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Tecnico LL. PP.

Ristrutturazione edilizia pesante in assenza o totale difformità

Tutti i prodotti della sezione

10 risultati di 37

NOTA OPERATIVA n. 40 del 26/02/2024

Frazionamento dell'immobile con creazione di camere da letto indipendenti: serve il permesso di costruire

Consiglio di Stato: la suddivisione edilizia interna che integra una vera e propria ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso, da rurale a residenziale/ricettivo, deve essere assentita con autonomo permesso di costruire

Quesito del 02/11/2023

Realizzazione parcheggi art. 9 L.122/1989

L'art. 9, comma 1 della L. 122/1989 consente la possibilità di realizzare parcheggi in locali posti a piano terreno di fabbricati da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti.

Orbene, fermo restando che è da ritenere pacifico il fatto che per un locale attualmente destinato, per esempio, a magazzino posto a piano terreno di un fabbricato in centro storico sia possibile il cambio di destinazione d'uso in garage con l'apposizione del vincolo di pertinenzialità, oltre alla possibilità di ampliare la porta di ingresso poiché le misure attuali non consentirebbero un'agevole manovra di accesso al suo interno e ciò anche in deroga alle prescrizioni del vigente strumento urbanistico (che per altro non lo consentirebbero), è altrettanto possibile ampliare solo la porta di un già preesistente garage, stante il fatto che pur essendo garage, le attuali dimensioni non consentono un agevole accesso al suo interno e quindi di fatto impediscono l'effettivo utilizzo del locale?

Si potrebbe sostenere che, siccome il locale è già garage (ma non risulta ancora costituito un vincolo di pertinenzialità come richiede la norma che quindi parere di chi scrive potrebbe trovare adesso una prima applicazione ) e quindi é già realizzato, non è possibile applicare l'art. 9 della L.122/1989 ..... e se il locale non soddisfa le nuove esigenze del proprietario, essendo la larghezza dell'apertura di misura ridotta, dovrà utilizzare un mezzo più piccolo.



Art. 9

1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché‚ non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell’ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi ove i piani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente.

NOTA OPERATIVA n. 225 del 22/11/2023

Cambi di destinazione d'uso tra aree non omogenee: serve il permesso di costruire

Tar Lazio: il cambio di destinazione d'uso da abitazione ad ufficio, anche se eseguito senza opere, soggiace ormai al permesso di costruire, e ciò al pari della ristrutturazione edilizia c.d. "pesante".

NOTA OPERATIVA n. 222 del 17/11/2023

Chiusura di veranda sul terrazzo: serve il permesso di costruire

Tar Campania: chiudere una veranda su un terrazzino configura ristrutturazione edilizia e non è sufficiente la SCIA

NOTA OPERATIVA n. 210 del 31/10/2023

Ristrutturazione con ampliamento volumetrico: serve il permesso di costruire

Consiglio di Stato: l'opera di ristrutturazione edilizia effettuata con un ampliamento volumetrico, senza tuttavia alcuna autorizzazione e/o permesso di costruire, è abuso edilizio con conseguente ordine di demolizione

NOTA OPERATIVA n. 201 del 18/10/2023

Condono e opere di nuova costruzione: senza permesso di costruire scatta l'abuso edilizio

Consiglio di Stato: non si può chiedere la sanatoria per l'ampliamento di un piano-cantina e poi realizzare altre strutture che, messe assieme, 'scavalcano' il concetto di ristrutturazione edilizia passando a quello di 'nuova costruzione

NOTA OPERATIVA n. 175 del 12/09/2023

Quando l'intervento di demolizione e ricostruzione configura una ristrutturazione edilizia

Tar Emilia Romagna: in edilizia, eccedono dal perimetro del risanamento conservativo e rientrano nella ristrutturazione gli interventi che portano a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal preesistente

NOTA OPERATIVA n. 135 del 14/07/2023

Manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia: quando per la tettoia non bastano CILA o SCIA

Consiglio di Stato: un manufatto in muratura e l'adiacente tettoia realizzati in sostituzione di una "vecchia struttura in ferro al momento quasi completamente demolita" configurano un intervento di ristrutturazione edilizia, assentibile con permesso di costruire

NOTA OPERATIVA n. 208 del 02/11/2022

Ristrutturazione edilizia: le differenze con il restauro o il risanamento conservativo

Consiglio di Stato: mentre la ristrutturazione può condurre ad un “un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”, il restauro e il risanamento conservativo non possono mai portare a ridetto organismo in tutto o in parte diverso dal preesistente, avendo sempre la finalità di conservare l'organismo edilizio ovvero di assicurarne la funzionalità

NOTA OPERATIVA n. 184 del 27/09/2022

Da garage ad abitazione: serve il permesso di costruire

Tar Lazio: il mutamento di destinazione d’uso da autorimessa ad abitazione, comportando un aggravio del carico urbanistico, deve essere qualificato come ristrutturazione edilizia “pesante” per la quale è necessario, per la sua realizzazione, il permesso di costruire o la scia sostitutiva