alla rinfusa tali dati devono essere apposti sul documento che li accompagna).

Quando, invece, le merci siano poste in vendita confezionate in sacchi, casse, barattoli o simili, le denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni devono essere apposte, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, sugli imballaggi, recipienti o confezioni, oppure sui cartellini incollati sugli stessi o assicurati agli imballaggi, recipienti o confezioni da sigilli o, per i sacchi chiusi a macchina, dalla cucitura di chiusura. Gli imballaggi, recipienti o confezioni devono essere a chiusura ermetica o sigillati e i sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice o importatrice.

I mangimi, devono essere posti in commercio soltanto in imballaggi o recipienti o confezioni, fatte salve le deroghe previste nell'allegato VI alla legge n. 281/1963.

Nei locali di vendita al minuto è consentito detenere non più di un imballaggio aperto, di peso non superiore ai cento chili, di ciascuna qualità di mangimi e, qualora i mangimi siano posti in vendita alla rinfusa, deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni o indicazioni.

Devono considerarsi posti in commercio tutti i prodotti contemplati dalla legge n. 281/1963 che si trovano in magazzini di vendita.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

In caso di violazione delle disposizioni previste dalla L. n. 281/1963, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.

Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge n. 281/1963;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9;
  • D.P.R. n. 151/2011, Allegato I, punto 46;
  • Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Nome e cognome del titolare dell'impresa richiedente, se persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se società

Artt. 4 e 5 della legge n. 281/1963

Ubicazione dei locali adibiti alla vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico-industriali, destinati all’alimentazione animale

Art. 19, c.9 della legge n. 281/1963

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione  (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • marca da bollo dell’importo di Euro ...................... (istanza di autorizzazione);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • SCIA di prevenzione incendi in caso di “Depositi di fitofarmaci e/o concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg, da presentare quale allegato della SCIA unica ovvero contestualmente all’istanza di autorizzazione;
  • SCIA o Autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività).

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

34

Vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale in:

 

 

Legge n. 281/1963

D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 46

Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi

 

  1. esercizio di vicinato;
  1. Scia unica

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale;

Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale;

SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale.

La SCIA deve essere presentata al Suap, che la trasmette all’autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:

  1. compilando un apposito allegato alla SCIA unica;
  2. contestualmente all’istanza;
  3. all’avvio dell’attività di vendita al minuto (successivo all’avvio dell’attività).

In caso di “Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg”, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:

a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF.;

b) deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

 

 

  1. media o grande struttura di vendita;
  1. Autorizzazione-Silenzio assenso più SCIA

 

 

  1. in caso di attività commerciale già avviata.
  1. SCIA

 

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali. Ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata,
  3. in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  6. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  7. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale

Ai sensi dell’art. 67, D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.

Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, con atto motivato invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata.

Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato).

In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e all’art. 19 c.6 della L. 241/90 e s.m.i..

PRATICA COD. 22216S.1.10.E

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita al minuto di prodotti fitosanitari, sono le seguenti:

  • Avvio della vendita al minuto di prodotti fitosanitari;
  • Modifiche societarie;
  • Cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare la vendita al minuto di prodotti fitosanitari.

DESCRIZIONE

Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. n. 290/2001, il commercio dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, l’apertura e gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi, sono subordinati ad autorizzazione dell'autorità sanitaria individuata dalla regione.

L’istanza deve essere presentata al SUAP del Comune che la trasmette all’autorità competente (Regione o ASL delegata).

A ciascun deposito o locale di vendita deve essere preposto un institore o procuratore o persona maggiorenne o lo stesso titolare dell’impresa, per la gestione di esso.

Il preposto deve essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, a carattere personale, rilasciato dall'Autorità sanitaria individuata dalla regione con validità di 5 anni (rinnovabile su richiesta del titolare), sulla base di competenze e modalità individuate dalla regione stessa.

La vendita di prodotti fitotosanitari richiede la presenza di almeno una persona (titolare o dipendente), in possesso del certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e l'ambiente connessi al loro impiego e sul corretto smaltimento dei rifiuti.

All’atto della vendita di prodotti fitosanitari ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni per stoccaggio, manipolazione, applicazione e smaltimento sicuri, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.

I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari. È vietata, altresì, la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.

Per “locale” di vendita si intende anche un gruppo di locali, tra loro comunicanti, destinati al commercio, alla vendita ed al deposito.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, devono essere conservati in appositi locali o armadi, da tenere chiusi a chiave e colui che li vende deve essere provvisto di un registro o schedario numerato di carico e scarico, debitamente vistato in ogni pagina dall'ASL competente per territorio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.P.R. n. 290/2001;
  • D.lgs. n. 150/2012;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 114/1998;
  • D.P.R. n. 151/2011;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 codice civile e art. 21, c.3, lett. A) del d.p.r. N. 290/2001

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Nome e cognome titolare dell'impresa richiedente, se persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se società

Art. 21, c.3, lett. A) del d.p.r. N. 290/2001

Ubicazione locali adibiti a deposito e vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari;

Art. 21, c.3, lett. B) del d.p.r. N. 290/2001

Classificazione prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari che si intende commerciare o vendere

Art. 21, c.3, lett. C) del d.p.r. N. 290/2001

Nome e cognome ed eventuale titolo di studio ed estremi del certificato di abilitazione alla vendita, dell'institore/procuratore/preposto all'esercizio di ciascun deposito o locale di vendita

Art. 21, c.3, lett. D) del d.p.r. N. 290/2001

Consapevolezza che i prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali non adibiti a deposito o vendita di generi alimentari

Art. 21, c.6 del d.p.r. N. 290/2001

Consapevolezza che all’atto della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso di certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari/coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e ambiente connessi al loro impiego e sul corretto smaltimento dei rifiuti

Art. 10, c.1 del d.lgs. N. 150/2010

Consapevolezza che all’atto della vendita ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni per stoccaggio, manipolazione, applicazione e smaltimento sicuri, nonché sulle alternative eventualmente disponibili

Art. 10, c.3 del d.lgs. N. 150/2010

Consapevolezza che, in caso di “Depositi di fitofarmaci e/o concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg”, occorre presentare SCIA prevenzione incendi contestualmente all’istanza di autorizzazione

D.lgs. N. 222/2016, Tabella A), punto 1.10, attività 33 - D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 46

Consapevolezza che nel procedimento di SCIA condizionata, l’avvio della vendita al minuto di fitofarmaci è subordinato al rilascio dell’autorizzazione della regione o delegata

Art. 19bis, c. 3, Legge n. 241/1990 - D.lgs. N. 222/2016, Tabella A), punto 1.10, attività 33

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • marca da bollo dell’importo di Euro ...................... (istanza di autorizzazione);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • planimetria, in scala non inferiore a 1:500 del locale adibito al commercio, alla vendita ed al deposito dei prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
  • dichiarazione, dell'institore o procuratore o di chi assume l'incarico;
  • SCIA di prevenzione incendi, da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione (in caso di “Depositi di fitofarmaci e/o concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg”).
  • Autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività).

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

33

Vendita al minuto di prodotti fitosanitari in:

 

 

D.P.R. n. 290/2001 art. 21 e 22

D.lgs. n. 150/2012, art. 10

D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 46

 

  1. esercizio di vicinato;
  1. Autorizzazione

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;

Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;

Autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari.

L’istanza deve essere presentata al Suap, che la trasmette all’autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:

  1. contestualmente alla SCIA;
  2. contestualmente all’istanza;
  3. preventivamente ai fini dell’avvio dell’attività di vendita al minuto di prodotti fitosanitari (successivo a quello dell’attività).

La Conferenza dei Servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

In caso di “Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg”, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

 

 

  1. media o grande struttura di vendita;
  1. Autorizzazione

 

 

  1. in caso di attività commerciale già avviata.
  1. Scia condizionata

 

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali. Ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale

Ai sensi dell’art. 67, D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

Ai sensi dell’art. 14, c.2, lett. c) della L. n. 241/1990 e s.m.i., nell’ipotesi di SCIA condizionata, la Conferenza dei servizi è convocata dall’amministrazione procedente (Comune) entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza; il termine di conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni e l’avvio dell’attività di vendita al minuto di fitofarmaci resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione della regione o delegata, di cui il SUAP da comunicazione all’interessato.

Ai sensi dell’art. 22, c.1 del D.P.R. n. 290/2001, il procedimento autorizzatorio in capo alla regione o delegata è soggetto ad un termine procedimentale non superiore a sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.

Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ........... giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi, sono le seguenti:

  • Avvio della vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;
  • Modifiche societarie;
  • Cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi.

DESCRIZIONE

Ai sensi dell’art. 25, commi 1 e 4 del D.lgs. n. 504/1995, gli esercenti la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 metri cubi, in esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, sono tenuti a presentare comunicazione al SUAP del Comune, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane competente per territorio, cui verrà trasmessa a cura del SUAP medesimo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.lgs. n. 504 del 1995 e s.m.i.;
  • D.P.R. n. 151/2011;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Specificazione della tipologia di esercizio in cui sarà effettuata la vendita al minuto

D.lgs. N. 222/2016, tab. A), punto 1.10, attività n. 32

Non aver riportato, nei casi di titolarità di deposito per la vendita al minuto superiore a 500 Kg, negli ultimi cinque anni condanne penali per delitti in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno

Art. 25, c.7 del D.lgs. N. 504/1995

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo della Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • Denuncia/Comunicazione/Licenza originale (in caso di cessazione dell’attività).

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

32

Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi in:

 

 

D.P.R. n. 151/2011

D.lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4

D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9

 

  1. esercizio di vicinato;
  1. Scia unica

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;

Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;

Comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi.

La Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 all’Agenzia delle Dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:

  1. compilando un apposito allegato della SCIA unica;
  2. contestualmente all’istanza;
  3. all’avvio della vendita al minuto di gas infiammabili (successivo a quello dell’attività).

In caso di vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:

a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF.

b) deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

 

 

  1. media o grande struttura di vendita;
  1. Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione

 

 

  1. in caso di attività commerciale già avviata.
  1. Comunicazione

 

NB. La Comunicazione verrà trasmessa dal SUAP all’Agenzia delle Dogane.

La SCIA prevenzione incendi verrà trasmessa dal SUAP ai VV.FF.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali: previsti dall’art. art. 25, c.7 del D.lgs. n. 504/1995, ossia non aver riportato, nei casi di titolarità di deposito per la vendita al minuto superiore a 500 Kg, negli ultimi cinque anni condanne penali per delitti in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno e che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza o sospensione previste dal D.lgs. n. 159/2011, art. 67.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione.

Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ........ giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione, sono le seguenti:

  • Avvio della vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;
  • Modifiche societarie;
  • Cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione.

DESCRIZIONE

Ai sensi dell’art. 25, commi 1 e 4 del D.lgs. n. 504/1995, gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione, in esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, sono tenuti a dare comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio.

La Comunicazione è presentata a mezzo SUAP del Comune, che provvede a trasmetterla all’Agenzia delle Dogane.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.lgs. n. 504 del 1995 e s.m.i.;
  • D.P.R. n. 151/2011;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Specificazione della tipologia di esercizio in cui sarà effettuata la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione

D.lgs. N. 222/2016, Tab. A), Punto 1.10, attività n. 31

Non aver riportato, nei casi di titolarità di deposito per la vendita al minuto superiore a 500 Kg, negli ultimi cinque anni condanne penali per delitti in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno

Art. 25, c.7 del D.lgs. N. 504/1995

Conoscenza che, in caso di titolarità di depositi per la vendita al minuto con quantità di prodotti energetici detenuta superiore complessivamente a 500 Kg, occorre denunciarne l'esercizio all'ufficio dell'agenzia delle dogane competente per territorio

Art. 25, c.3 del D.lgs. N. 504/1995

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo della Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • Denuncia/Comunicazione/Licenza originale (in caso di cessazione dell’attività).

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

31

Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione in:

 

 

D.lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4

D.lgs.114/1998, art. 7, 8 e 9

D.P.R. n. 151/2011- Allegato I, punto 3, lett. b)

 

  1. esercizio di vicinato;
  1. Scia unica

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;

Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;

Comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione.

La Comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP all’Agenzia delle Dogane, è presentata:

  1. compilando un apposito allegato della SCIA unica;
  2. contestualmente alla presentazione dell’istanza;
  3. all’avvio della vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione (successivo a quello dell’attività).

In caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 Kg, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:

a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF.

b) deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

 

 

  1. media o grande struttura di vendita;
  1. Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione

 

 

  1. in caso di attività commerciale già avviata.
  1. Comunicazione

 

NB. La Comunicazione verrà trasmessa dal SUAP all’Agenzia delle Dogane.

In caso di vendita di GPL in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 Kg, la SCIA prevenzione incendi ai sensi del DPR n. 151/2011 – Allegato I, punto 3, lett. b), verrà trasmessa dal SUAP ai VV.FF.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali: previsti dall’art. art. 25, c.7 del D.lgs. n. 504/1995, ossia non aver riportato, nei casi di titolarità di deposito per la vendita al minuto superiore a 500 Kg, negli ultimi cinque anni condanne penali per delitti in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno e che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza o sospensione previste dal D.lgs. n. 159/2011, art. 67.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.

Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di .......... giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari sono le seguenti:

  • Avvio della vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;
  • Modifiche societarie;
  • Cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari.

DESCRIZIONE

Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 248/2006, gli esercizi commerciali (di vicinato, media e grande struttura) possono effettuare attività di vendita al pubblico di farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica e di prodotti omeopatici, nonché ai sensi dell’art. 70 del D.lgs. 6 aprile 2006 n. 193 (come sostituito dall’art. 11, c.14 della Legge n. 27/2012), anche di medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati senza ricetta medica o anche con ricetta medica qualora questa sia prevista come obbligatoria.

La vendita è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata in apposito reparto, in presenza e con l’assistenza diretta al cliente di farmacisti abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine.

È consentito l'uso della dicitura Parafarmacia nell'insegna degli esercizi commerciali dotati di reparto per la vendita di medicinali e l'utilizzo della croce come insegna.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • L. n. 248/2006 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 193/2006 e s.m.i.;
  • L. n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 59/2010 e.s.m.i;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso:
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Specificazione della tipologia di esercizio in cui sarà effettuata la vendita e della tipologia di vendita

D.lgs. N. 22/2016, tab. A), punto 1.10, attività n. 30

Dichiarazione di impegno ad effettuare la vendita:

  • Negli orari di apertura dell'esercizio commerciale;
  • Nell'ambito di un apposito reparto;
  • Alla presenza e con l’assistenza diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati e iscritti all’ordine

Art. 5, c.2 della legge n. 248/2006

Conoscenza del divieto di effettuare concorsi/operazioni a premio e vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci

Art. 5, c.2 della legge n. 248/2006

Impegno a esporre sulla confezione del farmaco in modo leggibile e chiaro lo sconto praticato sul prezzo indicato dal produttore/distributore

Art. 5, c.3 della legge n. 248/2006

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese necessarie a corredo della Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • Autorizzazione/Dia/Scia/Comunicazione originale [in caso di cessazione dell’attività].

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

30

Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in:

 

 

D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 5

D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, art. 11, c.14

D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9

 

  1. esercizio di vicinato;
  1. Scia unica

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;

Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;

Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari.

La Comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP alla Regione e al Ministero della Salute, è presentata:

  1. Compilando un apposito allegato della SCIA unica;
  2. contestualmente alla presentazione dell’istanza;
  3. all’avvio della vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari (successivo a quello dell’attività).

 

 

  1. media o grande struttura di vendita;
  1. Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione

 

 

  1. in caso di attività commerciale già avviata.
  1. Comunicazione

 

NB La Comunicazione verrà trasmessa dal SUAP alla Regione e al Ministero della Salute.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali: Ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata

in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale

Ai sensi dell’art. 67, D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.

Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ....... giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

PRATICA COD. 898761.4

Iscrizione e cancellazione dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero

INFORMAZIONI

L'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) è uno schedario nel quale sono iscritti i cittadini italiani che fissano all'estero la propria dimora per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi.

Competenti alla regolare tenuta dell' A.I.R.E. sono i comuni italiani. L'iscrizione nello schedario comporta, sussistendone i requisiti, anche il diritto all'iscrizione nelle liste elettorali.

Analogo schedario è tenuto dal Ministero dell'interno al quale i comuni interessati inviano tutti i dati necessari.

Non devono iscriversi coloro che intendono recarsi all'estero per un periodo inferiore ad un anno, i lavoratori stagionali, i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero.

L'iscrizione nell' A.I.R.E. comporta l'automatica cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente tenuta dal comune italiano.

L'obbligo di iscrizione riguarda:

  • i cittadini italiani che intendono trasferire la propria residenza, da un comune italiano all'estero, periodo superiore ad un anno;
  • i cittadini italiani nati e residenti fuor dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia stata accertata dal competente consolato;
  • coloro che acquistano la cittadinanza italiana all'estero, continuando a risiedervi.

QUANDO

L'iscrizione deve essere richiesta entro novanta giorni dal trasferimento all'estero.

La cancellazione entro 20 giorni dal rientro in Italia.

DOVE

L’iscrizione: presso il consolato nella cui circoscrizione si è fissata la dimora abituale.

L'eventuale dichiarazione resa presso il comune italiano di residenza deve essere ripetuta, sempre entro novanta giorni, presso il consolato. Se, dopo la dichiarazione presso il comune, l'interessato non si reca successivamente presso il consolato, il provvedimento resta sospeso per uno anno e decorso tale termine viene cancellato per irreperibilità.

Si deve usare il modello: Modello ministeriale di dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero [PDF Compilabile].

La cancellazione: presso il comune dove il cittadino fissa la sua residenza in Italia.

Si deve usare il modello: Modello ministeriale di dichiarazione di residenza [PDF Compilabile].

NOTE

Sempre entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento al consolato deve essere comunicato:

  •  l trasferimento della propria abitazione o residenza;
  • le nascita dei figli;
  • i matrimoni;
  • le morti;
  • la perdita della cittadinanza italiana.

Il consolato provvederà all'inoltro al comune italiano delle informazioni e degli atti di stato civile.