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Modulistica

10 risultati di 1946

La nuova agibilità: segnalazione certificata d’agibilità (SCA)

Normativa:

  • Art. 24 DPR n. 380/01 (come modificato dall’art. 3 del D. Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016)

Il (vecchio) certificato d’agibilità

Le richieste del certificato di agibilità presentate prima dell’11 dicembre 2016, vengono ancora rilasciate dallo Sportello unico per l’Edilizia, (o nel silenzio assenso, rese valide).

Abrogazione del (vecchio) certificato d’agibilità

Il certificato di agibilità che veniva rilasciato dal Comune è stato sostituito dalla Segnalazione certificata d’agibilità (SCA), che deve essere presentata dal titolare della licenza edilizia, con varia documentazione, certificazione e l’asseverazione di un tecnico (o tecnici) abilitato, (direttore dei lavori, progettista, o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica).

Date e tempi di applicazione

Il Comune, tramite lo Sportello Unico per l’edilizia

  • Fino al 30 giugno 2017, rilascia i certificati d’agibilità le cui richiesta sono pervenute entro il 11 dicembre 2016, (o fa scattare il silenzio assenso)
  • Dopo il 30 giugno 2017, NON rilascia più il certificato d’agibilità.
  • Dal 11.12.2016 al 30.06.2017 -  Convivono le due discipline -

Il Comune ha tempo fino sempre al 30 giugno 2017, per puntualizzare l’organizzazione relativa.

Quando deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

La certificazione asseverata deve essere presentata entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori, di finitura dell'intervento (quando i lavori sono terminati e l’unità è utilizzabile), (art. 24 c. 2 DPR n. 380/2001).

Da chi deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

La certificazione asseverata deve essere presentata:

  • Dal soggetto titolare del permesso di costruire (o i loro successori o aventi causa).
  • Dal soggetto che ha presentato la (super SCIA) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (o i loro successori o aventi causa).
  • Dal soggetto in possesso di titolo adeguato.

Dove deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

La certificazione asseverata deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato predisposto allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione, certificazione e asseverazioni obbligatorie previste dalla legislazione corrente.

Qual è il tecnico che assevera l’intervento e che firma la certificazione – (Possono essere più tecnici)

Il direttore dei lavori, progettista, o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica, che rilascia l’asseverazione delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato ed approvato e la sua agibilità.

La certificazione, la documentazione e asseverazione redatta sotto la propria responsabilità, avviene ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, (quale persona esercente un servizio di pubblica necessità).

Per quale opera deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

La Segnalazione Certificata di Agibilità è necessaria per gli edifici, o parti di essi, destinati a un’utilizzazione che comporti la permanenza dell'uomo, per es.:

  • Immobile destinato ad attività produttiva e caratterizzato da un utilizzo continuo.
  • Immobile utilizzato come soggiorno prolungato a uso abitativo e non.
  • La modificazione dell’utilizzo di un immobile legato ad interventi di ristrutturazione “pesante”.
  • Altri casi secondo la regione e gli strumenti urbanistici comunali.

Quali sono gli interventi edili per i quali c’è l’obbligo della presentazione della (SCA):

  • Nuova costruzione.
  • Ricostruzione o sopraelevazione, totale o parziale.
  • Ristrutturazione edilizia “pesante”, (ovvero con modifica ai parametri edilizi della volumetria complessiva della superficie, del prospetto, della sagoma, ecc.), che abbia influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell’edificio, degli impianti installati.
  • Ristrutturazione edilizia “pesante”, su edificio esistente che abbia portato a una trasformazione, totale o parziale, dello stesso, anche legata all’adeguamento sismico.
  • Ampliamenti volumetrici, sottotetti, ecc.
  • Cambio di destinazione d’uso rilevante.
  • Altri casi secondo la disciplina regionale e gli strumenti urbanistici comunali.

Ristrutturazione edilizia “pesante” in un edificio esistente – (SCA) anche per la parte non oggetto dell’intervento

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” (ampliamenti volumetrici, sopraelevazioni, sottotetti, ecc.) relativi ad immobili per i quali non risulta rilasciato il certificato di agibilità, la documentazione relativa al collaudo statico delle opere in cemento armato, da presentare (ai sensi dell'art. 67, comma 8, d.P.R. 380/2001), deve essere riferita anche alle parti comuni dell'immobile, nonché all'idoneità statica del fabbricato esistente.

Documentazione da allegare quale parte integrante della Segnalazione Certificata di Agibilità, (SCA):

  • Documento d'identità del Titolare firmatario.
  • Documento d'identità del Direttore dei Lavori/Tecnico abilitato firmatario.
  • Procura speciale alla firma digitale e all'invio telematico da parte di tutti i titolari, anche comproprietari.
  • Relazione tecnica di asseverazione e agibilità, (di cui all’art. 24 c. 5 lettera “a” DPR 380/01).
  • Certificato di collaudo statico o di regolare esecuzione delle opere strutturali. (Cemento armato e sismica), (di cui all’art. 24 c. 5 lettera “b” DPR 380/01).
  • Dichiarazione superamento delle barriere architettoniche (di cui all’art. 24 c. 5 lett. “c” DPR 380/01).
  • Dichiarazioni di conformità/rispondenza impianti. (Sicurezza degli impianti), (di cui all’art. 24 c. 5 l. “e”).
  • Dichiarazione relativa al contenimento energetico, (di cui all’art. 24 c. 5 lettera “e” DPR 380/01).
  • Conformità igienico sanitaria, (di cui all’art. 24 c. 5 lettera “e” DPR 380/01).
  • Dichiarazioni relativa alla normativa antincendio, (di cui all’art. 24 c. 1 DPR 380/01).
  • Ricevuta accatastamento e planimetria/e catastali, (di cui all’art. 24 c. 5 lettera “d” DPR 380/01).
  • Nel caso di tardiva presentazione, (oltre il termine di 15 giorni dall'ultimazione lavori), della SCA, ricevuta versamento effettuato per il pagamento della sanzione pecuniaria (pari a € 154,00 prevista dall'art. 24 del DPR 380/01, c. 3).
  • Dichiarazione a firma tecnico abilitato riguardante la documentazione attestante l’approvvigionamento idrico e requisiti degli impianti; il corretto allontanamento delle acque reflue e il corretto smaltimento dei rifiuti solidi.
  • Dichiarazione a firma tecnico abilitato riguardante il rispetto delle norme in materia di Inquinamento atmosferico, acustico e luminoso.
  • Altro

Sanzioni in caso d’inadempienza

La mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità nel termine di 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di finitura, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro (art. 24, comma 3 del d.P.R. 380/01).

  • Trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. n. 689/91, (laddove prevede il pagamento in misura ridotta del doppio del minimo o un terzo del massimo, se è più favorevole, €. 154,00).
  • Il verbale è redatto dal dirigente della Sportello unico per l’Edilizia.
  • Il verbale può essere redatto anche dalla Polizia municipale/locale, su nota scritta dell’inadempienza da parte del dirigente della Sportello unico per l’Edilizia.
  • Memorie difensive al dirigente della Sportello unico per l’Edilizia.

Utilizzo dell’unità senza la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

Nel caso l’immobile sia utilizzato in assenza di agibilità, troveranno applicazione le sanzioni amministrative, (penali nel caso di costruzioni in cemento armato, art. 75 DPR n. 380/01), e quant’altro previsto dall’ordinamento vigente, fatta salva e riservata ogni altra azione sanzionatoria e responsabilità di carattere civilistico.

Quando si può utilizzare l’unità oggetto della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

L'utilizzo delle costruzioni completate o parzialmente possono essere utilizzate dalla data di presentazione allo Sportello unico della segnalazione corredata della documentazione succitata.

Può essere rinviato l’utilizzo in attesa della fine dell’iter procedurale, se viene richiesta documentazione integrativa o se vi sono elementi ostativi all’accettazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA).

Richiesta di ulteriore documentazione

Il dirigente comunale verificata la (SCA), ha la possibilità di richiedere documentazioni che l’amministrazione non è in grado di reperire, asseverazioni e autocertificazioni necessarie a completare l’iter procedurale. (Ai sensi dell’art. 19 c. 3 e 6/bis L. n. 241/90).

In questo caso l’utilizzo deve essere procrastinato in attesa della fine dello stesso.

Elementi ostativi all’accettazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

Il dirigente comunale verificata la (SCA), la documentazione, le certificazioni e asseverazioni presentate, non conformi alla disciplina, segnala che vi sono elementi ostativi all’accettazione della stessa e richiede ulteriori elementi di giudizio e controdeduzioni nei limiti e tempi previsti dalla legge. (Art. 19 c. 3 e 6bis L. n. 241/91).

Anche in questo caso l’utilizzo deve essere procrastinato in attesa della fine dell’iter procedurale.

Dichiarazione d’inagibilità dell’edificio (Art. 26 DPR n. 380/01)

La presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi della specifica normativa di settore (dell’art. 222 del R.D. n. 1265/1934).

Diritti di segreteria

Sono previsti i diritti di segreteria dovuti per la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

Controlli a campione (Art. 24 DPR n. 380/01)

Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.

TIPOLOGIE DI PRATICHE

Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita da parte di produttori agricoli sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • trasferimento di sede;
  • variazione modalità di vendita;
  • subingresso;
  • modifiche societarie (compagine-ragione sociale-legale rappresentante);
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese agricole che intendono esercitare la vendita diretta dei propri prodotti.

DESCRIZIONE

Ai sensi dell’art. 2135 Codice Civile e dell’art 1 del D.Lgs. n. 228/2001, è imprenditore agricolo colui che esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali, ossia tutte quelle attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono, comunque, connesse anche le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

L’attività di vendita è soggetta alla disciplina del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo…".

La vendita può avvenire: su aree pubbliche (in forma itinerante o su posteggio), in locali aperti al pubblico, oppure a mezzo distributori automatici e commercio elettronico. La vendita può, altresì, avvenire su superfici all’aperto o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell’ambito dell’azienda agricola.

L’impresa può altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli.

Alla vendita diretta non si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 114/98, salvo che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, nell’anno solare precedente, sia stato superiore ad € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero ad € 4.000.000,00 per le società.

Disposizioni particolari:

Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitino su aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della L. n. 59/1963 e s.m.i., si applicano unicamente le disposizioni relative alle soste per l’esercizio dell’attività in forma itinerante.

Ai sensi dell’art. 28 commi 15 e 16 del D.Lgs. n. 114/1998 i Comuni, in base agli indirizzi regionali, stabiliscono l’ampiezza delle aree da destinare al commercio ambulante, individuano le aree di valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l’esercizio del commercio ambulante è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle stesse e possono stabilire divieti e limitazioni anche per motivi di viabilità, igienico sanitari o per altri motivi di pubblico interesse.

Nelle aree demaniali marittime, aeroporti, stazioni e autostrade, il commercio ambulante in forma itinerante è soggetto al nulla osta delle competenti autorità marittime o del soggetto proprietario o gestore, che stabiliscono modalità e condizioni per l’accesso alle aree.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Codice Civile;
  • D.Lgs. n. 228/2001 recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo…";
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo;
  • D.Lgs. n. 126/2016;
  • D.Lgs. n. 222/2016;
  • D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
  • D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa agricola in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune:
  • ove ha sede l’azienda di produzione, in caso di vendita su aree pubbliche in forma itinerante e a mezzo sito web;
  • in cui si intende avviare l’attività in caso di vendita in locali aperti al pubblico, a mezzo distributori automatici o in aree pubbliche su posteggio.
  • il Comune:
  • pubblica sul proprio sito web l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva/attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità   delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione e la documentazione da allegare;
  • può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Generalità richiedente

Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001

Qualità di imprenditore agricolo

Art. 2135 c.c. e art. 1, D.Lgs. n. 228/2001

Iscrizione al Registro Imprese

Art. 2188 e ss. C.C. e art. 4, c.3, D.Lgs. n. 228/01

Ubicazione azienda di produzione e specificazione prodotti in vendita

Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001

Specificazione prodotti ottenuti presso propria azienda e prodotti in vendita non ricavati dalla propria azienda

Art. 1, c.1 del D.Lgs. n. 228/2001

Modalità di vendita

Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001

Non avere riportato, nei cinque anni antecedenti l’avvio dell’attività, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti

Art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001

Assenza cause decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.Lgs. n. 159 (Legge antimafia)

Art. 67, c.1, lett. A) del D.Lgs. n. 159/2011

Vendita prevalente prodotti provenienti da propria azienda

Art. 4, c.1 del D.Lgs. n. 228/2001

Vendita prodotti provenienti da altra azienda

Art. 4, c. 1-bis del D.Lgs. n. 228/2001

Ammontare ricavi, derivanti da vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, nell’anno solare precedente, inferiore a € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le società

Art. 4, c.8 del D.Lgs. n. 228/2001

Conoscenza che la disciplina del D.Lgs. n. 228/2001 si applica anche alla vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di manipolazione/trasformazione prodotti agricoli e zootecnici, dirette al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa

Art. 4, c.5 del D.Lgs. n. 228/2001

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) di possesso dei requisiti morali – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo della Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • Autorizzazione/Dia/Scia/Comunicazione originale [in caso di cessazione dell’attività].

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19-bis Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

28

Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli singoli e associati

Comunicazione

Comunicazione al SUAP ove ha sede l’azienda o ove si intende esercitare la vendita.

Nel caso di commercio su area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione.

D.Lgs. n. 228/2001, art. 4

Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n.114/1998 (rif. art. 4, c.7, D.Lgs. n. 228/2001, art. 4, c.2, lett. d) D.Lgs. n. 114/1998)

NB. La vendita su superfici all’aperto o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell’ambito dell’azienda agricola non richiede presentazione di Comunicazione, così come la vendita in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali:

Disposizioni igienico-sanitarie vigenti a livello regionale o locale.

Requisiti morali: previsti dall’art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., secondo cui: Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna” e dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., secondo cui l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

Requisiti Oggettivi (applicabili all’ipotesi di attività esercitata all’interno di locali aperti al pubblico): rispetto delle norme urbanistiche, di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e dei regolamenti edilizi, di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria.

Requisiti Fiscali: di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, secondo cui l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda agricola, nell’anno solare precedente, deve essere inferiore a € 160.000,00 per gli imprenditori individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le società, applicandosi, in caso contrario, la disciplina del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i..

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.

Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ............ giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.