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Modulistica

10 risultati di 1956
PRATICA COD. 898764.24.modul

Riferimenti normativi

Articolo 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali».

Gli obbligati

Il canone è dovuto al comune dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio:

a) Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

b) Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui alla precedente lettera a), con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

c) Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio

Denuncia e versamento

I termini e le modalità per la presentazione della denuncia nonché per il versamento del canone sono disciplinati dall’apposito regolamento comunale.

Agevolazioni e riduzioni

Le agevolazioni e le riduzioni sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale.

Rimborso di imposta versata e non dovuta.

Ai sensi dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Autotutela

Chiunque ritiene di essere destinatario di un provvedimento illegittimo o infondato relativo all’applicazione del canone può chiedere il riesame del provvedimento stesso in autotutela con relativo annullamento totale o parziale.

Per vizi di legittimità si intende, principalmente, un errore di persona, un evidente errore logico o di calcolo, una doppia imposizione, la sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, un errore materiale del contribuente, ecc.. (art. 2 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 – G.U. n. 53 del 5 marzo 1997).

La richiesta di riesame va prodotta all’ufficio tributi. Non è rilevante il tempo trascorso dall’atto impositivo.

Gli atti che possono essere annullati in via di autotutela sono:

  • avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ovvero per omessi o insufficienti versamenti;
  • atti di irrogazione delle sanzioni tributarie;
  • atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi, ecc..

Contenzioso

Avverso gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione o per omesso o insufficiente versamento del canone può essere proposto ricorso al Giudice Ordinario (Sentenza Corte Costituzionale n. 64 del 14/03/2008).

I termini e le modalità di presentazione del ricorso vengono dettagliatamente indicati negli avvisi di accertamento come disciplinati dall’art. 1, comma 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

PRATICA COD. 898764.25.modul

Normativa di riferimento

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 – capo I: «Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale». 

Soggetti passivi (art. 6)

È soggetto all’imposta colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

È solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Presupposto dell’imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Dichiarazione (art. 8)

Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Riduzione d’imposta  (art. 16)

La tariffa dell’imposta è ridotta alla metà:

  • per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  • per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  • per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Rimborso di imposta versata e non dovuta

Ai sensi dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Autotutela

Chiunque ritiene di essere destinatario di un provvedimento illegittimo o infondato relativo all’applicazione dell’imposta può chiedere il riesame del provvedimento stesso in autotutela con relativo annullamento totale o parziale.

Per vizi di legittimità si intende, principalmente, un errore di persona, un evidente errore logico o di calcolo, una doppia imposizione, la sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, un errore materiale del contribuente, ecc.. (art. 2 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 – G.U. n. 53 del 5 marzo 1997).

La richiesta di riesame va prodotta all’ufficio tributi. Non è rilevante il tempo trascorso dall’atto impositivo.

Gli atti che possono essere annullati in via di autotutela sono:

  • avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ovvero per omessi o insufficienti versamenti;
  • atti di irrogazione delle sanzioni tributarie;
  • atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi, ecc..

Contenzioso

Avverso gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione o per omesso o insufficiente versamento dell’imposta può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente.

I termini e le modalità di presentazione del ricorso vengono dettagliatamente indicati negli avvisi di accertamento come disciplinati dall’art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

PRATICA COD. 898764.23.modul

Riferimenti normativi

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 – Capo II - «Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale». 

Gli obbligati

La tassa è dovuta al comune dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio:

a) Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

b) Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui alla precedente lettera a), con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

c) La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti la denuncia va presentata entro 30 giorni dalla data del rilascio della concessione e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima. Entro gli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione.

Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.

Agevolazioni e riduzioni

Le agevolazioni e le riduzioni sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale.

Rimborso di imposta versata e non dovuta

Ai sensi dell’art. 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Autotutela

Chiunque ritiene di essere destinatario di un provvedimento illegittimo o infondato relativo all’applicazione del tributo può chiedere il riesame del provvedimento stesso in autotutela con relativo annullamento totale o parziale.

Per vizi di legittimità si intende, principalmente, un errore di persona, un evidente errore logico o di calcolo, un doppia imposizione, la sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, un errore materiale del contribuente, ecc.. (art. 2 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 – G.U. n. 53 del 5 marzo 1997).

La richiesta di riesame va prodotta all’ufficio tributi. Non è rilevante il tempo trascorso dall’atto impositivo.

Gli atti che possono essere annullati in via di autotutela sono:

  • avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ovvero per omessi o insufficienti versamenti;
  • atti di irrogazione delle sanzioni tributarie;
  • atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi, ecc..

Contenzioso

Avverso gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione o per omesso o insufficiente versamento del tributo può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente.

I termini e le modalità di presentazione del ricorso vengono dettagliatamente indicati negli avvisi di accertamento come disciplinati dall’art. 1, comma 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

PRATICA COD. 853538.A

Il procedimento di interpello è quello attraverso il quale l'Amministrazione comunale fornisce risposta a circostanziate e specifiche domande poste dal contribuente concernenti l'applicazione, a casi concreti e personali, di atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria adottati dal Comune nel caso vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

L’istanza di interpello è presentata al Comune nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l’istanza stessa, il quale, per mezzo del proprio funzionario responsabile del tributo, fornisce risposta, scritta e motivata e notificata con gli strumenti previsti nel regolamento, e, se del caso, può chiedere, una sola volta, al richiedente di integrare l’istanza mediante ulteriori informazioni e anche mediante presentazione di documenti.

Nel caso l’istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il funzionario responsabile ne fornisce riscontro al richiedente entro il termine previsto, specificandone i motivi.

La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha presentato l'istanza, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell’istanza di interpello.

Nel caso la risposta del Comune su istanze ammissibili e purché recanti l’indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il termine regolamentato, ovvero entro la data in cui l’istanza è stata regolarizzata, si intende che il Comune concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente, ritenendo nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso.

Il contribuente, o i soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure coloro che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (ad esempio: eredi, amministratori di condominio o di multi-proprietà, curatori fallimentari, procuratori speciali del contribuente), possono inoltrare al Comune, per iscritto, circostanziata e specifica istanza di interpello concernente la fiscalità comunale, a condizione che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e sulla conseguente applicazione delle disposizioni tributarie, attinenti al concreto caso prospettato.
L’istanza deve contenere l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che il contribuente intende adottare. Detta esposizione non è prescritta a pena di inammissibilità dell’istanza; tuttavia, se mancante, non dà luogo alla formazione del silenzio-assenso.

L’istanza di interpello, redatta in carta semplice, alla quale allegare copia del documento di identità, è presentata al Comune mediante le seguenti modalità:

  • consegnandola direttamente al Comune negli orari di apertura;
  • a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata;
  • a mezzo posta raccomandata A/R;
  • a mezzo fax.

L’istanza di interpello, a pena di inammissibilità, deve contenere, oltre ai dati di seguito elencati, anche copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile alla soluzione del quesito:

  1. i dati identificativi del soggetto che presenta l'istanza (nome e cognome o denominazione sociale e codice fiscale);
  2. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale prospettato e da trattare, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
  3. l’indicazione del domicilio dell’interpellante o dell’eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
  4. la sottoscrizione dell’interpellante o del suo legale rappresentante;

In caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi sopra indicati richiesti a pena di inammissibilità, il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare l’istanza entro 30 giorni dall’invito. Comunque, l’istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione.

Il termine per la conclusione del procedimento (risposta) è determinato in giorni dalla data di ricezione dell’istanza di interpello ovvero dalla data in cui l’istanza è stata regolarizzata.
La richiesta di integrazione documentazione interrompe il termine stabilito per la risposta, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della documentazione integrativa.