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Ministero del Lavoro
Interpello n.1/2024
Assenze per malattia oltre i 60 giorni e visita medica speciale: chiarimenti ministeriali
MEMOWEB n. 31 del 13/02/2024
Assenze per malattia oltre i 60 giorni e visita medica speciale: chiarimenti ministeriali
Il Ministero del Lavoro fornisce delucidazioni in merito all’obbligo di verifica dell'idoneità alla mansione a seguito di assenza per malattia superiore a 60 giorni
Quesito del 07/02/2024
Controllo attestazioni mediche
Si chiede se, in qualità di datore di lavoro, abbiamo la facoltà di effettuare dei controlli sulla veridicità delle attestazioni mediche consegnate dai dipendenti quale giustificativo di assenza (nello specifico un dipendente ha presentato diversi certificati del proprio medico curante per sedute di agopuntura durate tutta la giornata lavorativa, dalle 8.00 alle 17.00).
Inps
Messaggio n. 4640 del 22/12/2023
Indicazioni operative per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari.
MEMOWEB n. 16 del 23/01/2024
Fasce di reperibilità: chiarimenti
Il Tar Lazio si è espresso sulla reperibilità dei dipendenti pubblici
Quesito del 17/01/2024
Permesso art. 44
Una dipendente comunale nel corso della fruizione di cinque giorni di congedo parentale, al secondo giorno trasmette all'ufficio personale un certificato di malattia. I giorni di congedo non usufruiti sono persi oppure vengono sospesi dalla malattia e quindi sono recuperabili?
Quesito del 03/01/2024
Nuove fasce di reperibilità
Con messaggio 4630/2023 del 22 dicembre, l’INPS fornisce nuove indicazioni sulle fasce di reperibilità dei lavoratori pubblici in malattia. Nello specifico, bisogna premettere - come fa appunto l’INPS - che il decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione aveva sancito che “In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”. Il TAR) del Lazio, con la sentenza n. 16305/2023 dello scorso 3 novembre, ha poi annullato il sopracitato decreto nella parte sopra riportata; da qui le necessarie indicazioni operative dell’INPS per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari. Quindi, nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato art.55-septies, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001, richiamato nella sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).
Alla luce di ciò, si vorrebbe sapere se le fasce siano già attive per i dipendenti comunali.
Quesito del 03/01/2024
Indennità per specifiche responsabilità
Ad un dipendente vengono assegnate specifiche responsabilità, con relativa indennità, ai sensi dell’articolo 84 CCNL – Funzioni Locali 16 novembre 2022.
La specifica responsabilità è riconosciuta in relazione alla sostituzione della P.O. in caso di assenza per malattia o ferie con potere di firma e all’espletamento di compiti di specifiche responsabilità contabili.
Si chiede se tale indennità attribuita sia coerente con quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.
INPS
Messaggio 4630/2023
Visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori pubblici: fasce orarie di reperibilità