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QUESITO del 04/08/2022

Tecnico LL. PP.

Superbonus e conformità CILAS

È stata presentata una CILA Superbonus per la coibentazione della copertura e installazione di un impianto fotovoltaico in un fabbricato residenziale all’interno del centro storico.
La copertura era prevista in lamiera finto coppo mentre l’impianto fotovoltaico non viene specificata la tipologia ma risulta visibile da spazio pubblico.
L’art. 4 delle comma 7 delle N.T.A. del PGT prevede che la realizzazione dell’impianto fotovoltaico all’interno del centro storico sia consentita, se visibile da spazio pubblico, solo se:
- l’installazione avvenga mediante attenta valutazione della copertura, preferendo la posizione
nella quale l’impianto sia meno visibile possibile;
- i pannelli dovranno essere completamente integrati nella copertura;
- il colore dei pannelli dovrà essere il più possibile attinente ai colori utilizzati nelle coperture del
centro storico (colore tipico del coppo lombardo: amaranto e marrone).
Mentre per le coperture l’utilizzo dei pannelli in metallo sagomati a coppo:
- potranno essere posati solo su locali accessori posti all’interno di cortili e non visibili da
spazio pubblico;
- la superficie massima della copertura non dovrà essere superiore a 30 mq; per superfici maggiori, l’impiego del materiale di copertura andrà preventivamente concordato con l’Ufficio Tecnico;
- la tipologia di pannello “antichizzato” dovrà essere preventivamente approvata dall’Ufficio Tecnico mediante visione del campione scelto o depliant informativo;
(di fatto per l’abitazione non possono essere utilizzati).
Durante l’istruttoria sono sfuggiti questi particolari e l’intervento è stato realizzato come da elaborati progettuali, di fatto in contrasto con quanto prescritto dall’art. 4.
È stato inviata al tecnico una presa d’atto dei lavori rilevando la conformità urbanistica con l’ammissibilità della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata - Superbonus. Nella stessa comunicazione viene però prescritto il rispetto delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del P.G.T. in particolare dell’art. 4 commi 7-8 (prescrizioni sopra riportate).
Nella comunicazione inoltre è stato specificato che la stessa non aveva natura di provvedimento; ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, qualora sia ritenuta lesiva, si rende noto che contro la stessa può essere presentato ricorso al T.A.R., ai sensi dell’artico lo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dal la stessa data.
Considerato che nella fase istruttoria l’UTC erroneamente non ha rilevato la mancata conformità delle caratteristiche costruttive della copertura, il comune può imporre ad oggi che l’intervento venga reso conforme al succitato art. 4 delle NTA del PGT mediante l’installazione di coppi a copertura del pannello e applicazione di una pellicola di colore marrone sull’impianto fotovoltaico?
Nel caso in cui i titolari della CILAS non provvedano ad adeguarsi alla normativa del PGT si possono ravvisare delle anomalie e contestazioni relative alla pratica del Superbonus all’Agenzia delle Entrate?
Si possono riconoscere delle responsabilità da parte dell’Ufficio Tecnico per l’errata istruttoria della pratica?

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