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Modulistica

10 risultati di 181

L’intreccio di varie tipologie di prodotti - informativi, normativi, organizzativi - arricchisce l’offerta della modulistica in banca dati per un ufficio tributi capace di argomentare le proprie scelte in materia impositiva.

ADEMPIMENTI DELL’ENTE LOCALE

Per quanto riguarda l’ente locale, le disposizioni impongono allo stesso, nel momento in cui viene a conoscenza dell’errato versamento, di procedere direttamente, entro il termine di centottanta giorni, al riversamento all’ente locale competente delle somme indebitamente percepite.

Tale evenienza si può verificare non solo quando è il contribuente stesso a segnalare la circostanza di aver effettuato un errato versamento, ma anche quando è il comune stesso ad avvedersi in via autonoma di aver ricevuto un versamento non di propria competenza.

Il comma 7232 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 e l’art. 6, commi 1 e 4, del decreto prevedono che si debba tenere conto di dette somme nell’ambito delle eventuali regolazioni relative al Fondo di solidarietà comunale (FSC).

Si deve sottolineare che non tutte le somme relative ai riversamenti sono autonomamente suscettibili di determinare la corrispondente regolazione sul Fondo, in quanto si deve verificare se le somme in questione incidono in misura determinante sulla distribuzione delle risorse del Fondo stesso.

In ogni caso, gli enti locali interessati devono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze gli esiti della procedura del riversamento in parola, mediante le modalità telematiche di cui all’art. 7.

ADEMPIMENTI DELL’ENTE LOCALE

L’ente locale, a norma del comma 1 dell’art. 4 del decreto, una volta ricevute le istanze procede alla verifica della fondatezza delle stesse, completando tale fase istruttoria entro centottanta giorni dal ricevimento delle istanze e dandone contestuale comunicazione al contribuente.

Nel caso di esito positivo dell’istruttoria, l’ente locale comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante le modalità telematiche di cui all’art. 7, che saranno illustrate al paragrafo 6, l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nei confronti del contribuente e la quota a carico dell’erario da rimborsare al contribuente.

Si deve sottolineare che, a norma del comma 3 dell’art. 4 del decreto, l’ente locale, qualora all’esito delle ordinarie attività di controllo dell’esatto adempimento tributario da parte dei soggetti passivi, si avveda di un versamento eccedente quello dovuto, attiva d’ufficio l’istruttoria e adotta i conseguenti provvedimenti, dandone comunicazione al contribuente e al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 1 dell’art. 6 del decreto.

E’ bene evidenziare che l’ente locale, una volta appurato il diritto al rimborso del contribuente, ha l’obbligo, a norma del comma 724 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 e del comma 1 dell’art. 5 del decreto, di provvedere al rimborso per la quota di propria competenza entro il termine previsto dall’art. 1, comma 164 della legge n. 296 del 2006, vale a dire “entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza”.

Il decreto non esclude, tuttavia, che i comuni possano procedere, all’esito positivo dell’istruttoria sopra descritta, direttamente al rimborso al contribuente delle somme erroneamente versate allo Stato; a questo proposito, si rammenta che il comma 3 dell’art. 5 del decreto, prevede che, nel caso in cui si verifichi detta eventualità, occorre darne comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 4.

Il successivo comma 4 dell’art. 5 del decreto contempla il caso in cui, nelle more dell’approvazione del decreto, l’ente locale abbia già provveduto a liquidare le somme erroneamente versate dal contribuente allo Stato. Anche in tale ipotesi, il comune deve darne comunicazione ai sensi dell’art. 4.

ADEMPIMENTI DELL’ENTE LOCALE

L’ente locale, a norma del comma 1 dell’art. 4 del decreto, una volta ricevute le istanze procede alla verifica della fondatezza delle stesse, completando tale fase istruttoria entro centottanta giorni dal ricevimento delle istanze e dandone contestuale comunicazione al contribuente.

Nel caso di esito positivo dell’istruttoria, l’ente locale comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante le modalità telematiche di cui all’art. 7, l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nei confronti del contribuente e la quota a carico dell’erario da rimborsare al contribuente.

Si deve sottolineare che, a norma del comma 3 dell’art. 4 del decreto, l’ente locale, qualora all’esito delle ordinarie attività di controllo dell’esatto adempimento tributario da parte dei soggetti passivi, si avveda di un versamento eccedente quello dovuto, attiva d’ufficio l’istruttoria e adotta i conseguenti provvedimenti, dandone comunicazione al contribuente e al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 1 dell’art. 6 del decreto.

E’ bene evidenziare che l’ente locale, una volta appurato il diritto al rimborso del contribuente, ha l’obbligo, a norma del comma 724 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 e del comma 1 dell’art. 5 del decreto, di provvedere al rimborso per la quota di propria competenza entro il termine previsto dall’art. 1, comma 164 della legge n. 296 del 2006, vale a dire “entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza”.

Il decreto non esclude, tuttavia, che i comuni possano procedere, all’esito positivo dell’istruttoria sopra descritta, direttamente al rimborso al contribuente delle somme erroneamente versate allo Stato; a questo proposito, si rammenta che il comma 3 dell’art. 5 del decreto, prevede che, nel caso in cui si verifichi detta eventualità, occorre darne comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 4.

Il successivo comma 4 dell’art. 5 del decreto contempla il caso in cui, nelle more dell’approvazione del decreto, l’ente locale abbia già provveduto a liquidare le somme erroneamente versate dal contribuente allo Stato. Anche in tale ipotesi, il comune deve darne comunicazione ai sensi dell’art. 4.

ADEMPIMENTI DELL’ENTE LOCALE

L’ente locale procede, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto, all’istruttoria delle comunicazioni inoltrate dai contribuenti per verificarne la fondatezza, completando tale fase istruttoria entro centottanta giorni dal ricevimento delle stesse e dandone contestuale comunicazione al contribuente.

Nel caso di esito positivo dell’istruttoria, l’ente locale comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante le modalità telematiche di cui all’art. 7, l’importo totale e la quota versata all’erario ma di pertinenza del comune.

L’ente locale può, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 in esame, comunque attivare autonomamente l’istruttoria e adottare i conseguenti provvedimenti, sulla base delle evidenze emerse nell’ambito delle attività di controllo del tributo.

ADEMPIMENTI DELL’ENTE LOCALE

L’ente locale procede, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto, all’istruttoria delle comunicazioni inoltrate dai contribuenti per verificarne la fondatezza, completando tale fase istruttoria entro centottanta giorni dal ricevimento delle stesse e dandone contestuale comunicazione al contribuente.

Nel caso di esito positivo dell’istruttoria, l’ente locale comunica, mediante l’applicazione “Certificazione rimborsi al cittadino”, disponibile sul Portale federalismo fiscale al Ministero dell’economia e delle finanze, l’importo totale e la quota versata dal contribuente all’ente stesso ma di pertinenza dell’erario.

A tal fine occorre inserire i relativi dati nella sezione dell’applicazione informatica indicata nella guida operativa alla sezione 2.5  “Istruttoria che dà seguito alla regolazione contabile di cui al comma 727 art. 1 della legge n.147 del 2013”.

L’ente locale può, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 in esame, comunque attivare autonomamente l’istruttoria e adottare i conseguenti provvedimenti, sulla base delle evidenze emerse nell’ambito delle attività di controllo del tributo.
In ogni caso, il comune, all'esito positivo dell'istruttoria, dispone il riversamento all'erario delle somme ad esso spettanti. A tal fine il comune riversa tali somme sul capitolo di capo 10,  n. 3465,  articolo 4, denominato  “Rimborsi e concorsi diversi dovuti dai comuni”, indicando nella causale del versamento “Rimborsi IMU di spettanza erariale ai sensi della circolare DF n. 1/ 2016”. Il  versamento è effettuato mediante bonifico bancario o postale. L’indicazione dei codici IBAN da utilizzare, relativi alla Tesoreria dello Stato territorialmente competente, è reperibile al seguente link istituzionale: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Tesoreria/Codici-IBA/Codici-IBAN05.pdf.

PRATICA COD. 853538.B

Dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 17 bis del D.lgs. n. 546/1992, così come modificato dall'art. 9 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n.156 e successivamente dall’art 10 del D.L. 50/ 2017, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro (importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato) il contribuente che intendesse proporre ricorso è tenuto a presentare al Comune - entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo - un’istanza di RECLAMO contenente una eventuale e motivata proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa tributaria, diversamente il ricorso introduttivo risulterà improcedibile.

La riscossione e il pagamento della somme dovute in base all'atto originario oggetto di reclamo, saranno sospesi fino allo scadere del termine di 90 novanta giorni alla data di presentazione dell’istanza di reclamo.

Durante questo periodo il Comune dovrà valutare l'istanza presentata dal Contribuente, invitandolo, se ne ravvisa la necessità per volgere all'esito della pratica, a produrre documentazione integrativa o in contraddittorio per la definizione dell'accordo.

L’istituto del reclamo/mediazione, anche dopo la riforma, continua a configurarsi come uno strumento obbligatorio che consente un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nonché una verifica circa la possibilità di evitare, anche mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti al giudice, al fine di una maggiore semplificazione delle modalità di instaurazione del procedimento, nonché di una quantificazione del beneficio della riduzione delle sanzioni in senso più favorevole al contribuente e detta precise regole per il pagamento delle somme dovute a seguito di mediazione, con l’estensione anche alle cause reclamabili della possibilità di esperire la conciliazione giudiziale.

Non è per norma prevista la possibilità di opporre reclamo nelle controversie in cui il valore delle stesse sia indeterminabile.

Il ricorso non è procedibile fino a 90 novanta giorni dalla data di notifica del reclamo/mediazione, periodo durante il quale dovranno essere perfezionati tutti gli adempimenti necessari per la definizione/accoglimento/diniego dell'istanza in origine presentata.

Possibili esiti
(da notificare al contribuente entro 90 novanta giorni dalla presentazione dell’istanza di reclamo)

  1. accoglimento in toto del reclamo con conseguente annullamento dell’atto impositivo;
  2. accoglimento dell’istanza di reclamo con mediazione o accettazione della controproposta dell’ufficio, anche a seguito di contraddittorio, mediante sottoscrizione di un accordo fra le parti, a seguito del quale il contribuente sarà tenuto a versare l’importo concordato (o comunque al pagamento della prima rata in caso di dilazione, possibile al max fino a 8 rate trimestrali), entro e non oltre 20 venti giorni dalla data di sottoscrizione e in tal caso le sanzioni tributarie saranno ridotte al 35% del minimo previsto ex lege;
  3. accoglimento dell'istanza di reclamo con mediazione per controversia riferita alla restituzione di somme, mediante anche sottoscrizione di un accordo fra le parti, a seguito del quale il Comune restituisce le somme dovute al contribuente, analogamente ai termini previsti, ovvero entro 20 venti giorni (o comunque nei termini previsti in caso di dilazione);
  4. diniego espresso o tacito a seguito del quale il reclamo produce gli effetti del ricorso, per cui il contribuente entro 30 trenta giorni si costituirà in giudizio mediante deposito del reclamo in parola presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente, con versamento del Contributo Unificato previsto ai sensi dell’art.37c.6 DL98/2011.

Gli atti che possono essere impugnati secondo la procedura descritta:

  • Avviso di accertamento/liquidazione del tributo
  • Provvedimento che irroga le sanzioni
  • Avviso di pagamento, ruolo e cartella di pagamento
  • Rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
  • Diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
  • Cartelle di pagamento ed ingiunzioni fiscali per vizi propri;
  • Fermi di beni mobili registrati;
  • Iscrizioni di ipoteche sugli immobili;
  • Ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.