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Tributi

Mediazione/Reclamo

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10 risultati di 43

Quesito del 03/03/2020

Reclamo /mediazione

Nel corso dell'anno 2019 questo Comune notifica un avviso di accertamento IMU, per l'anno 2014, a carico di una società di leasing finanziario.L'avviso era stato emesso per recuperare l'imposta non versata da parte del proprietario sull'immobile oggetto di contratto di leasing finanziario scaduto il 30/09/2012.La società di leasing notifica il ricorso al Comune sostenendo che per il compendio immobiliare, restituito solo nel febbraio 2018, l'IMU doveva essere versata dal locatario fino alla data di restituzione del bene comprovata dal verbale di riconsegna.
Il ricorso di cui trattasi produce anche l'effetto di reclamo/mediazione, con la notifica del ricorso si apre la fase amministrativa della durata di 90 gg del reclamo/mediazione, che comporta la sospensione dei termini processuali e che è finalizzata all’esame del reclamo e dell’eventuale proposta di mediazione, con l’obiettivo di evitare, in caso di esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice.
Con il presente quesito si vorrebbe conoscere:
1. se la mediazione può essere applicata a tutti i procedimenti di accertamento, oppure se sia attuabile sono con determinati presupposti (es.: presenza di materia concordabile come per l'accertamento con adesione);
2. se la mediazione possa essere proposta da entrambe le parti, ovvero se deve essere avanzata dal contribuente;
3. se l’effetto della mediazione possa essere attuato positivamente solo con l'annullamento totale delle sanzioni ed eventualmente anche degli interessi calcolati sull'avviso di accertamento, essendo noto che uno degli effetti del reclamo/mediazione è appunto la riduzione delle sanzioni applicate.
Atteso che per il proseguimento del contenzioso tributario questo Comune deve valutare l'eventuale incertezza delle questioni controverse, il grado di sostenibilità della pretesa e l'economicità dell'azione amministrativa, si chiede Vostro parere in merito.

Decreto legge n. 50 del 24/04/2017

Art. 10 - (Reclamo e mediazione)

MEMOWEB n. 176 del 23/09/2019

Rendite catastali e tasse locali: rimborso entro 5 anni dalla variazione

Cassazione: in caso di rettifica della rendita catastale da parte del giudice tributario, il contribuente può chiedere il rimborso di imposte e tasse locali entro cinque anni, che non decorrono però dal momento in cui ha pagato il tributo non dovuto ma da quando la sentenza relativa alla rendita è divenuta definitiva

PRATICA COD. 853538.B

Dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 17 bis del D.lgs. n. 546/1992, così come modificato dall'art. 9 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n.156 e successivamente dall’art 10 del D.L. 50/ 2017, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro (importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato) il contribuente che intendesse proporre ricorso è tenuto a presentare al Comune - entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo - un’istanza di RECLAMO contenente una eventuale e motivata proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa tributaria, diversamente il ricorso introduttivo risulterà improcedibile.

La riscossione e il pagamento della somme dovute in base all'atto originario oggetto di reclamo, saranno sospesi fino allo scadere del termine di 90 novanta giorni alla data di presentazione dell’istanza di reclamo.

Durante questo periodo il Comune dovrà valutare l'istanza presentata dal Contribuente, invitandolo, se ne ravvisa la necessità per volgere all'esito della pratica, a produrre documentazione integrativa o in contraddittorio per la definizione dell'accordo.

L’istituto del reclamo/mediazione, anche dopo la riforma, continua a configurarsi come uno strumento obbligatorio che consente un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nonché una verifica circa la possibilità di evitare, anche mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti al giudice, al fine di una maggiore semplificazione delle modalità di instaurazione del procedimento, nonché di una quantificazione del beneficio della riduzione delle sanzioni in senso più favorevole al contribuente e detta precise regole per il pagamento delle somme dovute a seguito di mediazione, con l’estensione anche alle cause reclamabili della possibilità di esperire la conciliazione giudiziale.

Non è per norma prevista la possibilità di opporre reclamo nelle controversie in cui il valore delle stesse sia indeterminabile.

Il ricorso non è procedibile fino a 90 novanta giorni dalla data di notifica del reclamo/mediazione, periodo durante il quale dovranno essere perfezionati tutti gli adempimenti necessari per la definizione/accoglimento/diniego dell'istanza in origine presentata.

Possibili esiti
(da notificare al contribuente entro 90 novanta giorni dalla presentazione dell’istanza di reclamo)

  1. accoglimento in toto del reclamo con conseguente annullamento dell’atto impositivo;
  2. accoglimento dell’istanza di reclamo con mediazione o accettazione della controproposta dell’ufficio, anche a seguito di contraddittorio, mediante sottoscrizione di un accordo fra le parti, a seguito del quale il contribuente sarà tenuto a versare l’importo concordato (o comunque al pagamento della prima rata in caso di dilazione, possibile al max fino a 8 rate trimestrali), entro e non oltre 20 venti giorni dalla data di sottoscrizione e in tal caso le sanzioni tributarie saranno ridotte al 35% del minimo previsto ex lege;
  3. accoglimento dell'istanza di reclamo con mediazione per controversia riferita alla restituzione di somme, mediante anche sottoscrizione di un accordo fra le parti, a seguito del quale il Comune restituisce le somme dovute al contribuente, analogamente ai termini previsti, ovvero entro 20 venti giorni (o comunque nei termini previsti in caso di dilazione);
  4. diniego espresso o tacito a seguito del quale il reclamo produce gli effetti del ricorso, per cui il contribuente entro 30 trenta giorni si costituirà in giudizio mediante deposito del reclamo in parola presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente, con versamento del Contributo Unificato previsto ai sensi dell’art.37c.6 DL98/2011.

Gli atti che possono essere impugnati secondo la procedura descritta:

  • Avviso di accertamento/liquidazione del tributo
  • Provvedimento che irroga le sanzioni
  • Avviso di pagamento, ruolo e cartella di pagamento
  • Rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
  • Diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
  • Cartelle di pagamento ed ingiunzioni fiscali per vizi propri;
  • Fermi di beni mobili registrati;
  • Iscrizioni di ipoteche sugli immobili;
  • Ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

MEMOWEB n. 126 del 01/07/2019

Tasse locali: è illegittimo legare la competenza al concessionario

Corte Costituzionale: il giudice competente a decidere sulle opposizioni alle ingiunzioni emesse dal concessionario a cui l'ente locale ha affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate non deve essere quello del luogo in cui ha sede l'ufficio del concessionario, ma quello in cui ha sede l'ente locale

MEMOWEB n. 220 del 16/11/2015

Contenzioso tributario novità importanti in materia di reclamo e mediazione

Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, dal titolo “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23”, contiene tra le moltissime modifiche al contenzioso tributario novità importanti in materia di reclamo e mediazione.

MEMOWEB n. 215 del 09/11/2015

La riforma degli interpelli e del contenzioso. Note di lettura d’interesse dei comuni

Per effetto del D.Lgs. 156/2015 di riforma del processo tributario e dell’interpello pubblicato sul S.O. della Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2015, la disciplina degli interpelli, fino ad oggi frammentata in molteplici disposizioni fiscali, è stata revisionata e sistematizzata nel corpo di un’unica norma.