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MEMOWEB n. 229 del 13/12/2016

Tributi

Tarsu per esercizi alberghieri e legittimazione della tariffa maggiorata

Cassazione: è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quelle delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore

Con ordinanza 25214/2016 pubblicata il 7 dicembre scorso, la Corte di Cassazione (Civile, Sez. VI) ha stabilito la legittimità della tariffa Tarsu "notevolmente maggiorata", nel regolamento comunale, per gli esercizi alberghieri, dichiarando al contempo inammissibile il ricorso proposto da una società che svolge attività di casa di riposo contro una cartella di pagamento per la stessa Tarsu emessa dal comune.

Secondo i giudici supremi, la distinzione delle tariffe tra esercizi alberghieri e abitazioni civili, con assoggetamento di una tariffa anche notevolmente superiore applicabile ai primi, trova legittimità nella "maggiore capacità produttiva" dell'esercizio alberghiero. 

Tale caratteristica, infatti, costituisce "un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore".

In allegato, l'ordinanza 25214/2016 della Corte di Cassazione.