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Affari generali

Affidamento del servizio mensa - Affidamento diretto fino a 214.000 euro - Art. 36, comma 2, lett. b) - OEPV

Quesiti

10 risultati di 11

Quesito del 14/10/2022

Incompatibilità consigliere a partecipare alla gara dell'ente

Si chiede un parere in merito all’esistenza di eventuali cause di incompatibilità per un consigliere comunale che intende partecipare ad un affidamento del comune per la fornitura di pasti ai dipendenti (mensa).
Il consigliere è titolare di una rosticceria con possibilità di consumazione di pasti.
La convenzione mensa predisposta dal comune NON prevede la presentazione di un’offerta da parte dei partecipanti.
Il comune stabilisce un prezzo fisso del pasto: euro 10,00 pasto completo ed euro 8,00 pasto ridotto.
Le ditte del territorio che intendono partecipare devono sottoscrivere una convenzione con l’ente ed aderire alle condizioni dalla stessa stabilite in merito alle caratteristiche dai pasti da fornire ed ai costi.
Stante l’assenza di gara per l’affidamento ed in considerazione del fatto che qualsiasi ditta può liberamente sottoscrivere la convezione con l’ente, si chiede se il consigliere può aderire alla convenzione senza che si configurino cause di incompatibilità. Grazie!

Quesito del 15/12/2021

Copertura servizio domanda individuale

Questo Comune ha dato in concessione il servizio di fornitura pasti agli alunni e agli insegnanti.
Il costo del pasto per la ristorazione scolastica è attualmente pari a € 4,59 + IVA 4% e le tariffe applicate all’utente per l’anno 2021 sono le seguenti:
• tariffa pasto alunni scuola infanzia statale: € 3,00 (residenti) € 3,80 (non residenti).
• tariffa pasto alunni scuola primaria/secondaria 1° grado: € 3,80 (residenti) € 4,00 (n.on residenti)
• riduzione su tariffa pasto figli successivi al primo ovunque frequentanti -25%.
Rimangono a carico del Comune il pagamento totale dei pasti forniti agli insegnanti nonché la differenza tra il costo del pasto e la tariffa applicata agli alunni che viene incassata direttamente dal gestore del servizio tramite la vendita di buoni pasto virtuali.
Considerato che la fornitura dei buoni pasto agli insegnati è dovuta per legge e poi viene rimborsata e che il servizio di fornitura dei pasti agli alunni è data in concessione e l’ente a tal fine non introita alcuna somma, si ritiene che tale servizio non rientri tra quelli a domanda individuale per i quali sia necessario individuare una percentuale di copertura. Si chiede se tale interpretazione possa considerarsi corretta.

Quesito del 07/09/2021

Green pass per personale mensa scolastica

Il Consiglio dei Ministri n. 32, nella riunione del 5 agosto 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021. In particolare prevede che la scuola riaprirà dal primo settembre, in presenza e con l'obbligo di green pass per tutto il personale (insegnanti e ATA).
ci si chiede se le norme che introducono l’obbligo del green pass e le conseguenze che ne derivano in caso di violazione (“Il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”) si possano estendere al personale del servizio di refezione scolastica considerato che il servizio è affidato ad una ditta esterna.

Quesito del 26/08/2021

Incentivi appalti di servizi e forniture

Nel vigente regolamento comunale sugli incentivi per funzioni tecniche è previsto l'incentivo anche in caso di appalti di servizi e forniture nella misura del 2% nella soglia fra 40.000 e 500.000 euro. Nel capoverso successivo è previsto che: "Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.
Accade però che in un appalto per l'affidamento del servizio di mensa scolastica, dell'importo a base d'asta di circa 400.000 euro, sia stato nominato il direttore dell'esecuzione, ciò in contrasto con il predetto paragrafo 10.2. Si chiede se, pertanto, sia corretto liquidare detto incentivo.
Si chiede inoltre quali siano gli altri presupposti per la liquidazione, considerando che: non è stato ancora costituito il fondo per le risorse decentrate e che la richiesta di liquidazione è avvenuta al momento dell'aggiudicazione della gara, pertanto ad esecuzione non ancora iniziata.

Quesito del 21/10/2020

Previsione di indennizzo in caso di sospensione del servizio di mensa scolastica causa Covid-19

In Codesto Comune il servizio di mensa scolastica per effetto dell’emergenza pandemica da Covid-19 è stato sospeso ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 50/2016 a decorrere dalla sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole.
In vista della ripresa dell’esecuzione saranno riconosciuti alla ditta appaltatrice i costi aggiuntivi che la stessa sarà tenuta a sostenere per effetto della diversa organizzazione del servizio e dell’adeguamento alle misure di prevenzione e contenimento da contagio da Covid-19 da applicare durante l’espletamento del medesimo servizio.
La Ditta ai fini del riavvio delle attività ha chiesto all’Ente la previsione della seguente clausola indennitaria qualora si verificasse un nuovo lockdown: l’Ente dovrebbe garantire il pagamento del 50% dei pasti che sarebbero dovuti essere erogati nel periodo di sospensione e sino alla durata massima di un mese.
In merito vi sono perplessità sul riconoscimento di tale clausola indennitaria e ciò alla luce della seguente normativa.
Ai sensi dell’art. 107 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 “La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi”, inoltre il comma 6 stabilisce che “Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1”.
Tale norma non sembrerebbe riconoscere alla ditta alcun indennizzo o risarcimento.
L’art. 1664 c.c. comma 2 prevede invece che “Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”.
Al riguardo non è chiaro se l’equo compenso debba considerarsi quale mero indennizzo (es. la clausola di garanzia richiesta dalla ditta) oppure come un maggior onere rispetto al compenso contrattuale subito per effetto delle impreviste difficoltà riscontrate nell’esecuzione della prestazione (es. costi aggiuntivi per l’adeguamento del servizio alle norme in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19).
Un’ultima disposizione di interesse in merito è quella di cui all’art. 48 (prestazioni individuali domiciliari) del D.L. 18/2020 convertito in Legge n. 27 del 24/4/2020, come modificato dall'art. 109 (Servizi delle pubbliche amministrazioni) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sul S.O. alla GURI n. 128 del 19/05/2020, il quale testualmente al comma 2 stabilisce che: “Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socio assistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E' inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che e' ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.”
I servizi educativi e scolastici di cui al comma 1 non sono nient’altro che i servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e tra il novero di tali disposizioni non sono compresi i servizi scolastici quali il trasporto o la mensa.
Inoltre, il richiamato comma 2 sembrerebbe applicarsi nel caso in cui le prestazioni inerenti detti servizi siano convertite a causa dell’emergenza in altre modalità, in deroga alla normativa vigente sui contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 e previo accordo tra le parti, prevedendo le modalità con i quali i servizi debbano essere retribuiti, tra le quali la possibilità di riconoscere un contributo a copertura delle spese incomprimibili.
Pertanto, alla luce della disamina illustrata si chiede se sia legittima, ed ai sensi di quale normativa, il riconoscimento di una clausola risarcitoria come quella richiesta dalla ditta.

Quesito del 09/08/2019

Gara di appalto mensa scolastica andata deserta

Questo comune ha bandito nello scorso mese di agosto procedura aperta per il servizio di mensa scolastica per il quadriennio 2019/2023. La gara è andata deserta, nessun operatore ha presentato offerta. L'amministrazione non voleva aumentare il costo del servizio del pasto a carico delle famiglie (attualmente di 3,20 euro dal 2013). I comuni limitrofi hanno bandito la gara e hanno avuto ciascuno tre offerte con un prezzo a base di gara di oltre 4,50 euro. Ora: dobbiamo ribandire la procedura e l'amministrazione non intende fare alcun aumento sul prezzo. Dal punto di vista tecnico ho fatto osservare che se la gara va nuovamente deserta è un problema in quanto non posso fare alcuna proroga tecnica alla ditta uscente. Ho proposto anche di aumentare il prezzo a base d'asta e di far sostenere la spesa al bilancio comunale senza influire sulle famiglie. Ma l'amministrazione è contraria: non vuole alcun tipo di aumento né per famiglie né per bilancio. Ritengo però che se l'amministrazione intende proseguire con la decisione di non aumentare minimamente i prezzi di mensa è necessario che approvino una direttiva o delibera ufficiale con cui mi danno questo indirizzo affinché ci sia ufficialmente una posizione dell'amministrazione in tal senso. Non si ritiene plausibile che una gara vada deserta perché l'amministrazione ha promesso che non farà mai aumenti di tariffe e costi. Oltretutto se il mercato non ha prodotto alcuna offerta vuol dire che il prezzo a base d'asta è fuori mercato. Chiedo il vostro punto di vista sulla questione e sulla procedura più utile possibile da seguire in questa situazione. Grazie.

Quesito del 15/05/2019

MePA e CUC

L’art. 1, c. 450, della L. n. 296/2006 fa obbligo di acquistare beni e servizi aventi valore inferiore alla soglia comunitaria mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri mercati elettronici. Nonostante il diverso tenore dell’art. 36, c. 6, del codice contratti (secondo cui per gli acquisti sotto soglia le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico) l’obbligo (e non la facoltà) del ricorso al mercato elettronico è ritenuto tuttora operante...

Quesito del 19/02/2019

Esenzione servizio mensa minore disabile

Ho iscritto un bambino con la residenza in altro Comune, al servizio mensa presso la locale scuola dell'infanzia. Il bambino è portatore di handicap e con la legge 104/1992. La mamma chiede di essere esonerata dal pagamento del pasto. Posso esonerarla, o deve rivolgersi al Comune di residenza per ottenere l'esonero?

Quesito del 03/01/2019

Documentazione antimafia

A un comune risulta che la documentazione antimafia debba essere richiesta per forniture e servizi da 150.000,00 euro a 418.000,00 euro. Chiede: 1) Per importi inferiori a 150.000,00 euro è sufficiente una autocertificazione della ditta? A partire da 40.000,00? 2) Per importi superiori a 418.000,00 euro? Il contratto triennale della mensa scolastica è di 494.000,00 euro. Cosa bisogna fare?

Quesito del 05/10/2017

Requisito polizza assicurativa per rischi professionali in gare fornitura software

Riguardo ai bandi di gare per la fornitura di beni e servizi come il software, si chiede se sia legittimo che le stazioni appaltanti richiedano la stipula di un polizza assicurativa, con una elevata copertura dei rischi professionali o versi terzi.