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Affari generali

Affidamento diretto di incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva

Quesiti

10 risultati di 17

Quesito del 25/06/2020

Derogabilità dell'importo da porre a base di gara per i servizi di ingegneria e architettura

È possibile derogare l'importo da porre a base di gara, previsto dall'articolo 24 comma 8 del d.lgs 50/2016, per i servizi di ingegneria e architettura?
Se è possibile derogare, è ammissibile anche una riduzione del 50% dell'importo risultante dal D.M. 17 gennaio 2016 (c.d. Decreto Parametri), quindi portando l'importo al di sotto di € 40.000,00 art. 36 comma 2 lett. a?

Quesito del 08/06/2020

Responsabilità del progettista e assicurazione professionale

L’Ufficio Tecnico di questo ente sta predisponendo un progetto interno per la sistemazione di un campetto da calcio. Il responsabile del Settore Lavori Pubblici (cat. Giuridica D1) ha affidato la progettazione ad un geometra dell’ufficio (categoria economica C1), il quale per firmare il progetto richiede che l’Ente predisponga una polizza assicurativa nei suoi confronti, in base all’art. 24 c. 4 del D.Lgs 50/2016 che prevede che siano a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale.
Si chiede quali siano questi rischi di natura professionale; si chiede quali siano i rischi che questa polizza deve coprire, in quanto se si tratta di errori progettuali, è quantomeno particolare che chi affida un lavoro (la redazione del progetto) paghi una polizza per tutelare chi questi danni può causare alla stazione appaltante stessa, mentre se si riferisce a danni verso terzi, gli enti sono generalmente già in possesso di una polizza RCT.
Si chiede quindi cosa intende esattamente l’art. 24 c. 4 del D.Lgs 50/2016 quando stabilisce che siano a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale.

Quesito del 26/02/2020

Responsabilità della S.A. per incarico di direzione lavori "aggiudicato" solo su piattaforma elettronica e non confermato

A seguito di un affidamento diretto su piattaforma elettronica di un progetto e direzione lavori ad un tecnico (aggiudicato solo su piattaforma e quindi non con Determina del responsabile) il RUP chiede, senza l'ausilio di una nuova procedura di gara, un disciplinare, firmato digitalmente, solo con il progetto e non la direzione lavori, poichè mancano risorse di bilancio. Il disciplinare, solo con la progettazione, viene approvato con Determina del responsabile e il progetto viene regolarmente consegnato e validato. Si insedia una nuova Amministrazione che chiede al RUP di conferire l’incarico della direzione lavori ad un altro professionista. Si chiede se il primo progettista, a cui era stato aggiudicato, solo su piattaforma elettronica e quindi senza Determina, l'incarico della direzione lavori, può rivendicare qualche diritto, come un eventuale indennizzo per il mancato conferimento dell'incarico.

Quesito del 22/11/2019

Affidamento servizi di progettazione preliminare e definitiva/esecutiva al medesimo professionista

Ho affidato ad aprile 2019 il servizio di progettazione dello studio di fattibilità tecnico economica (€ 22.118.74) mediante procedura negoziata economicamente più vantaggiosa preceduta da manifestazione di interesse con 5 studi professionali, poi successivamente il servizio di progettazione definitiva/esecutiva (€ 23.571,44) con affidamento diretto allo stesso studio che aveva vinto la prima procedura.
Vorrei capire se ho agito legalmente

Quesito del 21/10/2019

Procedura di gara per un incarico tecnico inferiore a 40.000 euro

Nel caso in cui si invitano ad esempio tre operatori, nel caso specifico tre ingegneri per un incarico tecnico, al di sotto di € 40.000 art. 36 coma 2 lettera a), questa procedura si può chiamare tecnicamente negoziata?

Quesito del 16/09/2019

Variazioni esigibilità

Chiedo se l'operato che stiamo facendo è corretto: L'amministrazione intende finanziare ed effettuare mediante entrata in conto capitale (già accertata e riscossa) una gara per segnaletica stradale. La gara viene effettuata nel 2019 e poi parte viene esigibile nel 2020 e 2021. Al momento in cui l'ufficio tecnico procede con aggiudicazione definitiva deve indicare nella determina la parte imputata al 2019 e altra esigibile nel 2020 e nel 2021? O deve fare una determinazione a parte? Poi la ragioneria in base a queste indicazioni deve entro il 31/12/2019 effettuare la variazione di esigibilità. Devo ulteriormente effettuare una determina come ragioneria al 31/12/2019 che riepiloghi tutte le variazioni di esigibilità avvenute nel 2019?

Quesito del 17/07/2019

Liquidazione compensi a progettista per studio di fattibilità

La precedente amministrazione a fine 2018 ha attivato una procedura negoziata inferiore ai 40.000,00 euro su una centrale di committenza per un incarico ad un professionista per lo studio di fattibilità per un nuovo polo scolastico. Il professionista ha fatto l’offerta con un minimo ribasso, e si è visto affidare l’incarico. In sede di predisposizione del bilancio di previsione sono stati stanziati circa due milioni di euro per la costruzione di tale polo scolastico (bilancio approvato il 30 marzo 2019). Successivamente il professionista ha presentato lo studio di fattibilità prevedendo oltre al polo scolastico anche una serie di altri servizi tra i quali ambulatori medici, appartamenti per anziani autosufficienti, una sala civica, una biblioteca e un centro fitness. Per fare questo mega centro ha previsto anche la deviazione della viabilità, con la necessità di “spostare” una strada. Ovviamente il costo presunto è stato molto superiore a quello previsto e stanziato a bilancio, essendo superiore ai 20 milioni di euro. Tra l’altro alcune direttive ministeriali per la scuola dell’infanzia non sono rispettate, in quanto ha previsto un unico blocco di servizi igienici, e non uno per ogni sezione, con un totale di 6 waterini, contro i 18 che dovrebbero esserci per rispettare la normativa. Il responsabile dell’Ufficio Tecnico all'epoca, essendo il nostro comune inferiore a 5 mila abitanti, era l’assessore ai lavori pubblici. Benché la previsione economica non fosse minimamente sopportabile da un ente come il nostro la precedente Amministrazione ha approvato con delibera di giunta, solo sotto l’aspetto tecnico, lo studio di fattibilità del progettista. La proposta di delibera aveva il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico (anche assessore ai lavori pubblici). Con le elezioni di maggio l’amministrazione uscente non è stata confermata e c’è un nuovo Responsabile all’Ufficio Tecnico, un dipendente a tempo indeterminato categoria C5, ad interim, nelle more che si perfezioni l’assunzione di un nuovo responsabile di categoria D1 prevista per il primo ottobre. Il professionista ha presentato la parcella. L’Amministrazione è contraria a pagare tale parcella in quanto è un progetto che per un Comune delle nostre dimensioni, con un bilancio come il nostro, non è realizzabile. Il progettista, sentito sulle motivazioni di un tale progetto faraonico, ha dichiarato che ha seguito le indicazioni verbali fornitegli dalla precedente Amministrazione (che però aveva stanziato per il progetto 2 milioni di euro, e non venti milioni). Tale affermazione sembrerebbe tuttavia confermata dal fatto che poi la precedente Amministrazione ha approvato in Giunta lo studio di fattibilità presentato, pur solo sotto l’aspetto tecnico, e quindi senza il parere di regolarità contabile. Il Responsabile U.T. ora si trova a dover liquidare una fattura regolarmente presentata su uno studio di fattibilità approvato dalla Giunta. La nuova amministrazione, qualora tale pagamento venga eseguito, intende inviare il fascicolo alla corte dei Conti ipotizzando un danno erariale per l’Ente che ha pagato un progettista per un progetto palesemente irrealizzabile. D’altra parte il progettista ha già comunicato che essendo scaduti i 30 giorni per il pagamento della fattura, si è già rivolto ad un legale e sta depositando un’ingiunzione di pagamento. Questo comporterebbe maggiori oneri per l’Ente con un nuovo rischio di danno erariale. Tutto ciò premesso, la domanda è: il nuovo responsabile è tenuto a liquidare la fattura dato che il lavoro è stato eseguito e la Giunta lo ha approvato o ha titolo per contestare la realizzabilità dell’opera? E se liquida la fattura incorre nel rischio di danno erariale? E di conseguenza il Responsabile Finanziario che paga la fattura regolarmente liquidata dal Responsabile U.T rischia anch’egli il danno erariale? O il danno erariale verrebbe imputato all'Amministrazione che ha approvato in Giunta un progetto irrealizzabile e al Responsabile U.T (che era anche assessore ai lavori pubblici), che ha firmato il parere favorevole sulla proposta di delibera? Poiché i quindici giorni per contestare la fattura sono abbondantemente scaduti, il non pagarla, causando l’ingiunzione di pagamento con maggiori oneri a carico dell’Ente causerebbe anche questa il danno erariale al Responsabile U.T. che non ha liquidato la fattura?

Quesito del 25/06/2019

Compensi immodificabili se l'importo dei lavori è maggiore

È legittimo inserire nel documento preliminare alla progettazione ai sensi dell’art. 15, commi 5 e 6, DPR 5 ottobre 2010, n. 207: "il corrispettivo convenuto in base all’offerta presenta (dai professionisti in sede di gara) non sarà oggetto di nessun adeguamento anche a fronte di una valutazione economica del progetto superiore rispetto a quanto stimato (dal RUP). Il professionista deve pertanto valutare compiutamente l’attività da svolgere nel proporre la sua offerta"?

Quesito del 21/06/2019

Costituzione di ATI tra professionisti

È obbligatorio effettuare un' ATI tra professionisti con specialità diverse, per una direzione lavori, per l'architettonico, l'impiantistica e le strutture, per un importo totale inferiore a 40.000 euro?

Quesito del 22/11/2018

Approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta in caso di procedura di partenariato

Nel caso in cui il progetto definitivo è stato posto a base della gara, valutato dalla commissione e aggiudicata la gara stessa, si chiede se il passaggio in Giunta è superfluo e se con la determina del RUP di validazione vengano assolti gli obblighi normativi relativi alla procedura di Partenariato.