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2025
Ravvedimento operoso IMU 2^ Rata - Breve (30 giorni)
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente - Limite dei 30 giorni (Breve)
2025
Ravvedimento operoso IMU/TASI 1^ Rata - Lungo (365 giorni)
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente con applicazione di sanzione pari al 3,75% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale - 365 giorni (Lungo)
2025
Ravvedimento operoso IMU/TASI 2^ Rata - Lungo (365 giorni)
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente - Limite dei 365 giorni (Lungo)
MEMOWEB n. 173 del 11/09/2024
Ravvedimento operoso - Le novità del D.Lgs. 87-24 - Video Nota
Breve video formativo dedicato al "nuovo" ravvedimento operoso
Il Ravvedimento Operoso è uno strumento introdotto dall’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662) che consente a tutti i contribuenti, in caso di omesso o insufficiente versamento di tributi entro le scadenze stabilite, di regolarizzare la propria posizione versando spontaneamente quanto dovuto.
Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
Le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta dovuta utilizzando lo stesso codice tributo.
Le tipologie di ravvedimento applicabili ex lege sono le seguenti:
- Entro 14 giorni dall’omesso versamento: sanzione allo 0,1% per ogni giorno di ritardo più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Tra i 15 ed i 30 giorni dall’omesso versamento: sanzione pari all’1,5% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Dopo il 30° giorno di ritardo e fino al 90° giorno: sanzione fissa del 1,67% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Dai 91 ai 364 giorni di ritardo (ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione): sanzione pari al 3,75% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore: sanzione pari al 4,29% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore: sanzione pari al 5% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
Il calcolo degli interessi
Oltre alla sanzione il contribuente è tenuto a versare, per ogni giorno di ritardo, gli interessi calcolati sul tasso di interesse legale annuo.
Modalità di versamento
Come stabilito dalla Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 dell’Agenzia delle Entrate, «in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta».
Ciò implica che nel Modello F24 da compilarsi per il versamento andranno utilizzati i codici per i versamenti ordinari.
NOTA OPERATIVA n. 90 del 11/05/2021
IMU 2021: novità, scadenze, esenzioni
Il versamento della prima rata IMU 2021. Le novità della Legge di Bilancio 2021. Tutte le esenzioni Covid-19 con anticipazione di quelle previste dal disegno di legge di conversione del D.L. Sostegni approvato al Senato. Pratica scheda informativa utilizzabile per i siti web e schema di manifesto aggiornato.
NOTA OPERATIVA n. 225 del 18/11/2021
Saldo IMU 2021 in scadenza il 16 dicembre 2021: novità, scadenze, esenzioni
Il 16 dicembre è il termine ultimo per il pagamento della seconda rata IMU. Pratica scheda informativa utilizzabile per i siti web e schema di manifesto aggiornato
NOTA OPERATIVA n. 205 del 26/10/2022
Rimborsi IMU a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 209/2022
La pronuncia di legittimità che ha stabilito che, indipendentemente dal nucleo familiare, l’esenzione spetta sempre al possessore che risieda e dimori abitualmente nell'immobile, apre la strada alle istanze di rimborso da parte dei contribuenti e comporta la necessità di valutare l’opportunità dell’esercizio dell’autotutela per gli eventuali accertamenti emessi sulla base delle norme dichiarate incostituzionali.
Quesito del 29/04/2024
Ravvedimento operoso IMU ed erede per conto del deceduto
Un contribuente in qualità di erede della madre deceduta il 14/05/2022, chiede se è possibile fare ravvedimento operoso per sanare il mancato pagamento IMU per le proprietà della madre dal 01 gennaio 2022 alla morte. Non riusciamo a trovare riferimenti normativi in merito. Gli eredi non pagano le sanzioni sui tributi a carico dei deceduti ma il ravvedimento operoso calcola in automatico sanzioni ed interessi. quale soluzione possiamo attuare?