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Tributi

Modalità di commisurazione della TARI - Art. 1, comma 1093

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10 risultati di 610

Quesito del 14/06/2023

TARI e rifiuti speciali

Un'azienda (attività economica codice ATECO 42) con sede in questo Comune esercita, fra le altre:
- attività di escavazione di ghiaia, sabbia, inerti in genere e loro lavorazione;
- la vendita di materiali inerti
- la realizzazione di strutture prefabbricate in c.a.;
- il recupero, la frantumazione o lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e relativo stoccaggio.
La superficie occupata è pari a:
- mq. 1.081 di magazzini e depositi (al netto della superficie adibita ad officina nella quale si producono rifiuti "speciali", quali filtri e olii, smaltiti attraverso ditte autorizzate) assoggettata alla tariffa "attività artigianali di produzione di beni specifici"
- mq. 79 di uffici e servizi assoggettata alla tariffa medesima
- mq. 11.372 di area scoperta esterna destinata al deposito degli inerti (non tassata).
Alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 116 del 3 Settembre 2020 e dalla nota ministeriale del 12/04/2021, per il corrente anno la società ha presentato istanza di detassazione anche per i magazzini e i depositi.
Si precisa che il vigente regolamento comunale Tari così recita: "Non sono soggette alla tassa le superfici delle imprese industriali destinate alla produzione, alla lavorazione ed alla trasformazione di prodotti, nonché i magazzini ad esse connessi destinati unicamente al deposito delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti intermedi, purché ubicati nel medesimo compendio; restano soggette al tributo le rimanenti superfici con destinazione diversa, quali uffici, magazzini di vendita di prodotti finiti, mense, bagni, ecc."
Si segnala, inoltre, che nell'anno 2011 l'azienda in questione ha sottoscritto atti di accertamento con adesione per le annualità 2009/2010.
La richiesta della contribuente merita accoglimento oppure, considerato l'assoggettamento alla tariffa "attività artigianali di produzione di ...." si debba implicitamente rigettare l'esenzione richiesta"
La tariffa attribuita alla società risulta corretta? E nel caso quali sono i criteri per l'attribuzione della tariffa "attività artigianali di produzione beni specifici" piuttosto che "attività industriali con capannoni di costruzione"?

Quesito del 31/05/2023

C2-C6 senza abitazione

Il contribuente ha venduto il fabbricato di sua proprietà, un A4, rimanendo però proprietario delle pertinenze: -C2 e -C6. Ai fini TARI, in che modo devono essere considerati questi ultimi fabbricati? Come "accessori" e quindi deve essere applicata la sola quota fissa, oppure come un'utenza non domestica? Se devono essere valutati come da ultimo riportato, a che sottocategoria devono essere attribuiti?

IFEL

Linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13

Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni.

MEMOWEB n. 95 del 18/05/2023

Costi standard rifiuti 2023: nota di approfondimento IFEL e applicativo di simulazione

L’applicativo è aggiornato in coerenza con le nuove Linee guida interpretative del comma 653, art. 1, legge 147/2013 recentemente pubblicate dal MEF

Dipartimento Finanza Pubblica

Aggiornamento delle linee guida interpretative per approvazione dei piani finanziari e delle tariffe TARI anno 2023

“Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni.

Quesito del 10/05/2023

Tari per maneggio

Quale categoria Tari applicare ad una società che svolge allevamento cavalli ed inoltre è centro ippico (maneggio)?

MEMOWEB n. 91 del 12/05/2023

TARI – Fabbisogni standard: aggiornamento linee guida

Aggiornamento delle linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge 147/2013

Quesito del 14/12/2022

Contributo di sbarco

L’ente riscuote l’imposta di sbarco che può essere utilizzata per finanziare, tra le diverse destinazioni, il servizio di smaltimento rifiuti. Se l’ente ha approvato un pef, ma successivamente non è stato messo in bilancio l’importo corretto necessario per pagare il gestore del servizio, è possibile applicare il contributo citato per il finanziamento dell’importo che non è stato messo nel bilancio di previsione (ma che è stato fatto pagare dai contribuenti con risorse correnti)?

Quesito del 21/04/2023

Revisione PEF 2022-2025

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.05.2022 il Comune ha approvato il PEF 2022-2025 sulla base delle disposizioni del MTR-2 ARERA.
Poiché è in corso l’aggiudicazione della gara per la gestione del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, il cui procedimento si concluderà oltre il 30 aprile, si chiede, non potendo disporre dei dati del nuovo contratto entro il 30 aprile, come deve procedere l’Ente, ossia: la revisione del PEF può essere approvata oltre il 30 aprile oppure dovrà essere fatta nel 2024?
In quest’ultima eventualità, per il 2023 dobbiamo procedere all’approvazione del solo piano tariffario?

Quesito del 18/04/2023

Misura acconto TARI

L’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 prevede quanto segue:
“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”
Questo ente ha approvato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2023 ai fini TARI e PEF pluriennale Arera 2022-2025 durante l’anno 2022 e quindi, ad oggi, sono già quantificabili le tariffe definitive applicabili ai fini TARI per l’anno 2023. Sappiamo già quindi che le tariffe TARI subiranno un aumento rispetto al 2022.
L’ente riscuote la TARI in due rate, una con scadenza a giugno e l’altra con scadenza a dicembre. Al fine di non far gravare la differenza tra il 2022 ed il 2023 tutta sulla rata di conguaglio di dicembre, può l’ufficio tributi emettere gli avvisi TARI del 2023 richiedendo la tassa con la seguente suddivisione:
50% giugno sulla base dell’effettivo dovuto 2023
50% dicembre sulla base dell’effettivo dovuto 2023.