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Modulistica

10 risultati di 1941
PRATICA COD. 866700.K

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita da parte di produttori agricoli sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • trasferimento di sede;
  • variazione modalità di vendita;
  • subingresso;
  • modifiche societarie (compagine-ragione sociale-legale rappresentante);
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese agricole che intendono esercitare la vendita diretta dei propri prodotti.

DESCRIZIONE

Ai sensi dell’art. 2135 Codice Civile e dell’art 1 del D.Lgs. n. 228/2001, è imprenditore agricolo colui che esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali, ossia tutte quelle attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono, comunque, connesse anche le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

L’attività di vendita è soggetta alla disciplina del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo…".

La vendita può avvenire: su aree pubbliche (in forma itinerante o su posteggio), in locali aperti al pubblico, oppure a mezzo distributori automatici e commercio elettronico. La vendita può, altresì, avvenire su superfici all’aperto o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell’ambito dell’azienda agricola.

Alla vendita diretta non si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 114/98, salvo che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, nell’anno solare precedente, sia stato superiore ad € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero ad € 4.000.000,00 per le società.

Disposizioni particolari:

Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitino su aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della L. n. 59/1963 e s.m.i., si applicano unicamente le disposizioni relative alle soste per l’esercizio dell’attività in forma itinerante.

Ai sensi dell’art. 28 commi 15 e 16 del D.Lgs. n. 114/1998 i Comuni, in base agli indirizzi regionali, stabiliscono l’ampiezza delle aree da destinare al commercio ambulante, individuano le aree di valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l’esercizio del commercio ambulante è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle stesse e possono stabilire divieti e limitazioni anche per motivi di viabilità, igienico sanitari o per altri motivi di pubblico interesse.

Nelle aree demaniali marittime, aeroporti, stazioni e autostrade, il commercio ambulante in forma itinerante è soggetto al nulla osta delle competenti autorità marittime o del soggetto proprietario o gestore, che stabiliscono modalità e condizioni per l’accesso alle aree.

Ai sensi dell’art. 4, c.8-ter del D.Lgs. n. 228/2001: l’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Codice Civile;
  • D.Lgs. n. 228/2001 recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo…";
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo;
  • D.Lgs. n. 126/2016;
  • D.Lgs. n. 222/2016;
  • D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
  • D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa agricola in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune:
  • ove ha sede l’azienda di produzione, in caso di vendita su aree pubbliche in forma itinerante e a mezzo sito web;
  • in cui si intende avviare l’attività in caso di vendita in locali aperti al pubblico, a mezzo distributori automatici o in aree pubbliche su posteggio.
  • il Comune:
  • pubblica sul proprio sito web l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva/attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione e la documentazione da allegare;
  • può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Generalità richiedente

Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001

Qualità di imprenditore agricolo

Art. 2135 c.c. e art. 1, D.Lgs. n. 228/2001

Iscrizione al Registro Imprese

Art. 2188 e ss. C.C. e art. 4, c.3, D.Lgs. n. 228/01

Ubicazione azienda di produzione e specificazione prodotti in vendita

Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001

Specificazione prodotti ottenuti presso propria azienda e prodotti in vendita non ricavati dalla propria azienda

Art. 1, c.1 del D.Lgs. n. 228/2001

Modalità di vendita

Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001

Non avere riportato, nei cinque anni antecedenti l’avvio dell’attività, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti

Art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001

Assenza cause decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.Lgs. n. 159 (Legge antimafia)

Art. 67, c.1, lett. A) del D.Lgs. n. 159/2011

Vendita prevalente prodotti provenienti da propria azienda

Art. 4, c.1 del D.Lgs. n. 228/001

Ammontare ricavi, derivanti da vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, nell’anno solare precedente, inferiore a € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le società

Art. 4, c.8 del D.Lgs. n. 228/2001

Conoscenza che la disciplina del D.Lgs. n. 228/2001 si applica anche alla vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di manipolazione/trasformazione prodotti agricoli e zootecnici, dirette al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa

Art. 4, c.5 del D.Lgs. n. 228/2001

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) di possesso dei requisiti morali – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo della Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):

  1. copia documento di identità;
  2. copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  3. quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  4. procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  5. Autorizzazione/Dia/Scia/Comunicazione originale [in caso di cessazione dell’attività].

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

28

Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli singoli e associati

Comunicazione

Comunicazione al SUAP ove ha sede l’azienda o ove si intende esercitare la vendita.

Nel caso di commercio su area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione.

D.Lgs. n. 228/2001, art. 4

Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n. 114/1998 (rif. art. 4, c.7, D.Lgs. n. 228/2001, art. 4, c.2, lett. d) D.Lgs. n. 114/1998)

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali:

Disposizioni igienico-sanitarie vigenti a livello regionale o locale.

Requisiti morali: previsti dall’art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., secondo cui: Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna” e dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., secondo cui l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

Requisiti Oggettivi: rispetto dei regolamenti edilizi, di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria.

Requisiti Fiscali: di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, secondo cui l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda agricola, nell’anno solare precedente, deve essere inferiore a € 160.000,00 per gli imprenditori individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le società, applicandosi, in caso contrario, la disciplina del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.

Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di .......... giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

  • TIPOLOGIE DI PRATICHE:

    Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita da parte di produttori agricoli sono le seguenti:

    • avvio dell’attività;
    • trasferimento di sede;
    • variazione modalità di vendita;
    • subingresso;
    • modifiche societarie (compagine-ragione sociale-legale rappresentante);
    • cessazione dell’attività.

    DESTINATARI

    Imprese agricole che intendono esercitare la vendita diretta dei propri prodotti.

    DESCRIZIONE

    Ai sensi dell’art. 2135 Codice Civile e dell’art 1 del D.Lgs. n. 228/2001, è imprenditore agricolo colui che esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali, ossia tutte quelle attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono, comunque, connesse anche le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

    Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

    Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

    L’attività di vendita è soggetta alla disciplina del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo…".

    La vendita può avvenire: su aree pubbliche (in forma itinerante o su posteggio), in locali aperti al pubblico, oppure a mezzo distributori automatici e commercio elettronico. La vendita può, altresì, avvenire su superfici all’aperto o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell’ambito dell’azienda agricola.

    Alla vendita diretta non si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 114/98, salvo che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, nell’anno solare precedente, sia stato superiore ad € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero ad € 4.000.000,00 per le società.

    Disposizioni particolari:

    Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitino su aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della L. n. 59/1963 e s.m.i., si applicano unicamente le disposizioni relative alle soste per l’esercizio dell’attività in forma itinerante.

    Ai sensi dell’art. 28 commi 15 e 16 del D.Lgs. n. 114/1998 i Comuni, in base agli indirizzi regionali, stabiliscono l’ampiezza delle aree da destinare al commercio ambulante, individuano le aree di valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l’esercizio del commercio ambulante è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle stesse e possono stabilire divieti e limitazioni anche per motivi di viabilità, igienico sanitari o per altri motivi di pubblico interesse.

    Nelle aree demaniali marittime, aeroporti, stazioni e autostrade, il commercio ambulante in forma itinerante è soggetto al nulla osta delle competenti autorità marittime o del soggetto proprietario o gestore, che stabiliscono modalità e condizioni per l’accesso alle aree.

    Ai sensi dell’art. 4, c.8-ter del D.Lgs. n. 228/2001: l’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

    NORMATIVA DI RIFERIMENTO

    • Codice Civile;
    • D.Lgs. n. 228/2001 recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo…";
    • Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo;
    • D.Lgs. n. 126/2016;
    • D.Lgs. n. 222/2016;
    • D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
    • D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

    ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

    Preliminarmente è necessario:

    • costituire una impresa agricola in forma individuale o societaria o cooperativa;
    • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

    Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 126/2016:

    • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune:
    • ove ha sede l’azienda di produzione, in caso di vendita su aree pubbliche in forma itinerante e a mezzo sito web;
    • in cui si intende avviare l’attività in caso di vendita in locali aperti al pubblico, a mezzo distributori automatici o in aree pubbliche su posteggio.
    • il Comune:
    • pubblica sul proprio sito web l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva/attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione e la documentazione da allegare;
    • può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

    Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione

    Norme che ne prevedono la produzione

    Generalità richiedente

    Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001

    Qualità di imprenditore agricolo

    Art. 2135 c.c. e art. 1, D.Lgs. n. 228/2001

    Iscrizione al Registro Imprese

    Art. 2188 e ss. C.C. e art. 4, c.3, D.Lgs. n. 228/01

    Ubicazione azienda di produzione e specificazione prodotti in vendita

    Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001

    Specificazione prodotti ottenuti presso propria azienda e prodotti in vendita non ricavati dalla propria azienda

    Art. 1, c.1 del D.Lgs. n. 228/2001

    Modalità di vendita

    Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001

    Non avere riportato, nei cinque anni antecedenti l’avvio dell’attività, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti

    Art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001

    Assenza cause decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.Lgs. n. 159 (Legge antimafia)

    Art. 67, c.1, lett. A) del D.Lgs. n. 159/2011

    Vendita prevalente prodotti provenienti da propria azienda

    Art. 4, c.1 del D.Lgs. n. 228/001

    Ammontare ricavi, derivanti da vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, nell’anno solare precedente, inferiore a € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le società

    Art. 4, c.8 del D.Lgs. n. 228/2001

    Conoscenza che la disciplina del D.Lgs. n. 228/2001 si applica anche alla vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di manipolazione/trasformazione prodotti agricoli e zootecnici, dirette al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa

    Art. 4, c.5 del D.Lgs. n. 228/2001

    Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

    Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

    Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) di possesso dei requisiti morali – solo per società, associazioni, organismi collettivi

    Art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001

    Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

    Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000

    N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo della Comunicazione.

    Indicazione della documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):

    1. copia documento di identità;
    2. copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
    3. quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
    4. procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
    5. Autorizzazione/Dia/Scia/Comunicazione originale [in caso di cessazione dell’attività].

    REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

    Ai sensi dell’art. 19bis Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

    Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

     

    ATTIVITÀ

    REGIME AMMINISTRATIVO

    CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

    RIFERIMENTI NORMATIVI

    28

    Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli singoli e associati

    Comunicazione

    Comunicazione al SUAP ove ha sede l’azienda o ove si intende esercitare la vendita.

    Nel caso di commercio su area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione.

    D.Lgs. n. 228/2001, art. 4

    Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n. 114/1998 (rif. art. 4, c.7, D.Lgs. n. 228/2001, art. 4, c.2, lett. d) D.Lgs. n. 114/1998)

    REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

    Requisiti generali:

    Disposizioni igienico-sanitarie vigenti a livello regionale o locale.

    Requisiti morali: previsti dall’art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., secondo cui: Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna” e dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., secondo cui l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

    Requisiti Oggettivi: rispetto dei regolamenti edilizi, di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria.

    Requisiti Fiscali: di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, secondo cui l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda agricola, nell’anno solare precedente, deve essere inferiore a € 160.000,00 per gli imprenditori individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le società, applicandosi, in caso contrario, la disciplina del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i.

    TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

    L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.

    Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di .......... giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

    In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

    La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’esercizio del servizio Taxi sono le seguenti:

  • Istanza di partecipazione al Bando Taxi;
  • Istanza di rilascio della licenza;
  • Istanza di trasferimento della licenza;
  • Istanza di trasferimento della licenza a erede;
  • Istanza di trasferimento della licenza a soggetto designato dall’erede;
  • Comunicazione di sostituzione alla guida;
  • Comunicazione di sostituzione alla guida per malattia, invalidità o sospensione patente;
  • Comunicazione di avvalimento di collaboratori familiari;
  • Comunicazione di cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Operatori che intendono esercitare il servizio Taxi.

DESCRIZIONE

Il servizio Taxi è diretto a soddisfare esigenze di trasporto singole o di piccoli gruppi di persone; esso è rivolto ad una utenza indifferenziata, prevede lo stazionamento in luogo pubblico, tariffe e modalità determinate dal Comune.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza, nel cui ambito la prestazione è obbligatoria, per ogni destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale[1].

La licenza è rilasciata dal comune attraverso bando pubblico, ai singoli che abbiano la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo o natante, in base alla programmazione economica e territoriale regionale, anche al fine di integrare il trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto.

Non è ammesso che uno stesso soggetto cumuli più licenze taxi ovvero la licenza taxi e l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente[2].

Il servizio è effettuato a richiesta diretta del trasportato/i, dietro corrispettivo calcolato con tassametro omologato[3], in base a tariffe determinate dal comune[4].

Il servizio taxi ha precedenza nei varchi e deve essere accessibile ai portatori di handicap. Le autovetture devono essere dotate sul tetto di un contrassegno luminoso con la scritta «taxi», con un numero d'ordine e una targa con la scritta in nero «servizio pubblico» del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

La licenza può essere trasferita, a persona designata dal titolare, quando questi:

a) sia in possesso di licenza da cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad un erede appartenente al suo nucleo familiare in possesso dei requisiti ovvero, entro due anni, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, iscritti nel ruolo e in possesso dei requisiti prescritti.

Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico ne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

I titolari di licenza possono essere sostituiti da chiunque abbia i requisiti richiesti dalla normativa vigente[5]. Gli eredi minori del titolare possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo fino al raggiungimento della maggiore età.

I titolari di licenza, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute dopo il rilascio della licenza, possono mantenerne la titolarità, a condizione che siano sostituiti alla guida da persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. I titolari di licenza possono, inoltre, avvalersi, della collaborazione di familiari iscritti nel ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Può essere consentito l'esercizio dell'attività anche fuori del territorio del comune che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati.

Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti è assimilato, ove possibile, al servizio taxi, per cui non si applicano le disposizioni dell'autorità marittima, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e le procedure inerenti la navigazione e la sicurezza della stessa.

I comuni possono prevedere che i titolari di licenza taxi svolgano servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.

Nei comuni di minori dimensioni, individuati per ogni provincia dalla CC.I.AA.[6], in base ai criteri della popolazione, estensione territoriale e intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, i veicoli adibiti al servizio Taxi possono essere esonerati dall'obbligo del tassametro.

Ai sensi dell’art.6 del D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006 i comuni, possono:

a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie;

b) bandire concorsi straordinari[7] per il rilascio, a titolo gratuito o oneroso, di nuove licenze;

c) rilasciare licenze temporanee o stagionali per fronteggiare particolari eventi;

d) prevedere in via sperimentale la possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l’espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti;

e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio, con obblighi e tariffe differenziati;

f) prevedere tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 15 gennaio 1992, n. 21;

- Legge Regionale n. ........ in data ....../....../............;

- Regolamento comunale per gli autoservizi pubblici non di linea, approvato con Deliberazione di C.C. n. ........................................ in data ....../....../............;

- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente occorre:

a) iscriversi, quale titolare di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane di cui all'art.5 della L. 8 agosto 1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane o nelle altre forme previste dalla legge.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’istanza/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Alla presentazione dell’istanza/comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione da parte dell’interessato[8], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanze presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli di cui all’art. 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

Elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi del taxista

Art.8, c.1, l. 15 gennaio 1992 n. 21

Dati identificativi dell’impresa

Art. 7, c.1, l. 15 gennaio 1992 n. 21

Iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

Art.6, c.5, l. 15 gennaio 1992 n. 21

Possesso requisiti morali

Artt.67, d.lgs. N. 159/2011 e artt. 11 e 92 tulps

Elementi identificativi del veicolo/natante adibito a Taxi

Art. 8, c.1, L. 15 gennaio 1992, n. 21

Possesso requisiti professionali [9]

Art. 6, c.5, l. 15 gennaio 1992 n.21

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Documentazione da allegare all’istanza (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare l’istanza

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Documentazione attestante la disponibilità del veicolo da adibire al servizio TAXI;

Sempre in caso di istanza di licenza e istanza di trasferimento della licenza

q

Documentazione che attesti di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati

Sempre in caso di trasferimento della licenza

q

Quadro A) Dichiarazione del titolare che trasferisce la licenza

Sempre in caso di trasferimento della licenza

q

Licenza Taxi in originale

Sempre in caso di trasferimento della licenza

q

certificazione medica AUSL comprovante lo stato di malattia/infortunio ovvero provvedimento di ritiro definitivo della patente

Sempre in caso di trasferimento della licenza ai sensi dell’art. 9, c.1 della L. n. 21/1992

q

Copia dichiarazione di successione (qualora sussista l’obbligo della sua presentazione) o comunque atto attestante la qualità di erede;

Sempre in caso di trasferimento della licenza ai sensi dell’art. 9, c.2 della L. n. 21/1992

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Certificato medico; certificato di invalidità; verbale di sospensione patente di guida; copia documentazione comprovante incarichi a tempo pieno sindacale o pubblici elettivi

Sempre, rispettivamente nei casi di sostituzione temporanea per motivi di salute, gravidanza e puerperio; per invalidità; per sospensione della patente di guida del titolare della licenza; per incarichi pubblici elettivi e sindacali

q

Quadro A) Dichiarazione del sostituto alla guida con allegata copia documento d’identità

Sempre, nel caso di sostituzione alla guida

q

Quadro A) Dichiarazione del collaboratore familiare

Sempre, nel caso di avvalimento di collaboratore familiare

q

Copia contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti/contratto di gestione

Sempre, nel caso di sostituzione alla guida

q

Certificato di morte del titolare della licenza e copia della dichiarazione di successione (qualora sussista l’obbligo della sua presentazione) o comunque atto attestante la qualità di erede

Sempre in caso di sostiituzione alla guida su designazione di erede

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Licenza Taxi originale.

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di euro ..................

Quando previsto dal Comune

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI

Requisiti Morali: non possono esercitare il servizio Taxi, salvo riabilitazione: coloro che sono destinatari delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c. 3-bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Ai fini dell’esercizio del servizio Taxi occorre, inoltre, non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).[10]

Requisiti professionali: ai fini dell’esercizio del servizio Taxi, occorre l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 6, L. n. 21/1992. L'iscrizione è altresì necessaria per prestare attività di conducente in qualità di sostituto del titolare della licenza per un tempo definito e/o un viaggio determinato.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

Il procedimento di rilascio della licenza è disciplinato dal bando di concorso.

I restanti procedimenti autorizzatori sono soggetti ad un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, entro cui le domande devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego.

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 241/1990, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione va comunicata entro ........ giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........ giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.

 

[1] Ai sensi dell’art. 4, c.5 della L. n. 21/1992, per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.

[2] È invece ammesso il cumulo della licenza taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.

[3] L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

[4] La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

[5] Ai sensi dell’art. 10, c. 2-bis della L. n. 21/1992 Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione».

[6] Previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti.

[7] In conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato.

[8] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[9] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[10] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.

Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.