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Documentale

4 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, ivi compreso il commercio on line

Modulistica

1 risultati di 1

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola la Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, ivi compreso il commercio on line, sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • subingresso;
  • sospensione temporanea dell’attività;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono effettuare la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, ivi compreso il commercio on line.

DESCRIZIONE

Per “Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, ivi compreso il commercio on line” si intende la vendita al dettaglio o la selezione di ordini di acquisto attraverso cataloghi, televisione o altri sistemi di comunicazione e la consegna al cliente mediante servizio postale o spedizionieri privati.

L’attività è disciplinata dall’art. 18 del D.lgs. n. 114/98 e dell’art. 68 del D.lgs. 59/2010 e s.m.i., rientrando tale tipologia distributiva nelle forme speciali di vendita di cui all’art. 4, c.1, lett. h) del D.lgs. n. 114/98 e deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di tutela del consumatore di cui al D.lgs. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”) ed al D.lgs. n. 50/1992 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

È vietato inviare prodotti al consumatore senza sua richiesta, mentre è consentito l’invio di campioni di prodotti/omaggi senza spese o vincoli per il consumatore stesso.

La Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici: alimentare e non alimentare.

La vendita di prodotti del settore alimentare comporta l’obbligatoria presentazione della “Notifica” ai fini della procedura di Registrazione (art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE).

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Nei casi di vendita attraverso televisione, l’emittente deve accertare prima di mettere in onda, che il titolare dell’attività che effettua la vendita sia in possesso dei requisiti prescritti dal D.lgs. n. 114/98 e dal D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. per l’esercizio della vendita al dettaglio. Inoltre, per consentire l’identificazione del venditore, durante la trasmissione devono essere indicati il nome, denominazione o ragione sociale, la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero di partita Iva.

È vietata la vendita all’asta mediante televisione o altri sistemi di comunicazione.

La vendita a mezzo televisione per conto terzi presuppone la licenza ex art. 115 Tulps (R.D. n. 773/31).

La vendita di oggetti preziosi, anche usati, presuppone l’acquisizione dell’apposita licenza del Questore ed è soggetta all’obbligo di tenuta di apposito registro vidimato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
  • D.lgs. n. 70/2003 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE …”;
  • Regolamento n. 852/2004/Ce sull’igiene dei prodotti alimentari;
  • D.lgs. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”);
  • D.lgs. n. 50/1992 (disciplina dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali);
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

47

Avvio

dell’attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

 

 

D.lgs. n. 114/1998, art. 18

D.lgs. n. 59/2010, art. 68, c.1

D.lgs. n. 70/2003, art. 6

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

  1. settore non alimentare;
  1. SCIA

 

 

 

  1. settore alimentare
  1. SCIA unica

b) SCIA per l’avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

 

48

Subingresso

nell’attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

 

 

D.lgs. n. 114/98, artt. 18 e 26, c.5

D.lgs. n. 59/2010, art. 68, c.1

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

  1. Settore non alimentare;
  1. Comunicazione

 

 

 

  1. Settore alimentare
  1. SCIA unica

b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

 

49

Cessazione

Comunicazione

 

D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[2]

Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità

Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B del modello) + copia del documento d’identità

Sempre, in presenza di un preposto

Altre Segnalazioni o Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004)

Sempre obbligatoria in caso di vendita per corrispondenza di prodotti alimentari

q

SCIA per vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriale destinati all’alimentazione animale

In caso di vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriale destinati all’alimentazione animale

q

Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.lgs. n. 504/1995)

In caso di vendita di alcolici

q

Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari

In caso di vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari

Istanza di autorizzazione da presentare contestualmente alla SCIA o alla SCIA UNICA, nell’ambito della Scia condizionata (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Istanza per il rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti preziosi

In caso di vendita di oggetti preziosi

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità

Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata)

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria;

Rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004/CE;

Requisiti Morali: non possono esercitare il commercio (art. 71, D.lgs. n. 59/10 e s.m.i.):

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)[3] ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).

Requisiti specifici: L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare …. è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss., D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):

  1. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[4];
  2. avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’ iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  3. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
  4. avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o esercitato l’attività in questione in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana),
  5. essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
  • è stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  • ovvero, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro;
  • oppure, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro;

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, nei controlli, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni e prevedendo che decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata.

Con lo stesso atto motivato, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies L. n. 241/90 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ..... giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

In tutti i casi di dichiarazioni false/mendaci è prevista, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

 

[1] Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo;

[2] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[3] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);

[4] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;