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PRATICA COD. 22216S.1.10.F

Commercio

Vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico-industriali destinati all’alimentazione animale, sono le seguenti:

  • Avvio della vendita al minuto;
  • Modifiche societarie;
  • Cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico-industriali, destinati all’alimentazione animale.

DESCRIZIONE

Ai sensi degli artt. 4 e 5 L. n. 281/1963, la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico-industriali, destinati all’alimentazione animale, è subordinata alla presentazione di Scia (qualora esercitata in esercizio di vicinato) ovvero al rilascio di autorizzazione espressa della regione o autorità da questa delegata (qualora esercitata in media o grande struttura di vendita).

La Scia o l’istanza devono essere presentate al SUAP del Comune che le trasmette all’autorità competente (Regione o delegata).

Il venditore deve fornire all'acquirente per iscritto in lingua italiana, le denominazioni, dichiarazioni o indicazioni previste dalla L. n. 281/1963 e dai suoi allegati e decreti applicativi (per i prodotti consegnati alla rinfusa tali dati devono essere apposti sul documento che li accompagna).

Quando, invece, le merci siano poste in vendita confezionate in sacchi, casse, barattoli o simili, le denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni devono essere apposte, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, sugli imballaggi, recipienti o confezioni, oppure sui cartellini incollati sugli stessi o assicurati agli imballaggi, recipienti o confezioni da sigilli o, per i sacchi chiusi a macchina, dalla cucitura di chiusura. Gli imballaggi, recipienti o confezioni devono essere a chiusura ermetica o sigillati e i sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice o importatrice.

I mangimi, devono essere posti in commercio soltanto in imballaggi o recipienti o confezioni, fatte salve le deroghe previste nell'allegato VI alla legge n. 281/1963.

Nei locali di vendita al minuto è consentito detenere non più di un imballaggio aperto, di peso non superiore ai cento chili, di ciascuna qualità di mangimi e, qualora i mangimi siano posti in vendita alla rinfusa, deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni o indicazioni.

Devono considerarsi posti in commercio tutti i prodotti contemplati dalla legge n. 281/1963 che si trovano in magazzini di vendita.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

In caso di violazione delle disposizioni previste dalla L. n. 281/1963, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.

Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge n. 281/1963;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9;
  • D.P.R. n. 151/2011, Allegato I, punto 46;
  • Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Nome e cognome del titolare dell'impresa richiedente, se persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se società

Artt. 4 e 5 della legge n. 281/1963

Ubicazione dei locali adibiti alla vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico-industriali, destinati all’alimentazione animale

Art. 19, c.9 della legge n. 281/1963

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione  (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • marca da bollo dell’importo di Euro ...................... (istanza di autorizzazione);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • SCIA di prevenzione incendi in caso di “Depositi di fitofarmaci e/o concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg, da presentare quale allegato della SCIA unica ovvero contestualmente all’istanza di autorizzazione;
  • SCIA o Autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività).

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

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Vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale in:

 

 

Legge n. 281/1963

D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 46

Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi

 

  1. esercizio di vicinato;
  1. Scia unica

a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale;

Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale;

SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale.

La SCIA deve essere presentata al Suap, che la trasmette all’autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:

  1. compilando un apposito allegato alla SCIA unica;
  2. contestualmente all’istanza;
  3. all’avvio dell’attività di vendita al minuto (successivo all’avvio dell’attività).

In caso di “Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg”, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:

a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF.;

b) deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

 

 

  1. media o grande struttura di vendita;
  1. Autorizzazione-Silenzio assenso più SCIA

 

 

  1. in caso di attività commerciale già avviata.
  1. SCIA

 

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali. Ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata,
  3. in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  6. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  7. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale

Ai sensi dell’art. 67, D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.

Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, con atto motivato invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata.

Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato).

In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e all’art. 19 c.6 della L. 241/90 e s.m.i..