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MEMOWEB n. 94 del 16/05/2019

Affari generali Polizia Amministrazione digitale

Privacy: le telecamere sulla strada sono legittime

Cassazione: l'installazione di telecamere per proteggere casa e famiglia, se segnalate con cartelli visibili, è legittima e non viola il Codice Privacy

E’ legittimo installare telecamere sulle mura perimetrali esterne di palazzi e singole abitazioni, e puntate a riprendere quello che accade nella pubblica via: i cittadini che le posizionano per tutelare la sicurezza dei loro beni, propria e dei familiari, non commettono alcun reato nei confronti delle altre persone che vivono o lavorano nella stessa strada (non violano, cioè, la loro privacy). 

Lo afferma la Cassazione (Penale, Sez. V) nella sentenza 20527/2019 del 13 maggio scorso, dove si evidenzia che, per essere in regola con la legge, basta che appositi cartelli avvisino della presenza del sistema di video-ripresa.

Nel caso di specie, sono stati assolti con la formula "perchè il fatto non sussiste", due proprietari di diversi appartamenti di uno stabile a Chieti, condannati a sei mesi di reclusione per "violenza privata", che avevano installato telecamere "a snodo telecomandabile per ripresa visiva e sonora orientate su zone e aree aperte al pubblico transito". Il vicinato, sentendosi indebitamente controllato, aveva presentato ricorso ma per la Cassazione il fastidio è minimo e ben si bilancia con l'esigenza di sicurezza.

Privacy, dati personali e video-sorveglianza: tutti i motivi della Cassazione

La  corte suprema evidenzia che, in materia di riprese tramite strumenti di videosorveglianza, il sistema positivo prevede che chiunque installi un sistema di videosorveglianza deve provvedere a segnalarne la presenza, facendo in modo che qualunque soggetto si avvicini all'area interessata dalle riprese sia avvisato della presenza di telecamere già prima di entrare nel loro raggio di azione.

La segnalazione deve essere effettuata tramite appositi cartelli, collocati a ridosso dell'area interessata, ed in modo tale che risultino chiaramente visibili ("Codice in Materia dei Dati Personali"). Precauzioni e avvertimenti che risultano rispettati nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla ricostruzione dei giudici di merito. L'avvertimento in parola è, evidentemente, finalizzato a rendere edotto "quispue de populo" della presenza di strumentazione atta alla captazione di comportamenti che lo riguardano.

In tale contesto, se, per un verso, l'avvertimento, rectius, la consapevolezza della presenza del sistema di videosorveglianza può costituire un condizionamento della libertà di movimento del cittadino, d'altro canto, consente a quest'ultimo di determinarsi cognita causa, selezionando i comportamenti consequenziali da tenere. Si tratta, dunque, di un delicato equilibrio di compromesso tra libertà individuali ed esigenze di sicurezza sociale.

In tal senso, una recente pronuncia della Corte di giusitizia europea (CEDU) ha precisato che, pur non considerandosi la videosorveglianza che si estende allo spazio pubblico, quella cioè installata dal privato e diretta al di fuori della sua sfera privata, un'attività esclusivamente personale o domestica, tuttavia, ciò, che in astratto è illegittimo, può essere considerato lecito se, secondo il giudice nazionale, nel caso concreto, vi sia un legittimo interesse del responsabile del trattamento alla protezione dei propri beni come la salute, la vita propria o della sua famiglia, la proprietà privata.

In tali casi, il trattamento di dati personali può essere effettuato senza il consenso dell'interessato, se ciò è strettamente necessario alla realizzazione dell'interesse del responsabile del trattamento. Ricorrendo tali condizioni, quindi, è sufficiente la informazione alle persone della presenza del predetto sistema.

Alla luce di quanto emerge dalla ricostruzione fattuale consegnata dalla sentenza impugnata, non può ragionevolmente escludersi che il sistema di videoripresa attuato dagli imputati fosse finalizzato proprio alla protezione degli indicati beni primari della sicurezza, della vita e della proprietà privata, essendo stata, peraltro, rispettata la prescrizione della preventiva informativa al pubblico.