Modulistica
Informazioni
L'Anagrafe degli Animali d’Affezione è una banca dati nazionale dei cani, gatti e furetti identificati con microchip in Italia, popolata costantemente dalle varie anagrafi territoriali (organizzate su base regionale).
Cani
I proprietari di cani devono obbligatoriamente registrare i propri animali alla “anagrafe canina” tenuta dal comune o dall’ASL competente per territorio, le cui norme di dettaglio sono specificate a livello regionale.
Ad ogni cane verrà assegnato un numero di codice di riconoscimento, che è presente sull’animale in un microchip inoculato sottocute da un veterinario abilitato.
Al competente ufficio comunale deve essere dichiarata anche la cessione del cane, i trasferimenti dello stesso sul territorio nazionale e la morte.
Gatti, furetti e conigli
L’iscrizione anagrafica di gatti e furetti avviene su base volontaria, salvo il caso in cui sia necessario il passaporto (vedi sotto). I medici veterinari liberi professionisti possono registrare i gatti per scelta dei proprietari anche nella banca dati privata denominata “Anagrafe Nazionale Felina” realizzata dall’ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani).
Anche il coniglio d’affezione ha la possibilità di essere iscritto presso una banca dati privata a lui dedicata realizzata dall’AAE-Conigli onlus (Associazione Animali Esotici - Sezione conigli) e denominata appunto “Anagrafe dei conigli”.
Passaporto
Cani, gatti e furetti che viaggiano nei paesi dell'Unione europea devono avere un passaporto, rilasciato dalla competente ASL. Per il rilascio di questo documento è obbligatorio che l’animale abbia il “microchip” e che sia in regola con la vaccinazione antirabbica.
Per i viaggi in specifici paesi potrebbero essere richiesti altri adempimenti, come l’analisi del sangue.
Pertanto, nel caso in cui si preveda di viaggiare con il proprio animale d’affezione, si consiglia di richiedere informazioni per tempo al servizio veterinario dell’ASL di zona o al proprio veterinario.
Tempistiche e dettagli
Per informazioni di dettaglio si invita a contattare l’ufficio comunale competente o l’ufficio preposto presso l’Azienda Sanitaria Locale.
Manifestazioni sportive, competitive o non competitive su strada
Per organizzare manifestazioni sportive, competitive o non competitive, che si svolgono su strada nel territorio comunale è necessario chiedere l’autorizzazione prevista dall'art. 9 del Codice della Strada.
Nella richiesta va specificata la natura competitiva/non competitiva ed il percorso della manifestazione, il tipo di competizione (es. ciclistica, podistica, motoristica ecc.) nonché la disponibilità della scorta tecnica.
Se la manifestazione prevede l'istituzione del divieto di sosta o la chiusura, anche temporanea, di strade, si deve specificare la necessità di tale ordinanza al comando Polizia Municipale.
Manifestazioni di pubblico spettacolo
L’Ufficio preposto rilascia tutte le autorizzazioni previste dal Testo unico in materia di leggi sulla pubblica sicurezza previste in materia di attività di pubblico spettacolo, sia a soggetti che esercitano una attività imprenditoriale che ad associazioni senza scopo di lucro, nel rispetto del vigente regolamento in materia di inquinamento acustico.
Presso tale ufficio è altresì possibile presentare le SCIA (Segnalazioni Certificate di Inizio Attività) nei casi in cui le stesse siano previste.
Chiusura strade per manifestazioni o lavori
In occasione di manifestazioni o di lavori che intralcino o impediscano il regolare svolgimento del transito, può essere chiesta l’emissione di ordinanza che imponga obblighi, divieti o limitazione all’utilizzo di strade aperte al pubblico.
La richiesta può essere presentata da singoli cittadini, da ditte, associazioni o enti pubblici.
Informazioni
È opportuno rivolgersi all’ufficio competente per ottenere informazioni in merito alle procedure adatte al proprio caso specifico, in merito alle modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione e alle SCIA.
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Procedimento sanzionatorio amministrativo
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Precede il verbale di inottemperanza alla demolizione e ripristino nel caso di:
- Ristrutturazione edilizia in assenza del titolo abilitativo o in totale difformità. (853610.d.6.d)
- Opera realizzata in parziale difformità dal titolo abilitativo. (853610.d.13.f)
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Procedura sanzionatoria amministrativa ripristinatoria e pecuniaria
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Nel caso di opere non condonabili, perché in contrasto con gli strumenti urbanistici, trova applicazione il sistema sanzionatorio applicato a monte (Art. 36 DPR 380/01).
A monte deve essere stato applicato, secondo il caso specifico:
- Il sistema sanzionatorio per le opere realizzate in ASSENZA del Permesso di costruire/SCIA alternativa, in TOTALE difformità o con VARIAZIONI essenziali. Copertina – 853610.D.3
- Il sistema sanzionatorio per le opere realizzate in PARZIALE difformità: dal Permesso di costruire/SCIA alternativa. Copertina – 853610.D.13
- Il sistema sanzionatorio per le opere di ristrutturazione edilizia “pesante” realizzate in ASSENZA del Permesso di costruire/SCIA alternativa, in TOTALE difformità. Copertina – 853610.D.6
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Procedimento sanzionatorio amministrativo
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Procedura sanzionatoria amministrativa ripristinatoria e pecuniaria
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Nel caso di immobili vincolati dal punto di vista paesaggistico e culturale - Nel caso di ottemperanza alla demolizione
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Nel caso che l’autorità preveda il ripristino - Nel caso di NON ottemperanza
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Nel caso di immobili anche non vincolati siti in zona che dagli strumenti urbanistici è indicata avente carattere storico, artistico o particolare pregio ambientale. (Zona “A”). (Centro storico)
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Nel caso che l’autorità preveda l’applicazione della sanzione pecuniaria
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Nel caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria
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Nel caso che l’autorità preveda il ripristino - Nel caso di ottemperanza
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Nel caso di immobili vincolati dal punto di vista paesaggistico e culturale - Nel caso di NON ottemperanza
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Procedimento sanzionatorio ripristinatorio amministrativo
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Nel caso di ottemperanza e possibilità del ripristino
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Nel caso d’ impossibilità del ripristino – Applicazioni delle sanzioni pecuniarie
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Nel caso sia possibile il ripristino e non sia stato ottemperato. Demolizione d’ufficio
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Nel caso che la ristrutturazione interessi immobili vincolati) (D. Lgs. n. 42/04)
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Nel caso che la ristrutturazione interessi immobili anche non vincolati (Posti in zona “A”, centro storico)
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