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Commercio

1.3 Media struttura di vendita NON alimentare

Tutti i prodotti della sezione

10 risultati di 55

Quesito del 01/09/2023

Sexy shop automatico

In questo Comune un esercizio di vendita generi di monopolio ha installato all'esterno del negozio un apparecchio automatico che ricomprende tra gli oggetti di vendita articoli da sexy shop.
Gli oggetti sono visibili a tutti, premendo apposito tasto, ma acquistabili solo da maggiorenni previa inserimento tessera sanitaria.
L'attività ha sede a lato Chiesa, meno di 20 metri. E' lecita la vendita e quali eventuali strumenti ha l'amministrazione per vietare o limitare tali attività?

Quesito del 04/08/2023

Programmazione medie e grandi strutture di vendita

Il Comune con deliberazione consiliare del 25.05.2007, approvò sulla base degli indirizzi della regione Basilicata contenuti nella L.R. 19/1999, il proprio piano di localizzazione commerciale, provvedendo, tra l’altro, ad individuare le aree territoriali da destinare agli insediamenti di medie strutture commerciali; non furono, invece, previste aree da destinare agli insediamenti di grandi strutture di vendita, ritenendo che la L.R. di cui sopra, non avesse ricompreso il territorio comunale tra i Comuni rientranti negli obiettivi di presenza e sviluppo per tali tipi di struttura (vedasi art. 11 della L.R. e gli allegati 3 e 4 della stessa).
Successivamente, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 59/2010, si recepiva in Italia la Direttiva “Bolkestein” sui servizi interni che introduceva, anche nel Commercio, norme liberalizzatrici volte alla riduzione di vincoli e a favorire negli Stati membri un sistema attuativo dei principi di stabilimento e libera prestazione; ne conseguì una ventata di liberalizzazioni che proseguendo nel solco del Decreto n. 223/2006, sancirono il divieto (valevole anche per le Regioni) di sottoporre l’apertura di nuovi esercizi commerciali (ivi comprese le medie e le grandi strutture di vendita) a limiti vari.
In particolare, con l’articolo 1 del decreto ‘liberalizzazioni’ n.1/2012, convertito in legge n.27/2012) si è disposta l’abrogazione dei limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso, per l’avvio di un’attività economica, non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario.

Ciò premesso, questo Comune prendendo atto delle suddette disposizioni normative, adottava deliberazione di Giunta comunale del 20.04.2011, con la quale deliberava, tra l’altro, di disapplicare la suddetta programmazione commerciale comunale nelle parti che prevedevano parametri e contingenti numerici di riferimento per il rilascio di nuove autorizzazioni;
in forza di tale disapplicazione negli anni a seguire rilasciava diverse autorizzazioni per medie strutture di vendita sul proprio territorio.
Alla luce del dettato normativo tuttora vigente (contenuto nel Decreto Legislativo n. 59/2010) che prevale su eventuali disposizioni regionali in contrasto ma solo transitoriamente, cioè fino all’adozione da parte delle Regioni delle norme di attuazione della direttiva stessa, si chiede di sapere come questo Comune deve agire in assenza di nuova regolamentazione della Regione Basilicata (che ad oggi non pare abbia emanato norme di attuazione della direttiva Bolkestein e del Decreto Legislativo n. 59/2010 (in virtù della cosiddetta clausola di cedevolezza contenuta nell’articolo 84).

Ciò premesso, si chiede il parere su quanto segue:
1. non essendo questo Comune ricompreso nei comuni regionali rientranti negli allegati 3 e 4 della L.R. n. 19/1999, sono concedibili oggi (da parte dello stesso) autorizzazioni per l’apertura di grandi strutture di vendita?
2. In caso affermativo, è comunque necessario procedere con l’adozione di atto amministrativo di localizzazione di aree da destinare all’insediamento, appunto, di grandi strutture di vendita?
3. dinnanzi all’iniziativa del privato di attivare procedimenti amministrativi tesi ad ottenere il rilascio di autorizzazioni per Medie Strutture di vendita, come deve agire questo Comune?
Cioè:
a. possono ritenersi o meno liberalizzate del tutto (ovvero senza alcun contingente e/o parametro numerico e/o qualsiasi altro limite) le attività concernenti le Medie Strutture di vendita, fermo restando il possesso dei requisiti tecnici (es.: superficie da destinare a parcheggi, agibilità e destinazione d’uso dei locali, prevenzione incendi, ecc.) nonché quelli soggettivi ed oggettivi comunque necessari all’esercizio di attività di commercio?
b. ove possano ritenersi liberalizzate (cioè non subordinate a contingenti, parametri, quote di mercato ecc.), esse continuano a soggiacere alla necessità di un piano di localizzazione comunale?

Quesito del 05/07/2021

Periodo di sospensione autorizzazione media struttura di vendita

Il titolare di un'autorizzazione di media struttura di vendita intende sospendere l'attività. Per quanto tempo massimo può essere sospesa l'autorizzazione prima della definitiva cessazione?

FORMAZIONE COD. 983903 - Vincenzo Fusco

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MEMOWEB n. 45 del 08/03/2021

Emergenza Covid-19: capienza nei negozi e contingentamento dell'utenza nell'accesso

La Regione Emilia Romagna ha fornito specifici chiarimenti sulla superficie minima utile a disposizione di ogni utente all’interno degli esercizi commerciali, per garantire il distanziamento richiesto ai fini della prevenzione e contenimento del contagio da SARS-CoV-2

MEMOWEB n. 10 del 20/01/2020

Saldi invernali: date ufficiali e sanzioni per i commercianti inadempienti

Riepilogo del periodo temporale in tutte le Regioni e delle violazioni alle norme nazionali alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione, che sono punite con ammende pecuniarie

MEMOWEB n. 137 del 16/07/2019

Alberghi, circoli ricreativi, parrucchieri, medie strutture di vendita: approvati nuovi moduli per le segnalazioni

L'accordo della Conferenza Unificata del 17 aprile 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riguarda l'adozione di nuovi moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze

Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019

ACCORDO 17 aprile 2019

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. (Repertorio atti n. 28/CU).